La commissione di massimo scoperto, applicata fino all’entrata in vigore dell’art. 2 bis del D.L. n. 185 del 2008, introdotto con la legge di conversione n. 2 del 2009, è “in thesi” legittima, almeno fino al termine del periodo transitorio, fissato al 31 dicembre 2009, posto che i decreti ministeriali che hanno rilevato il tasso effettivo globale medio (TEGM) dal 1997 al dicembre del 2009 sulla base delle Istruzioni diramate dalla Banca d’Italia, non ne hanno tenuto conto al fine di determinare il tasso soglia usurario (essendo ciò avvenuto solo dall’1 gennaio 2010).
Ne consegue che l’art. 2 bis del D.L. n. 185, non è norma di interpretazione autentica dell’art. 644, comma 3, c.p., ma disposizione con portata innovativa dell’ordinamento, intervenuta a modificare, per il futuro, la complessa disciplina, anche regolamentare (richiamata dall’art. 644, comma 4, c.p.), tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari.
Pertanto, per i rapporti bancari esauritisi prima dell’1 gennaio 2010, allo scopo di valutare il superamento del tasso soglia nel periodo rilevante, non deve tenersi conto delle CMS applicate dalla Banca, ma occorre procedere ad un apprezzamento nel medesimo contesto di elementi omogenei della rimunerazione bancaria, al fine di pervenire alla ricostruzione del tasso soglia usurario.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Genova, Dott. Mirko Parentini, con la sentenza n. 720 del 14.03.2017.
Una società correntista conveniva in giudizio la Banca onde ottenerne la restituzione degli importi non dovuti poiché discendenti da clausole contrattuali a vario titolo nulle illegittimamente addebitati sui conti correnti atteso che vi sarebbero verificate le seguenti ipotesi:
a) la nullità della previsione contrattuale inerente la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi anche in riferimento al periodo successivo all’entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000;
b) l’illegittimo addebito di commissioni di massimo scoperto, in violazione degli artt. 1418 c.c. e 1346 c.c.;
c) l’illegittimo addebito di interessi superiori al tasso soglia;
d) l’illegittimo addebito di interessi non pattuiti in forma scritta.
La Banca chiedeva la dichiarazione di inammissibilità delle domande attrici e, comunque, il loro rigetto per manifesta infondatezza in fatto ed in diritto.
Il Tribunale, in ordine all’asserita, indebita applicazione da parte dell’Istituto di credito convenuto, di interessi usurari ed, in particolare, quanto all’inclusione o meno della commissione di massimo scoperto nel TAEG, osservava che la Corte di Cassazione aveva ritenuto la commissione di massimo scoperto (CMS), applicata fino all’entrata in vigore dell’art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, introdotto con la legge di conversione n. 2 del 2009, “in thesi” legittima, almeno fino al termine del periodo transitorio, fissato al 31 dicembre 2009, posto che i decreti ministeriali che avevano rilevato il tasso effettivo globale medio (TEGM), dal 1997 al dicembre del 2009, sulla base delle istruzioni diramate dalla Banca d’Italia, non ne avevano tenuto conto al fine di determinare il tasso soglia usurario.
Ad avviso del Giudice, invero, l’art. 2 bis del D.L. n. 185, cit. non costituisce norma di interpretazione autentica dell’art. 644, comma 3, c.p., ma disposizione con portata innovativa dell’ordinamento, intervenuta a modificare, per il futuro, la complessa disciplina, anche regolamentare (richiamata dall’art. 644, comma 4, c.p.), tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari; per cui, per i rapporti bancari esauritisi prima dell’1 gennaio 2010, allo scopo di valutare il superamento del tasso soglia nel periodo rilevante, non deve tenersi conto delle CMS applicate dalla banca ma occorre procedere ad un apprezzamento nel medesimo contesto di elementi omogenei della rimunerazione bancaria, al fine di pervenire alla ricostruzione del tasso soglia usurario.
Pertanto, non dovendosi computare la commissione di massimo scoperto, in quanto nulla, nel TAEG, il Giudice rilevato che, nel caso di specie, la Banca non aveva mai addebitato per nessuno dei tre rapporti di conto corrente oggetto di causa, corrispettivi usurari, rigettava la domanda in punto di usura.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: PER I RAPPORTI ESAURITISI PRIMA DEL 2010 NON DEVE TENERSI CONTO DELLE CMS
PER LA DETERMINAZIONE DEL TASSO SOGLIA OCCORRE COMPARARE ELEMENTI OMOGENEI
Sentenza | Tribunale di Crotone, Dott.ssa Alessandra Angiuli | 02.01.2017 | n.1
SAREBBE ILLEGITTIMO IL CONFRONTO CON TAEG CALCOLATI SULLA BASE DI CRITERI NON OMOGENEI
Sentenza | Tribunale di Roma, dott.ssa Maria Pia De Lorenzo | 10.11.2016 | n.21568
USURA: LA CMS È ESCLUSA DAL CALCOLO DEL TEG PER I RAPPORTI ANTE 2010
LA DISCIPLINA EX L. 2/09 HA NATURA INNOVATIVA E NON SI APPLICA RETROATTIVAMENTE
Sentenza | Tribunale di Torino, dott.ssa Maurizia Giusta | 04.11.2016 | n.5266
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