L’art. 1815, co. 2, c.c. nel prevedere la nullità della clausola relativa agli interessi usurari, intende per clausola la singola disposizione pattizia che contempla interessi eccedenti il tasso soglia, indipendentemente dal fatto che essa esaurisca la regolamentazione dell’entità degli interessi dovuti in forza del contratto. La sanzione di cui all’art. 1815 c.c. colpisce, dunque, la singola pattuizione che prevede la corresponsione di interessi contra legem, e non vi è modo di ritenere che la nullità si comunichi ad altra (valida) pattuizione, anche all’interno della medesima clausola, che dispone l’applicazione di un saggio di interesse inferiore al tasso soglia.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Pistoia, Giudice Emanuele Venzo, con la sentenza n. 142 del 24 gennaio 2020.
La vicenda ha riguardato dei mutuatari che hanno convenuto in giudizio un istituto di credito chiedendo la declaratoria della gratuità del contratto di mutuo ipotecario per essere stati pattuiti interessi usurari.
Gli stessi hanno contestato, altresì, la non conformità tra l’ISC/TAEG indicato in contratto e quello effettivamente verificato dal perito, invocando, per l’effetto l’applicazione del cd. tasso sostitutivo di cui all’art. 117, comma 7, T.U.B. (cd. tasso BOT).
La banca si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto delle domande attoree attesa l’infondatezza delle avverse deduzioni.
Il Giudice, nel dirimere la controversia, ha rappresentato che, in ossequio al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, nei rapporti bancari, gli interessi convenzionali di mora, al pari di quelli corrispettivi, sono soggetti all’applicazione della normativa antiusura, con la conseguenza che, laddove la loro misura oltrepassi il c.d. “tasso soglia” previsto dall’art. 2 della il n. 108 del 1996, si configura la cosiddetta usura “oggettiva” che determina la nullità della clausola ai sensi dell’art. 1815, comma 2 c.c.
Sul punto, il Tribunale ha evidenziato, altresì, che dovendosi procedere ad una valutazione unitaria del saggio d’interessi concretamente applicato – senza potere più distinguere, una volta che il cliente è costituito in mora, la parte corrispettiva da quella moratoria – al fine di stabilire la misura oltre la quale si configura l’usura oggettiva, “il tasso soglia di mora” deve essere sommato al “tasso soglia” ordinario.
Quanto agli strumenti di tutela dell’obbligato, il Giudicante ha precisato che, per gli interessi convenzionali di mora che hanno natura di clausola penale in quanto consistono nella liquidazione preventiva e forfettaria del danno da ritardato pagamento, trovano contemporanea applicazione l’art. 1815 c.c., comma 2, che prevede la nullità della pattuizione che oltrepassi il “tasso soglia” che determina la presunzione assoluta di usurarietà, ai sensi della L. n. 108 del 1996, art. 2, e l’art. 1384 c.c., secondo cui il giudice può ridurre ad equità la penale il cui ammontare sia manifestamente eccessivo.
Tuttavia, l’Organo Giudicante ha precisato che, anche a seguito di un eventuale superamento del TSU da parte degli interessi di mora, l’effetto che ne deriverebbe sarebbe quello della nullità della sola clausola di pattuizione di tali interessi e non anche quella della nullità della clausola di pattuizione degli interessi corrispettivi, ragione per cui, nella fattispecie, non potrebbe comunque applicarsi la previsione della gratuità del contratto.
Infatti, l’art. 1815, co. 2, c.c. nel prevedere la nullità della clausola relativa agli interessi usurari, intende per clausola la singola disposizione pattizia che contempla interessi eccedenti il tasso soglia, indipendentemente dal fatto che essa esaurisca la regolamentazione dell’entità degli interessi dovuti in forza del contratto. La sanzione di cui all’art. 1815 c.c. colpisce, dunque, la singola pattuizione che prevede la corresponsione di interessi contra legem, e non vi è modo di ritenere che la nullità si comunichi ad altra (valida) pattuizione, anche all’interno della medesima clausola, che dispone l’applicazione di un saggio di interesse inferiore al tasso soglia (Cass. 21470/2017).
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Giudice ha rigettato le domande attoree, con conseguente condanna alla refusione delle spese processuali.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA BANCARIA: Utile Per Inutile Non Vitiatur
LA SANZIONE EX ART. 1815 C.C., CO 2, COLPISCE LA SINGOLA PATTUIZIONE E NON L’INTERO CONTRATTO
Sentenza | Cassazione Civile, sez. prima, Pres. Dogliatti – Rel. Falabella | 15.09.2017 | n.21470
USURA: GLI INTERESSI DI MORA IN TERMINI OGGETTIVI SONO IRRILEVANTI AI FINI DELLA L. 108/96
MANCA LA RILEVAZIONE PERIODICA UFFICIALE DEI TASSI DI MORA MEDI
Sentenza | Tribunale di Cosenza, Giudice Anna Rombolà | 22.07.2019 | n.1623
USURA: LA NULLITÀ PARZIALE DEI MORATORI EX ART. 1419 C.C. NON SI ESTENDE AI CORRISPETTIVI
IL PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DEGLI ATTI GIURIDICI UNITAMENTE ALL’ART. 1224, CC LASCIA INTATTA L’OPERATIVITÀ DEI CORRISPETTIVI
Ordinanza | Tribunale di Taranto, dott. Claudio Casarano | 17.10.2014 |
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST RICHIEDI CONSULENZA© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno