La penale da estinzione anticipata è una prestazione alternativa al pagamento degli interessi corrispettivi (art. 1285 c.c.). L’eventualità della sua applicazione succedanea ne giustifica l’esclusione dalle voci di costo computabili nel tasso effettivo globale, atteso che, al momento della conclusione del contratto, esprime un valore finanziario pari a zero.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Modena, Giudice Martina Grandi, con la sentenza n. 1034 del 27.06.2019.
La vicenda ha riguardato un soggetto che ha convenuto in giudizio una banca chiedendo l’accertamento della nullità parziale ex artt. 1815, 1284 c.c. e 117 T.U.B. del mutuo ipotecario concluso con la convenuta e la sua condanna alla restituzione degli interessi già pagati.
La Banca, costituitasi in giudizio, ha contestato le difese avversarie ed ha eccepito che:
1- il rapporto si è estinto per recesso del cliente senza applicazione della penale di estinzione anticipata;
2- il mutuatario ha adempiuto regolarmente alle proprie obbligazioni e, perciò, mai gli sono stati chiesti interessi moratori;
3- il tasso annuo nominale (cd. t.a.n.) è determinabile in modo univoco;
4- l’addizione dei saggi di interesse (corrispettivo e moratorio), alternativi fra loro, non è parametro di confronto del tasso soglia.
La causa, istruita con prove documentali, è stata discussa oralmente e posta in decisione.
Il Giudice, investito del thema decidendum, ha ritenuto infondate le doglianze attoree, in primo luogo, sull’assunto che l’estinzione del mutuo priva il mutuatario dell’interesse a chiedere l’accertamento dell’eventuale usurarietà degli interessi moratori, che mai potranno essergli domandati. In secondo luogo, il Tribunale ha ritenuto infondate nel merito le domande.
In particolare, relativamente alla penale di estinzione anticipata, il Tribunale ha sottolineato che, pur quando la si ritenesse rilevante ai fini di cui all’art. 1815 c.c., la sua mera promessa sarebbe insufficiente per valutarne l’usurarietà e potrebbe assume rilevanza solo se realmente applicata.
In tal senso, sarebbe perciò onere del cliente provare che il mutuo in cui è stato pattuito un tasso effettivo globale inferiore al limite legale (art. 2 L. 7.3.1996 n. 108) si è evoluto in usurario per l’applicabilità della penale.
Tuttavia, come rappresentato dal giudicante, è pacifica la regolare esecuzione del piano di ammortamento, che rende meramente ipotetico lo scenario prospettato nella perizia di parte.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Tribunale ha rigettato la domanda del mutuatario condannandolo, altresì, al pagamento in favore della banca convenuta delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: ESCLUSA LA RILEVANZA DEL C.D. T.E.MO. IN ASSENZA DELLA CONCRETA APPLICAZIONE DEI TASSI MORATORI
LA VERIFICA DELL’USURARIETÀ DEI TASSI MORATORI NON PUÒ ESSERE EFFETTUATA RAPPORTANDO GLI STESSI CON LA QUOTA CAPITALE DELLE SOLE RATE ARRETRATE
Sentenza | Tribunale di Cremona, GOP Avv. Nunzia Corini | 07.06.2019 | n.426
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-esclusa-la-rilevanza-del-c-d-t-e-mo-in-assenza-della-concreta-applicazione-dei-tassi-moratori
USURA – PENALE ESTINZIONE ANTICIPATA: NON VA CONSIDERATA AI FINI DEL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA
RAPPRESENTA UNA SPESA DI NATURA STRAORDINARIA EVENTUALE
Sentenza | Tribunale di Parma, Giudice Antonella Ioffredi | 20.03.2019 | n.461
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-penale-estinzione-anticipata-non-va-considerata-ai-fini-del-superamento-del-tasso-soglia
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