Provvedimento segnalato dall’Avv. Francesco Balestrazzi del Foro di Catania
Pur ritenendo assoggettati anche gli interessi di mora al vaglio dell’usura, bisogna distinguere fra questa categoria e quella degli interessi corrispettivi, in ragione della loro diversa funzione. L’eventuale usurarietà degli interessi di mora non può che rimanere confinata a tale categoria, non apparendo giustificabile che, per il solo fatto che in ipotesi di pattuizione di misura illecita di questi interessi, la sanzione della nullità e gratuità del mutuo si ripercuota su quelli corrispettivi. L’indicatore adottato dalla Banca d’Italia per verificare l’usurarietà degli interessi di mora è quello dell’aumento del 2,1% rispetto al tasso soglia stabilito per gli interessi corrispettivi.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Siracusa, Giudice Vincenzo Cefalo, con la sentenza n. 2248 del 12 dicembre 2019.
Due società hanno convenuto in giudizio una banca, deducendo che erano obbligate in solido alla restituzione di un mutuo ipotecario e asserendo l’usurarietà dei tassi, per superamento del tasso soglia sia con riguardo agli interessi corrispettivi che con riguardo agli interessi di mora. L’istituto di credito, costituitosi in giudizio, ha concluso per il rigetto della domanda.
Motivando la decisione di rigetto della domanda attorea, il Giudice ha ritenuto di aderire all’orientamento che, pur ritenendo assoggettati anche gli interessi di mora al vaglio dell’usura, distingue nettamente le due categorie di interessi, in primo luogo in ragione della loro diversa funzione.
Gli interessi corrispettivi rappresentano per l’appunto il corrispettivo del mutuo, contratto naturalmente oneroso, laddove gli interessi di mora assolvono ad una funzione risarcitoria ed in senso lato sanzionatoria, diretti come sono a dissuadere dall’inadempimento dell’obbligazione di restituzione rateale del prestito.
Inoltre, l’Organo giudicante ha chiarito che non è consentito applicare agli interessi di mora gli stessi criteri che presiedono alla determinazione dell’usurarietà degli interessi corrispettivi. Proprio perché gli interessi moratori sono espressamente esclusi dalle rilevazioni della Banca d’Italia ai fini della determinazione dei tassi medi.
L’indicatore adottato dalla Banca d’Italia per verificare l’usurarietà degli interessi di mora è quindi quello dell’aumento del 2,1% rispetto al tasso soglia stabilito per gli interessi corrispettivi. Tale criterio, in assenza di specifica previsione legislativa di una soglia relativa agli interessi di mora, appare, per il Tribunale di Siracusa, idoneo a individuare un indicatore ragionevole del limite oltre il quale tali interessi risulteranno usurari.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: I TASSI DI MORA NON SONO SOTTOPOSTI AL VAGLIO DI USURARIETÀ OGGETTIVA
IL GIUDIZIO SI BASA SUL RAFFRONTO FRA UN DATO CONCRETO COME IL TEG ED UN DATO ASTRATTO QUALE IL TEGM
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Caterina Silvana Cerenzia | 05.08.2019 | n.16095
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-i-tassi-di-mora-non-sono-sottoposti-al-vaglio-di-usurarieta-oggettiva
USURA: ANCHE GLI INTERESSI MORATORI RILEVANO AI FINI DEL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA
ESSI, PERÒ, NON VANNO SOMMATI A QUELLI CORRISPETTIVI
Sentenza | Tribunale di Torino, Giudice Ludovico Sburlati | 09.04.2019 | n.1819
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-anche-gli-interessi-moratori-rilevano-ai-fini-del-superamento-del-tasso-soglia
USURA – MUTUO: IL TASSO SOGLIA SI CALCOLA APPLICANDO LA MAGGIORANZA DEL 2,1%
GLI INTERESSI MORATORI REALIZZANO UNA LIQUIDAZIONE PREVENTIVA E FORFETARIA DEL DANNO RISARCIBILE
Sentenza | Tribunale di Parma, Giudice Marco Vittoria | 03.06.2019 | n.823
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-mutuo-il-tasso-soglia-si-calcola-applicando-la-maggioranza-del-21
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