Con riferimento agli interessi moratori, la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell’ambito del Tasso effettivo globale medio non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali di cui all’art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali.
Ne consegue che, in quest’ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l’aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell’art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l’indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti.
Dall’accertamento dell’usurarietà discende l’applicazione dell’art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura – usuraria-pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell’art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005, essendo rimessa all’interessato la scelta di far valere l’uno o l’altro rimedio (così, Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 19597 del 18/09/2020).
Questo è il principio espresso dalla Corte di Appello di Ancona, Pres. Gianfelice – Rel. Savino, con la sentenza n. 1377 del 25 settembre 2023.
Gli appellanti censuravano la sentenza impugnata là dove la medesima, muovendo dal convincimento della natura meramente provvedimentale dei decreti ministeriali indicanti il tasso soglia, aveva rigettato la domanda volta ad accertare la consistenza usuraria degli interessi moratori (e dunque la correlata pretesa restitutoria), in ragione di una errata comprensione della prospettazione difensiva sviluppata dai mutuatari (anche tramite rinvio alla relazione del proprio consulente) ed in ragione di un errato richiamo dei principi giurisprudenziali di riferimento.
La Corte, applicato il principio esposto, ha specificato che, declinando tale principio al caso di specie, “l’attenzione si concentra ancora sul decreto ministeriale relativo al terzo semestre 2004; al quarto comma dell’art. 3 si legge quanto segue: “i tassi effettivi globali medi di cui all’articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L’indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”. La correlata necessità di incrementare il tasso soglia degli interessi moratori di 2,1 punti percentuali evidenzia di per sé la natura non usuraria di tali interessi, così come pattuiti nel richiamato contratto di mutuo (tasso moratorio del 6,183% a fronte di un tasso soglia del 7,84%)”.
L’appello è stato rigettato e la sentenza del Tribunale confermata integralmente.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rimanda ai seguenti contenuti pubblicati in Rivista:
USURA: LA PENALE DI ESTINZIONE ANTICIPATA NON È COMPUTABILE AI FINI DELLA VERIFICA DEL TASSO SOGLIA
NON È COLLEGATA ALL’EROGAZIONE DEL CREDITO
Sentenza | Tribunale di Alessandria, Giudice Michele Delli Paoli | 21.08.2023 | n.713
USURA BANCARIA: LA CASSAZIONE CONFERMA L’IRRILEVANZA DELLA PENALE DI ESTINZIONE ANTICIPATA
NON È UNA REMUNERAZIONE MA AL CONTRARIO IL CORRISPETTIVO PER SCIOGLIERSI DALL’IMPEGNO
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. Vivaldi Roberta – Rel. Porreca Paolo | 07.03.2022 | n.7352
ESTINZIONE ANTICIPATA: LA PENALE NON RIENTRA NELLA VERIFICA DELL’USURA
ESSA HA UNA FUNZIONE CORRISPETTIVA DI TALE FACOLTÀ
Sentenza | Corte d’Appello di Bologna, Pres. De Cristofaro, Rel. Velotti | 23.03.2021 | n.1116
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