Segnalala da Avv. Vincenza Genchi del foro di Bari con nota di accompagnamento
Non può ipotizzarsi la nullità ex art. 1815, II comma c.c. della clausola che prevede gli interessi moratori per determinare il superamento del tasso soglia qualora non si sia configurato un inadempimento.
Pur essendo sufficiente la “promessa” ai fini del perfezionamento del reato di usura, da ciò non può derivare che l’interesse moratorio o altro onere eventuale sia rilevante anche se meramente potenziale, ciò in quanto la verifica di usurarietà del tasso va effettuata, assumendo come elementi della formula di calcolo dati effettivi.
E’ illegittimo ritenere che il mutuatario sia tenuto a corrispondere al mutuante, in ipotesi di risoluzione del contratto o di decadenza dal beneficio del termine per il verificarsi di una delle ipotesi ex art. 1186 c.c., oltre il capitale mutuato e gli interessi maturati, anche gli interessi a maturarsi da individuarsi in quelli relativi alle rate a scadere; una simile interpretazione è contraria alla logica e buona fede, ai sensi delle regole di cui agli arti. 1362 s.s. c.c..
Questi i principi espressi dal Tribunale di Brindisi, Dott.ssa Silvana Nastasia con l’ordinanza del 09.12.2016.
Nel caso di specie, un mutuatario conveniva in giudizio una Banca lamentando l’applicazione di interessi usurari sul contratto oggetto di causa e chiedendo di dichiarare l’invalidità e la nullità parziale del contratto di finanziamento, in relazione alla determinazione e applicazione degli interessi determinati oltre il tasso soglia e la conseguente declaratoria di gratuità del mutuo.
In particolare parte attrice sosteneva che le previsioni contrattuali prevedessero il diritto della banca di esigere dal cliente, in caso di risoluzione del contratto o di decadenza dal beneficio del termine, oltre al rimborso del capitale, anche gli interessi, compresi quelli a maturarsi, sia corrispettivi che di mora; pertanto, ipotizzando un eventuale inadempimento sin dalla prima rata e considerato quanto disposto dall’art. 40 del T.U. bancario, riteneva che dopo appena sette mesi, la somma mutuata potesse avere un rendimento del credito pari al 178,69 %, di gran lunga superiore al tasso soglia vigente alla data di stipulazione del contratto.
Si costituiva in giudizio la Banca chiedendo il rigetto della domanda, contestando l’interpretazione delle clausole contrattuali del contratto di mutuo, così come proposta dal ricorrente, e la sommatoria degli oneri previsti ai fini del superamento del tasso soglia, cosi come evidenziata ancora dal ricorrente.
Il Tribunale osservava che, sebbene le clausole contrattuali avessero un contenuto non univoco, l’accoglimento dell’ipotesi interpretativa sostenuta dal ricorrente, sarebbe risultata impossibile, essendo assurdo ritenere che il mutuatario sia tenuto a corrispondere al mutuante, in ipotesi di risoluzione del contratto o di decadenza dal beneficio del termine per il verificarsi di una delle ipotesi ex art. 1186 c.c., oltre il capitale mutuato e gli interessi maturati, anche gli interessi a maturarsi.
Sotto altro profilo, il giudice pugliese evidenziava che, avendo il ricorrente sempre pagato regolarmente le rate del mutuo, non poteva neanche ipotizzarsi la nullità della clausola che prevede gli interessi moratori in quanto ritenuta concorrente a determinare il superamento del tasso soglia, ciò in quanto pur essendo sufficiente la “promessa” ai fini del perfezionamento del reato di usura, non è possibile ritenere che l’interesse moratorio o altro onere eventuale sia rilevante anche se meramente potenziale.
In merito a detta questione il Tribunale ha affermato che la verifica di usurarietà del tasso va effettuata assumendo come elementi della formula di calcolo dati effettivi e non potenziali, pertanto, per equiparare interesse corrispettivo ed onere eventuale, occorre che quest’ultimo abbia le stesse caratteristiche del primo e quindi che sia di fatto dovuto per essersi realizzate le condizioni contrattuali cui ne era subordinata l’applicabilità, generando impatto effettivo sul costo del credito.
In ragione dei suesposti rilievi il Giudice ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA BANCARIA: ESTENDERE LA VERIFICA AGLI INTERESSI MORATORI SAREBBE INCOSTITUZIONALE
L’APPLICAZIONE DI UN PARAMETRO AD UN DATO ESCLUSO DAL RELATIVO PANIERE DI RIFERIMENTO VIOLEREBBE L’ART. 3 COST
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USURA: GLI INTERESSI MORATORI, QUALI PENALI DA INADEMPIMENTO, NONRILEVANO AI FINI DELLA L. 108/96
IL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA VA VALUTATO CONTEGGIANDO I SOLI ELEMENTI RETRIBUTIVI E NON QUELLI RISARCITORI
Sentenza | Tribunale di Modena, Dott. Paolo Siracusano | 07.09.2016 | n.1703
USURA: GLI INTERESSI MORATORI NON CONCORRONO AL CALCOLO DEL TEG
LA MORA HA NATURA RISARCITORIA E SI CALCOLA ESCLUSIVAMENTE SULLE RATE SCADUTE E NON SUL CAPITALE
Sentenza | Tribunale di Lodi, Dott.ssa Flaviana Boniolo | 11.08.2016 | n.578
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