Procedimento patrocinato dallo Studio Legale Accardi, dallo Studio Legale Tavarelli e dal ctp dott.ssa Silvana Mascellaro dello Studio Mascellaro Fanelli, autrice del commento
È riconoscimento della propria qualità di debitore, la moratoria con cui viene richiesta la modificazione/integrazione di un contratto di mutuo inoltrata dal mutuatario alla banca mutuante, di un preciso importo dato dalla sorte capitale, ad una precisa data, del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo, di modificare il relativo piano di ammortamento.
È in assoluta coerenza con l’intero impianto normativo dettato in materia di usura, intendere la determinazione del tasso soglia per il tasso di mora differente da quello del tasso di interesse corrispettivo e oggetto di maggiorazione con la seguente formula di calcolo (tegm) + 2,1% (magg. media B.I.) + 50% (magg. ex art. 2, L.108/1996).
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Marsala, Giudice Marcello Bellomo, che con la sentenza n. 171 del 9 marzo 2021, si è pronunciato sulla usurarietà in un contratto di mutuo, sul riconoscimento della qualità di debitore in seno alla domanda di moratoria di un mutuo.
Con atto di citazione un cliente proponeva opposizione avverso l’atto di precetto notificato in virtù di un contratto di mutuo ipotecario, contestando la mancanza del titolo esecutivo e la usurarietà del tasso di interessi pattuito.
Resisteva la Banca, che rilevava la natura reale del mutuo stipulato e l’effettiva consegna della somma mutuata agli attori e che il tasso di interessi pattuito non era usurario.
Il Tribunale ha ritenuto che la banca mutuataria avesse dimostrato la natura reale della erogazione della somma con l’effettività della traditio in ossequio alla natura reale del contratto, osservando che i mutuatari avevano chiesto di moratoria con la domanda di “proroga per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo, e di modificare per l’effetto il relativo piano di ammortamento”.
In relazione agli interessi il Giudice ha osservato che era in assoluta coerenza con l’intero impianto normativo dettato in materia di usura, intendere la determinazione del tasso soglia per il tasso di mora differente da quello del tasso di interesse corrispettivo e oggetto di maggiorazione con la seguente formula di calcolo (tegm) + 2,1% (magg. media B.I.)+ 50% (magg. ex art. 2, L.108/1996).
Per tali ragioni l’opposizione è stata respinta con condanna al pagamento delle spese.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SI DEVE INDAGARE QUALE SIA STATA LA COMUNE INTENZIONE DELLE PARTI
Sentenza | Tribunale di Benevento, Giudice Flavio Cusani | 16.1.2020 | n.1850
USURA: LA SOMMATORIA DEI TASSI CORRISPETTIVI E MORATORI È DEL TUTTO ERRATA
IL PRIMO TASSO È RIFERITO ALL’INTERO CAPITALE DI CREDITO MENTRE IL SECONDO È RIFERITO ALLA RATA E/O AL CAPITALE SCADUTO
Sentenza | Corte d’Appello di Napoli, Pres. Rel. Mungo | 18.01.2021 | n.143
PUR AVENDO ENTRAMBI L’ANALOGA FUNZIONE DI REMUNERARE CHI HA PRESTATO IL DENARO, I DUE INTERESSI NON COESISTONO NELL’ATTUAZIONE DEL RAPPORTO, MA SI SUCCEDONO
Sentenza | Tribunale di Ivrea, Giudice Alessandro Petronzi | 07.12.2020 | n.906
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