Gli interessi moratori sono controprestazione, “corrispettivo” (più precisamente sanzione) non della concessione del credito, ma di un inadempimento (ad esempio mancato tempestivo pagamento della rata del finanziamento). Ne consegue che gli interessi moratori non possono essere confrontati con un parametro di usurarietà ricavato dal costo medio della concessione del credito nelle medesime tipologie di contratto, ma devono essere confrontati con un parametro di usurarietà ricavato dalla controprestazione media degli inadempimenti del finanziato nelle medesime tipologie di contratto.
La clausola floor, se contenuta in una specifica clausola contrattuale, se approvata dal cliente per iscritto, se redatta in modo chiaro e ben comprensibile, è del tutto lecita.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Lanciano, Giudice Marina Valente con la sentenza n. 30 del 04/02/2019.
Nel caso oggetto di causa, una società aveva convenuto in giudizio una banca con la quale aveva stipulato un contratto di mutuo deducendo che lo stesso fosse affetto da indeterminatezza delle condizioni, usura, anatocismo, nullità delle clausole per violazione di norme imperative e indeterminatezza dell’oggetto.
Pertanto, chiedeva che venisse dichiarato il proprio diritto a non versare, per il capitale mutuato, alcun interesse alla banca e il diritto ad ottenere dalla banca convenuta una rimodulazione del piano di ammortamento che non tenga conto di alcun interesse.
La banca si costituiva, resistendo alla domanda ed evidenziandone l’infondatezza.
Il Giudice, nel rigettare la doglianza attorea, ha chiarito la natura giuridica degli interessi moratori, intesi come sanzione di un inadempimento.
In tal senso, in relazione alla presunta usurarietà dei tassi applicati dalla banca, gli interessi moratori devono essere confrontati con un parametro di usurarietà ricavato dalla controprestazione media degli inadempimenti del finanziato nelle medesime tipologie di contratto.
Tale parametro di usurarietà per gli interessi moratori non è fissato in via normativa, appunto in quanto, secondo le istruzioni della Banca d’Italia, il TEGM posto a base del tasso soglia indicato dai decreti ministeriali (integrativi della norma penale parzialmente in bianco ex art. 644, c. 3, c.p.) non comprende gli “interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento”.
L’Organo giudicante ha richiamato, a tal proposito, due tesi giurisprudenziali: la prima secondo la quale, in difetto di una determinazione di tasso soglia compatibile con gli interessi moratori, è in radice impossibile un giudizio di usurarietà oggettiva per tali interessi, mancando appunto il parametro di raffronto (Tribunale di Milano, 28 aprile 2016). La seconda per cui il tasso soglia per gli interessi moratori può essere ricostruito in via interpretativa, ma tale tasso dovrà necessariamente essere superiore al tasso soglia previsto per gli interessi corrispettivi, in ragione della funzione sostanzialmente sanzionatoria degli interessi moratori.
Il Giudice, anche in assenza di precedenti di legittimità sul punto, condivide quest’ultimo orientamento giurisprudenziale, secondo il quale, rilevando la pattuizione degli interessi di mora come clausola distinta dagli interessi corrispettivi, la nullità della prima non coinvolge la clausola degli interessi corrispettivi.
La clausola che prevede gli interessi moratori, in quanto nulla, è e resta tamquam non esset. Gli interessi corrispettivi, invece, ove contenuti entro il tasso soglia, come nella specie, continueranno ad incrementare la sorte capitale finché il rimborso rateale prosegua nel rispetto del piano di ammortamento.
Nell’ultima parte del provvedimento, il Giudice si è poi soffermato sulla c.d. clausola floor, ossia il tasso minimo applicato, che nel caso di specie la parte attrice riteneva atta a determinare uno squilibrio contrattuale, economicamente vantaggioso solo per l’istituto di credito. La società, infatti, sosteneva che il prestito contenesse una commissione occulta e illegittima. La previsione del c.d. floor, identificato nel tasso minimo applicato, è contenuta in una specifica clausola contrattuale approvata dal cliente.
L’Organo giudicante ha chiarito che la clausola floor, se contenuta in una specifica clausola contrattuale, se approvata dal cliente per iscritto, se redatta in modo chiaro e ben comprensibile, è del tutto lecita.
Per tali ragioni il Tribunale ha rigettato la domanda con condanna al pagamento delle spese.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA-MORATORI: È LEGITTIMA LA MAGGIORAZIONE DI 2,1 PUNTI PERCENTUALI RISPETTO AL TASSO MEDIO DEI CORRISPETTIVI
NON È CONDIVISIBILE LA PRONUNCIA DELLA SUPREMA CORTE DEL 30.10.18 N. 27442 IN CONTRASTO CON LE DIRETTIVE DELLE S.U.
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Tommaso Martucci | 19.12.2018 | n.24358
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-moratori-e-legittima-la-maggiorazione-di-21-punti-percentuali-rispetto-al-tasso-medio-dei-corrispettivi
USURA BANCARIA: È INCOSTITUZIONALE ESTENDERE LA VERIFICA AGLI INTERESSI DI MORA
IL TRIBUNALE DI MILANO CENSURA LA DECISIONE DELLA SUPREMA CORTE N. 27442/2018
Sentenza | Tribunale di Milano, Giudice Claudio Antonio Tranquillo | 10.12.2018 | n.12425
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-bancaria-e-incostituzionale-estendere-la-verifica-agli-interessi-di-mora
USURA: UNICO PARAMETRO OGGETTIVO PER I MORATORI È LA MAGGIORAZIONE DI 2,1 RISPETTO A TASSO MEDIO DEI CORRISPETTIVI
NON CONDIVISIBILE CRITERIO DI CALCOLO INDICATO DALLA CASS. SEZ. III ORDINANZA N. 27442 DEL 30.10.2018
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Giuseppe Russo | 28.11.2018 | n.22880
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-unico-parametro-oggettivo-per-i-moratori-e-la-maggiorazione-di-21-rispetto-a-tasso-medio-dei-corrispettiviù
USURA-MORA: NON È CONDIVISIBILE LA DECISIONE DELLA S.C. N. 27442/2018
È POSSIBILE CALCOLARE GLI INTERESSI MORATORI CON LA MAGGIORAZIONE DEL 2,1%, RAFFRONTANDO DATI OMOGENEI
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Alfredo Landi | 22.11.2018 | n.22543
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-mora-non-e-condivisibile-la-decisione-della-s-c-n-274422018
USURA: ESCLUSA OGNI RILEVANZA DEGLI INTERESSI DI MORA
NEL CALCOLO DEL TEG NON DEVONO ESSERE CONSIDERATI GLI ONERI DA INADEMPIMENTO CHE NON RIGUARDANO IL COSTO DEL CREDITO
Sentenza | Tribunale di Cuneo, Giudice Ruggiero Berardi | 19.06.2018 | n.512
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-esclusa-ogni-rilevanza-degli-interessi-di-mora
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