Al fine di verificare se il tasso moratorio applicato al rapporto, per come determinato nel contratto, abbia determinato l’insorgere dell’usura, non è possibile effettuare un controllo teorico ex ante, ma si deve analizzare in concreto l’addebito della mora al correntista e in che misura tempo per tempo, verificando la concreta incidenza di essa nel calcolo del TEG negoziale, del quale solo poi si verificherà il rispetto del tasso soglia determinato in base al TEGM. L’unico modo, scevro da effetti distorsivi, per effettuare una verifica dell’usurarietà dei tassi di mora è un accertamento ex post che verifichi in concreto l’applicazione della mora al rapporto e la sua incidenza sul TEG negoziale.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Napoli, Giudice Fabiana Ucchiello, con la sentenza n. 2168 del 26.02.2019.
Il provvedimento in commento, prendendo le mosse dal principio ormai consolidato in giurisprudenza secondo cui gli interessi moratori, avendo natura diversa dagli interessi corrispettivi, non si sommano a questi ultimi per verificare sulla carta il superamento del tasso soglia da parte del TEG negoziale, si interroga dapprima sulla possibile applicabilità della normativa antiusura di cui all’art. 644 c.p. ai tassi moratori in via autonoma, e in seconda istanza sulle modalità di accertamento da utilizzare nel caso di interessi moratori, nonché in che termini, in concreto, essi possano incidere sul TEG in sede di valutazione complessiva del rapporto bancario.
Sotto il primo profilo, il giudicante prende in considerazione alcuni elementi che avallano la scelta operata da quella parte della dottrina che aderisce ad una interpretazione estensiva del concetto di tasso convenzionalmente pattuito, che ricomprende anche i tassi moratori.
In primo luogo argomenta che la particolare natura e funzione dei tassi moratori di ristorare il creditore per il ritardo eventuale nell’adempimento periodico da parte del debitore (differente dalla funzione remunerativa tipica degli interessi corrispettivi, attinenti alla fase fisiologica del rapporto), non osta alla possibilità che il fenomeno usurario possa essere predicabile anche agli interessi moratori, posto che il ritardo colpevole tipico di questi ultimi non giustifica di per sé il permanere della validità di un’obbligazione onerosa e contraria al principio generale posto dalla legge.
In secondo luogo, viene evidenziato che sebbene l’inciso di cui all’art. 644 c.p.c “ciò che viene dato o promesso in corrispettivo di una prestazione di denaro o altra utilità” sembrerebbe prima facie circoscrivere il fenomeno usurario agli interessi corrispettivi, non si può negare che alla luce dell’articolo unico della legge di interpretazione autentica (d.l. 394/00 conv. in legge 24/01), che parla di interessi che “sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”, il concetto espresso dalla norma assuma una portata nettamente differente, non lasciando dubbi interpretativi circa l’applicabilità della disciplina anche agli interessi moratori.
Dunque, stabilito che la normativa antiusura sia applicabile in via autonoma agli interessi moratori, la sentenza si sofferma sulle modalità pratiche di accertamento del superamento del tasso soglia per tale tipologia di tassi, che essendo ontologicamente differenti dai corrispettivi, rendono necessaria una diversificazione dell’approccio istruttorio che prescinda dai parametri di accertamento tipici di questi ultimi.
Innanzitutto viene valutata e ritenuta non condivisibile quella tesi giurisprudenziale ispirata da un chiarimento della Banca d’Italia del 2013, secondo cui, partendo dall’assunto che il controllo sull’usurarietà degli interessi moratori non può essere effettuato semplicemente avendo riguardo al TEGM rilevato periodicamente dalla Banca d’Italia (esso viene determinato senza far riferimento alla mora, risultando elemento disomogeneo rispetto ai tassi in considerazione e per ciò stesso inadeguato a fungere da parametro di verifica), giunge alla conclusione di sopperire alla mancanza di un tasso soglia specifico per i tassi di mora, utilizzando comunque il TEGM, ma innalzato di 2,1 punti percentuali.
Tale tesi infatti, non coglie nel segno sotto diversi profili: primariamente si rileva che né l’art. 644 c.p. né l’articolo unico della legge di interpretazione autentica, autorizzano a ritenere che possa essere individuata una soglia più alta o comunque distinta nella fase patologica del rapporto rispetto alla fase fisiologica.
In secondo luogo, se il problema di omogeneità del TEGM rispetto ai tassi moratori fa ritenere inadeguata tale soglia per l’accertamento nel caso di specie, l’aumento della soglia non supera il problema di fondo, risultando un artifizio che non tenendo conto delle peculiarità dei tassi moratori la cui applicazione è solo eventuale, ha un effetto distorsivo degli eventuali risultati.
Il nocciolo della questione, infatti, deve necessariamente prendere le mosse proprio dal momento in cui i tassi moratori vengono applicati al rapporto.
Se per i corrispettivi è possibile effettuare un controllo di usurarietà originaria del tasso, per gli interessi moratori tale valutazione non può essere fatta, semplicemente perché la loro applicazione non è costante, ma solo eventuale, sicché a seconda della concreta applicazione della mora, essa potrebbe essere tanto irrilevante da non incidere sul tasso periodico considerato al punto di comportare usura, così come essere tanto grave da determinare il superamento del tasso soglia.
Motivo per cui gli interessi moratori non possono essere considerati ab origine per il calcolo del TEG negoziale solo in basse al fatto che siano stati concordati pattiziamente tra le parti, perché il TEG astrattamente considerato si compone di costi certi applicati al rapporto, così come preliminarmente detto in base al principio condiviso in giurisprudenza.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: TASSO MORATORIO E CORRISPETTIVO NON POSSONO MAI ESSERE APPLICATI CONGIUNTAMENTE
IN PRESENZA DI UNA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA IL DEBITORE NON PUÒ INVOCARE LE SANZIONI EX ART. 1815 C.C.
Sentenza | Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua | 07.01.2019 | n.29
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-tasso-moratorio-e-corrispettivo-non-possono-mai-essere-applicati-congiuntamente
USURA BANCARIA: LA SOMMATORIA DEI TASSI È UN’OPERAZIONE ERRATA SOTTO IL PROFILO LOGICO E MATEMATICO
SI TRATTA DI ENTITÀ TRA LORO ETEROGENEE E RIFERITE A DUE BASI DI CALCOLO DIFFERENTI
Sentenza | Tribunale di Bergamo, Giudice Veronica Marrapodi | 01.10.2018 | n.1975
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-bancaria-la-sommatoria-dei-tassi-e-unoperazione-errata-sotto-il-profilo-logico-e-matematico-2
SUPERAMENTO TASSO SOGLIA: NON PUÒ FONDARSI SU SOMMATORIA TRA CORRISPETTIVI E MORATORI
LE DUE CATEGORIE DI INTERESSI SONO TRA LORO ETEROGENEE
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Maria Carolina De Falco | 15.06.2018 | n.5939
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/superamento-tasso-soglia-non-puo-fondarsi-su-sommatoria-tra-corrispettivi-e-moratori
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