Ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori, senza, peraltro, affatto affermare che la verifica dell’usurarietà comporti la necessità di sommare tra di loro gli interessi moratori e quelli corrispettivi. Peraltro, come dinanzi evidenziato, nel caso di specie, tale sommatoria non risulta essere stata in alcun modo praticata, poiché il contratto prevede che, a titolo di mora, sia dovuto un tasso maggiorato di due punti percentuali rispetto al tasso di interesse corrispettivo.
L’usurarietà degli interessi corrispettivi o moratori va scrutinata con riferimento all’entità degli stessi, e non già alla sommatoria dei moratori con i corrispettivi, atteso che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro, e la sommatoria rappresenta un “non tasso” od un “tasso creativo”, in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili al mutuatario.
È infondata la pretesa di determinare un tasso effettivo di mora (cd. TEMO) in quanto la formula per il calcolo del TAEG esprime su base annua l’eguaglianza fra la somma dei valori attualizzati di tutti i prelievi e la somma dei valori attualizzati dei rimborsi e dei pagamenti delle spese collegate all’erogazione del credito, esclusi oneri fiscali, pertanto quando è riferita al momento della pattuizione richiede la conoscenza in via anticipata degli interessi da pagare e ciò non è evidentemente possibile per quelli di mora, dei quali non si conosce ex ante né la base di calcolo, né la durata. La pretesa, quindi, di calcolare un tasso effettivo di mora al momento della conclusione del contratto di mutuo non solo non hai alcuna base normativa, ma è intrinsecamente impossibile ed assolutamente priva di attendibilità.
Questi alcuni dei principi ripresi dal Tribunale di Napoli, Giudice Fabiana Ucchiello, con la sentenza n. 5599 del 31.05.2019.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: NON È POSSIBILE CALCOLARE UN TAEG CHE COMPRENDA ANCHE GLI INTERESSI DI MORA (CD. TEMO)
NELL’ATTUALE ASSETTO NORMATIVO UN SIMILE VALORE NON È NORMATO, NÉ RILEVATO.
Sentenza | Tribunale di Milano, Giudice Ambra Carla Tombesi | 11.01.2018 | n.220
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-non-e-possibile-calcolare-un-taeg-che-comprenda-anche-gli-interessi-di-mora-cd-temo
USURA BANCARIA: NATURA SOSTITUTIVA E NON ADDITIVA DEL TASSO DI MORA
LA CASSAZIONE NON HA MAI SOSTENUTO LADDITIVITÀ DEL TASSO CORRISPETTIVO E DEL TASSO DI MORA
Sentenza | Tribunale di Napoli, Dott. Massimiliano Sacchi | 18.04.2014 | N.5949
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-bancaria-natura-sostitutiva-e-non-additiva-del-tasso-di-mora
USURA: SOMMATORIA SANZIONATA CON CONDANNA PER LITE TEMERARIA
LA SOMMA DEI TASSI CREA UN “NON TASSO” O UN “TASSO CREATIVO”
Sentenza | Tribunale di Reggio Emilia, dott. Gianluigi Morlini | 06.10.2015 | n.1297
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-sommatoria-sanzionata-con-condanna-per-lite-temeraria
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