ISSN 2385-1376
Testo massima
Provvedimento segnalato da Valeria Rebizzani
Ai fini del calcolo dell’usura il superamento del tasso soglia in concreto riguarda gli interessi corrispettivi e moratori autonomamente considerati.
L’eventuale nullità degli interessi moratori, ex art. 1815 comma 2 c.c., colpisce unicamente la clausola concernente i medesimi, senza intaccare l’obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi convenzionalmente fissati al di sotto della soglia.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Lanciano, dott.ssa Marina Valente, con la sentenza n. 163 pubblicata il 30.03.2016, in materia di usura.
Nel caso di specie, un mutuatario conveniva in giudizio la Banca, esponendo di aver stipulato con la stessa un contratto di mutuo contenente tassi moratori usurari. Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarato, in applicazione dell’art.1815 c.c., il proprio diritto a non versare, per il capitale mutuato, alcun interesse alla Banca, nonché il diritto ad ottenere dalla convenuta la restituzione di quanto pagato dalla stessa in eccedenza rispetto al dovuto, rata per rata.
Si costituiva la convenuta e resisteva alla domanda, segnalando che il criterio adottato dall’attore per determinare l’usurarietà degli interessi moratori pattuiti era errato, in quanto il tasso soglia di usura per il tasso di mora era diverso da quello previsto per la categoria di credito nella Tabella Ministeriale, come precisato dalla Banca d’Italia.
Il Giudice adito, preliminarmente, accertava, quanto al tasso corrispettivo pattuito, che lo stesso fosse lontano dalla soglia, pertanto, non vi era stato alcuno sforamento.
Quanto alla pattuizione degli interessi moratori, osservava che è indubbio che, alla luce dell’art.1, comma 1, del D.L. 29.12.2000, n. 394, di interpretazione autentica dell’art. 644 c.p., convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, L. 28.2.2001, n. 24, anch’essi soggiacciono alla disciplina antiusura. Tuttavia, il legislatore ha mancato di precisare quale sia il limite superato il quale tali interessi debbano considerarsi usurari.
In particolare, il problema è stabilire se per la valutazione del carattere usurario degli interessi moratori si debba fare riferimento allo stesso tasso soglia previsto per gli interessi corrispettivi, ovvero assuma rilevanza un indice ulteriore e diverso.
E’ noto che, dal calcolo del tasso di interesse delle operazioni oggetto di rilevazione trimestrale – ai fini dell’individuazione della soglia che qualifica gli interessi come usurari – sono esclusi «gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo».
Ciò testimonia l’evidente estraneità degli interessi moratori a quella che è la regolamentazione della fase “fisiologica” del rapporto, atteso che essi, oltre ad essere caratterizzati da una funzione di natura remunerativa, rappresentano anche una risposta sanzionatoria dell’ordinamento all’inadempimento del debitore, da cui traggono origine.
Il Giudice abruzzese si è altresì soffermato sulla circostanza che quantunque si volesse ritenere la sussistenza dell’usurarietà degli interessi moratori, la nullità della relativa pattuizione non coinvolge la clausola degli interessi corrispettivi, così aderendo al consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto (ex multis: Sentenza, Tribunale di Bologna, G.I. Dott.ssa Manuela Velotti 24-02-2016 n.516; Sentenza | Tribunale di Vasto, dott.ssa Michelina Iannetta | 09-12-2015 | n.468; Sentenza | Tribunale Novara, dott.ssa Simona Gambacorta | 08-10-2015).
In tal caso, la clausola che prevede gli interessi moratori, in quanto nulla, è e resta tamquam non esset; mentre viene rispettata una regola, quella degli interessi corrispettivi, che sarebbe destinata ad operare anche se la clausola nulla non fosse mai stata prevista.
Sulla base di tali considerazioni ha, quindi, ribadito il principio di diritto in base al quale, se il superamento del tasso soglia in concreto riguarda solo gli interessi moratori, la nullità ex art. 1815 comma 2 c.c., colpisce unicamente la clausola concernente i medesimi interessi moratori, senza intaccare l’obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi convenzionalmente fissati al di sotto della soglia.
Pertanto, ha rigettato la domanda con compensazione delle spese di lite, in ragione dell’ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulle questioni giuridiche trattate.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: PER INTERESSI MORATORI OCCORRE LA MAGGIORAZIONE DI 2,1 PUNTI
INUTILIZZABILE PER GLI INTERESSI MORATORI IL PARAMETRO PREVISTO DALLA LEGGE PER I CORRISPETTIVI
Sentenza Tribunale di Lanciano, dott.ssa Cleonice G. Cordisco 16-03-2016 n. 127
USURA: LA NULLITÀ DEL TASSO DI MORA NON SI ESTENDE AI CORRISPETTIVI LECITAMENTE PATTUITI
LA SOGLIA ANTIUSURA DEI MORATORI VA AUMENTATA DEL 2,1% RISPETTO A QUELLA “CLASSICA” DEGLI ONERI REMUNERATIVI
Sentenza Tribunale di Bologna, G.I. Dott.ssa Manuela Velotti 24-02-2016 n.516
USURA: DOVUTI I CORRISPETTIVI ANCHE SE I MORATORI SONO USURARI
L’ACCERTAMENTO EX LEGE 108/96 VA CONDOTTO AUTONOMAMENTE RISPETTO ALLE DUE CATEGORIE DI INTERESSI
Sentenza | Tribunale di Vasto, dott.ssa Michelina Iannetta | 09-12-2015 | n.468
USURA: IL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA RELATIVO AI MORATORI È IRRILEVANTE PER I CORRISPETTIVI
L’AUTONOMA NATURA E FUNZIONE ESCLUDE IL TRATTAMENTO UNITARIO DEI DUE INTERESSI
Sentenza | Tribunale Novara, dott.ssa Simona Gambacorta | 08-10-2015
USURA: MORATORI ESCLUSI DALLE VERIFICHE ANTIUSURA
L’EVENTUALE SUPERAMENTO SOGLIA USURA DEGLI INTERESSI DI MORA NON INFICIA DEBENZA CORRISPETTIVI
Sentenza | Tribunale di Ferrara, dott.ssa Caterina Arcani | 18-05-2015 | n.483
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 207/2016