Provvedimento segnalato dall’ Avv. Andrea Apostolo del Foro di Milano
La composizione del TEG operata dal CTU deve essere necessariamente in linea con le istruzioni della Banca d’Italia quanto ad oneri e commissioni, posto che questi debbono includersi nel computo soltanto quando siano strettamente collegati all’erogazione del credito.
Affinché possa configurarsi l’usura soggettiva non rileva tanto il superamento del tasso effettivo globale medio, quanto la presenza di condizioni di contesto tali da indurre a ritenere che la banca, applicando tassi ingiustificatamente superiori a quelli applicabili in quella situazione a soggetti in analoghe condizioni, abbia nei fatti portato avanti una sorta di approfittamento della posizione di debolezza del correntista.
Non basta, pertanto, né la mera allegazione di una situazione di difficoltà economica o finanziaria del cliente né la misura, anche elevata, del tasso di interesse pattuito, dovendo tali informazioni essere integrate con altri elementi (tassi praticati per analoghe operazioni da altri operatori nella zone di riferimento a soggetti in condizioni assimilabili).
Questi i principi espressi dal Tribunale di Pesaro, Giudice Lorenzo Pini, con la sentenza n. 1123 del 7 novembre 2018.
Nel caso in esame, una società in liquidazione, nonché debitore principale e i suoi garanti, con atto di citazione ritualmente notificato, proponevano opposizione avverso un decreto ingiuntivo con il quale era stato loro intimato, in solido, il pagamento della somma di euro 31.463,78, oltre interessi ed accessori, da effettuarsi in favore di una banca, come saldo debitore di un c/c.
Gli opponenti, eccepita l’invalidità del decreto, riferivano che il rapporto azionato era viziato, come appurato da apposita consulenza di parte, da usura sia oggettiva che soggettiva e anatocismo; che a causa dell’arbitraria riduzione (da 70.000,00 euro a 40.000,00 euro) dell’affidamento imposta dalla controparte era venuta meno la liquidità necessaria per il proseguimento dell’attività di impresa; che peraltro, era stata effettuata la segnalazione a sofferenza del credito presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia, che, quindi, andava risarcito il relativo danno, sia patrimoniale che d’immagine.
Si costituiva la parte opposta, la quale riteneva l’eccezione sull’usura del tutto infondata, al pari di quella relativa all’anatocismo e che erano, dunque, del tutto da respingere le pretese risarcitorie; infine, concludeva per il rigetto dell’opposizione e per la conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
Il Tribunale adito rilevava che, a prescindere dai suggerimenti del consulente relativamente alla formula da impiegare e agli oneri da considerare ai fini dell’usura in difformità talvolta rispetto agli stessi quesiti formulati, la composizione del TEG operata dall’ausiliario non era in linea con le istruzioni della Banca d’Italia quanto ad oneri e commissioni, posto che questi debbono includersi nel computo soltanto quando siano strettamente collegati all’erogazione del credito, pertanto non erano attendibili le risultanze emerse nell’elaborato peritale.
In merito, invece, alla doglianza mossa dai debitori con riguardo all’usura oggettiva, il Giudice ha ritenuto che si fondava su una premessa più volte ritenuta scorretta dallo stesso tribunale e cioè che il superamento, asseritamente appurato in alcuni trimestri, del tasso soglia sia affermato sulla base di un TEG elaborato in maniera apertamente difforme dalle istruzioni della Banca.
Il Giudicante ha affermato, inoltre, che era parimenti infondata l’eccezione riguardante la presunta esistenza di usura soggettiva, in quanto, affinché tale particolare tipologia di illiceità possa concretizzarsi non rileva tanto il superamento del tasso effettivo globale medio, quanto la presenza di condizioni di contesto tali da indurre a ritenere che la banca, applicando tassi ingiustificatamente superiori a quelli applicabili in quella situazione a soggetti in analoghe condizioni, abbia nei fatti portato avanti una sorta di approfittamento della posizione di debolezza del correntista.
Invero, perché si verifichi ciò, non basta né la mera allegazione di una situazione di difficoltà economica o finanziaria del cliente né la misura anche elevata del tasso di interesse pattuito, dovendo tali informazioni essere integrate con altri elementi (tassi praticati per analoghe operazioni da altri operatori nella zone di riferimento a soggetti in condizioni assimilabili) che nel caso di specie erano del tutto assenti.
L’organo giudicante, valutate le circostanze anche in riferimento all’asserito anatocismo, valutato che il rapporto, sorto nel 2004, risultava originato da un contratto di c/c che espressamente prevedeva pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi, così come previsto dalla delibera c.i.c.r. 09.02.2000 attuativa dell’art. 120 T.u.b. nella formulazione all’epoca vigente, stante la carenza di prova dell’illegittimità della pretesa avanzata dalla banca, ha rigettato la domanda, con conseguente condanna alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA SOGGETTIVA: LA MERA DIFFICOLTÀ ECONOMICA NON PROVA LO STATO DI APPROFITTAMENTO
I TASSI APPLICATI SONO INVERSAMENTE PROPORZIONALI ALLA SOLIDITÀ ECONOMICA DEL CLIENTE
Sentenza | Corte d’Appello di Milano, Pres Santosuosso – Rel. Mesiano | 09.03.2017 | n.1001
USURA: INFONDATEZZA DEI CALCOLI DIFFORMI DALLE DIRETTIVE DI BANKITALIA
UNA GENERICA DEDUZIONE DELLA DIFFICOLTÀ ECONOMICA ESCLUDE ANCHE L’USURA SOGGETTIVA
Sentenza | Tribunale di Milano, G.U. dott. Francesco Ferrari | 22.01.2015 | n.875
USURA BANCARIA: INATTENDIBILI FORMULE DI CALCOLO DIVERSE DA QUELLA DI BANKITALIA
UNA DIVERSA E GENERICA PROSPETTAZIONE RENDE MERAMENTE ESPLORATIVA LA CONSULENZA CONTABILE
Sentenza | Tribunale di Milano, dott. Francesco Ferrari | 23.12.2014 | n. 15318
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