Segnalata dall’avv. Avv. Nicola Balistreri del foro di Caltanissetta
La penale di anticipata estinzione va esclusa dal calcolo del tasso usurario sia in quanto tale esclusione è espressamente stabilita dalle Istruzioni della Banca d’Italia al punto C4, sia in quanto, trattandosi di un costo del credito solo “eventuale”, non rappresenta un onere immediatamente collegato alla erogazione del credito, come richiesto dall’art. 644 c.p. con la conseguenza che l’inclusione nel TAEG dell’incidenza percentuale di detta penale determinerebbe una indebita sommatoria fra voci eterogenee per natura e funzione.
Gli interessi di mora devono essere esclusi dalla verifica del rispetto della soglia d’usura sia in ragione della diversità ontologica e funzionale degli interessi corrispettivi e moratori, sia in ragione dell’alternatività degli stessi.
La tesi dell’ inclusione degli interessi di mora nel vaglio anti-usura contrasta anche con la ratio sottesa alla fattispecie delittuosa di cui all’art. 644 c.p., che sanzionando la condotta di chi si fa dare o promettere interessi a altri vantaggi usurari quale corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, considera rilevanti ai fini dell’integrazione degli estremi dell’usura, solo quelle prestazioni di natura corrispettiva legate alla fisiologica attuazione dei programma negoziale, non anche alle prestazioni riconducibili alla mora debendi.
Posto che i decreti del MEF con cui sono periodicamente individuati i tassi effettivi globali medi rilevanti ai fini dell’usura non tengono in considerazione gli interessi moratori, sarebbe del tutto illogico prendere in considerazione soglie determinate con riferimento ai soli interessi corrispettivi e a tutti gli oneri connessi all’erogazione del credito.
Questi i principi di diritto enunciati dal Tribunale di Agrigento, Giudice Silvia Capitano con la sentenza n. 1636 del 31.10.2017.
Nel caso in esame un mutuatario ed un fideiussore proponevano opposizione al precetto notificatogli dalla Banca mutuante, chiedendo l’accertamento dell’applicazione di interessi anatocistici ed usurari al rapporto ed instando per la declaratoria di gratuità dello stesso.
Si costituiva in giudizio la Banca contrastando tutte le domande avversarie e insistendo per il rigetto integrale dell’opposizione.
Esperita consulenza tecnico contabile, il Giudice ha ritenuto di doversi conformare alle risultanze dell’elaborato peritale che escludevano dal calcolo del tasso usurario sia la penale di estinzione anticipata che gli interessi di mora, rilevando che, per ciò che concerne la prima, la relativa esclusione oltre ad essere espressamente stabilita dalle Istruzioni della Banca d’Italia al punto C4, si deduce anche dal dato letterale dell’art. 644 c.p. il quale, facendo riferimento ai costi “collegati all’erogazione del credito”, non potrebbe in ogni caso riferirsi ad essa, essendo la stessa un onere eventuale e potenziale non immediatamente collegato all’erogazione.
Sostenere infatti che il tasso soglia sia superato per effetto dell’inclusione nel TAEG dell’incidenza percentuale della penale per l’estinzione anticipata finirebbe, ad opinione del Giudice, per postulare una sorta di “tasso sommatoria” fra voci non omogenee per natura e funzione, con l’ulteriore conseguenza che pur volendosi ipotizzare la plausibilità di una sommatoria degli interessi per il pagamento regolare del mutuo e della penale, essa non potrebbe avere rilevanza se non nel momento in cui tale onere venga in concreto applicato al rapporto, poiché solo in tale momento si verificherebbe –in astratto – la trasformazione del TAEG da legittimo a usurario.
