Sotto il profilo giuridico il TAEG (Tasso annuo effettivo globale) intende comprendere tutti, e solo, gli oneri connessi all’erogazione del credito, e non già eventuali importi contemplati per l’ipotesi eventuale dell’inadempimento.
La disciplina comunitaria espressa in tema di contratti di credito ai consumatori, che rappresenta la fattispecie di massima tutela, prevede espressamente, sia con la Direttiva 2008/48/CE, sia con la successiva Direttiva 2014/17/UE, la rilevanza nel calcolo del TAEG dei soli costi e oneri connessi all’erogazione del credito, per cui si devono escludere le voci addebitate in ragione dell’inadempimento e quindi gli interessi moratori.
IL CONTESTO NORMATIVO
(art. 19 n.2, Direttiva 2008/48/CE)
Calcolo del tasso annuo effettivo globale
- Al fine di calcolare il tasso annuo effettivo globale, si determina il costo totale del credito al consumatore, ad eccezione di eventuali penali che il consumatore sia tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti nel contratto di credito e delle spese, diverse dal prezzo d’acquisto, che competono al consumatore all’atto dell’acquisto, in contanti o a credito, di merci o di servizi. I costi di gestione del conto sul quale vengono registrate le operazioni di pagamento e i prelievi, i costi relativi all’utilizzazione di un mezzo di pagamento che permetta di effettuare pagamenti e prelievi e gli altri costi relativi alle operazioni di pagamento sono inclusi nel costo totale del credito al consumatore, a meno che l’apertura del conto sia facoltativa e i costi correlati al conto siano stati indicati in modo chiaro e distinto nel contratto di credito o in qualsiasi altro contratto concluso con il consumatore.
“Al fine di calcolare il tasso annuo effettivo globale, si determina il costo totale del credito al consumatore, ad eccezione di eventuali penali che il consumatore sia tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti nel contratto di credito…”);
(art. 19 n.4, Direttiva 2008/48/CE)
- Per quanto riguarda i contratti di credito contenenti clausole che permettono di modificare il tasso debitore e, se del caso, le spese computate nel tasso annuo effettivo globale ma non quantificabili al momento del calcolo, il tasso annuo effettivo globale è calcolato muovendo dall’ipotesi che il tasso debitore e le altre spese rimarranno fissi rispetto al livello iniziale e si applicheranno fino alla scadenza del contratto di credito.
(art. 4 c.1 n.13, Direttiva 2014/17/UE)
Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
«costo totale del credito per il consumatore»: il costo totale del credito per il consumatore quale definito all’articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48/CE, inclusi i costi della valutazione dei beni se tale valutazione è necessaria per ottenere il credito ma esclusi i costi di registrazione fondiaria per il trasferimento della proprietà del bene immobile. Sono escluse eventuali penali pagabili dal consumatore per la mancata esecuzione degli obblighi stabiliti nel contratto di credito;
IL CASO
Un cliente adiva l’autorità giudiziaria per far accertare la possibile usurarietà del contratto di mutuo sul presupposto della sommatoria dei tassi convenuti e della rilevanza degli interessi moratori ai fini del calcolo del TAEG.
Il giudice milanese evidenziava che la natura diversa degli interessi corrispettivi e di quelli moratori trova il riscontro maggiormente tangibile nel fatto che la base di calcolo dei primi è data dal CAPITALE RESIDUO, mentre la base di calcolo dei secondi è rappresentata solo dalla SINGOLA RATA rimasta insoluta; poi ancora gli interessi corrispettivi sono parametrati sul numero di giorni effettivi e chiaramente conoscibili ex ante mentre gli interessi moratori sono ancorati ad un numero di giorni non preventivamente determinabili.
Il Tribunale di Milano richiamava le direttive europee, che disciplinano il calcolo del tasso annuo effettivo globale, ove sono espressamente esclusi le penali ed ogni altro onere relativo alla mancata esecuzione degli obblighi stabiliti nel contratto di credito.
Per tale ragione gli interessi moratori non hanno alcuna rilevanza ai fini dell’usura oggettiva per cui legittimamente non vengono rilevati nel calcolo del TAEG.
Il Tribunale ha, quindi, rigettato la domanda con condanna al pagamento delle spese di lite.
Per altri precedenti si veda:
USURA: INTERESSI CORRISPETTIVI E MORATORI VANNO CONSIDERATI AUTONOMAMENTE
IN CASO DI NULLITÀ DELLA CLAUSOLA RELATIVA AI MORATORI RESTANO DOVUTI I CORRISPETTIVI LECITAMENTE PATTUITI
Sentenza Tribunale di Lanciano, Dott.ssa Marina Valente 30-03-2016 n. 163
USURA: PER INTERESSI MORATORI OCCORRE LA MAGGIORAZIONE DI 2,1 PUNTI
INUTILIZZABILE PER GLI INTERESSI MORATORI IL PARAMETRO PREVISTO DALLA LEGGE PER I CORRISPETTIVI
Sentenza Tribunale di Lanciano, dott.ssa Cleonice G. Cordisco,16-03-2016 n.127
USURA: AI FINI DELLA VERIFICA NON POSSONO ESSERE SOMMATI INTERESSI CORRISPETTIVI E MORATORI
L’EVENTUALE SANZIONE DELLA NULLITÀ NON SI ESTENDE AI CORRISPETTIVI
Sentenza Tribunale di Milano, dott. Antonio S. Stefani 08-03-2016 n. 3021
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