Per ciò che attiene la dedotta usurarietà degli interessi di mora, il Tribunale siciliano ha ritenuto di doversi discostare dall’orientamento di legittimità secondo il quale la verifica del rispetto della soglia usura va estesa anche alla pattuizione del tasso di mora, rilevando che tale impostazione risulta fallace sotto molteplici profili, ed in particolare:
-oltre a trascurare la diversa funzione assolta dagli interessi corrispettivi e dagli interessi moratori (i primi, costituenti il corrispettivo previsto per il godimento diretto di una somma di denaro, i secondi, rappresentanti una liquidazione anticipata, presuntiva e forfettaria del danno), non considera che le due figure di interessi si pongono in rapporto di alternatività, in quanto nell’ipotesi di inadempimento i due interessi non si cumulano, ma sono dovuti solo i secondi;
– si pone in contrasto con la ratio sottesa alla fattispecie delittuosa del reato di usura, che sanzionando la condotta di chi si fa dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari quale corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, conferisce rilievo solo a quelle prestazioni di natura corrispettiva legate alla fisiologica attuazione dei programma negoziale, non essendo possibile estendere l’ambito di applicazione della fattispecie in esame anche alle prestazioni riconducibili alla mora debendi;
– i decreti del Ministero dell’economia e delle finanze con cui sono periodicamente individuati i tassi effettivi globali medi rilevanti ai fini dell’usura non tengono in considerazione gli interessi moratori, di talchè sarebbe del tutto illogico prendere in considerazione, ai fini dell’accertamento dell’usurarietà dei tassi di interesse soglie determinate con riferimento ai soli interessi corrispettivi e a tutti gli oneri connessi all’erogazione del credito;
– a partire dal D.M. 25 marzo 2003, si è avuto cura di precisare espressamente che i tassi effettivi globali medi non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento;
Oltre a ciò il Tribunale ha specificato che la Banca d’Italia nel 2003 ha diffuso un comunicato secondo il quale gli interessi di mora, in ragione del fatto che trattasi di oneri eventuali, pur essendo soggetti alla normativa antiusura sono esclusi dal calcolo dei TEG, chiarendo conseguentemente che in assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia usuraria che tenga conto degli interessi di mora, Bankitalia adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti percentuali.
Considerato dunque che nel caso di specie, anche a voler applicare il suindicato criterio, alcun tasso usurario era stato pattuito in contratto ed escluso che l’ammortamento alla francese avesse generato fenomeni anatocistici, il Giudice ha respinto integralmente le domande degli opponenti, condannandoli altresì al pagamento delle spese di lite e di CTU.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA MORATORI: NON SI PUÒ UTILIZZARE COME PARAMETRO IL TAEG DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI
E’ PRIVO DI GIUSTIFICAZIONE LOGICA E GIURIDICA, CONFRONTARE DUE ENTITÀ NON OMOGENEE.
Sentenza | Tribunale di Milano, Giudice Dott. Carlo Maddaloni. | 05.10.2017 | n.9977
USURA: GLI ONERI EVENTUALI NON RILEVANO PER LA VERIFICA DEL SUPERAMENTO TSU
SONO COSTI POTENZIALI SUBORDINATI AL VERIFICARSI DELLE CONDIZIONI
Decreto | Tribunale di Agrigento, Dott.ssa Maria Cultrera | 26.06.2017 |
USURA: GLI INTERESSI MORATORI NON DEVONO ESSERE CONTEGGIATI NEL CALCOLO DEL TASSO SOGLIA
TALI INTERESSI – DOVUTI NELLA SOLA FASE “PATOLOGICA” DEL RAPPORTO – DIFETTANO DEL CARATTERE DI CORRISPETTIVITÀ EX ART. 644 C.P.
Sentenza | Tribunale di Brescia, Dott.ssa Marina Mongosi | 08.06.2017 | n.1828
USURA: GLI ONERI DA INADEMPIMENTO NON RILEVANO AI FINI DEL SUPERAMENTO DEL TSU
LA VALUTAZIONE VA EFFETTUATA SOLTANTO IN RELAZIONE AGLI ELEMENTI REMUNERATIVI DEL FINANZIAMENTO
Ordinanza | Tribunale di Modena, Giudice dott. Paolo Siracusano | 31.05.2017 |
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