Nota di commento a cura dell’ Avv. Pietro Greco e del Dott. Matteo Miramondi di Milano
LE MASSIME
Tenuto conto della complessiva struttura della disciplina antiusura e del peculiare ruolo in essa attribuito alle Istruzioni della Banca d’Italia, un eventuale calcolo del TEG effettuato in modo difforme rispetto alle Istruzioni in parola condurrebbe a un risultato inattendibile e, dunque, in ultima analisi ingiusto. Nel merito, la questione del computo nel TEG delle commissioni, remunerazioni e spese collegate all’erogazione del credito – prevista dall’art. 644, quarto comma, c.p. – richiede necessariamente l’esercizio di discrezionalità tecnica per la definizione della relativa formula matematica e la scelta a tal fine operata dalla Banca d’Italia appare congrua e ragionevole, nell’ambito della ricordata discrezionalità. Non si ravvisano pertanto gli estremi per disattendere o disapplicare dette Istruzioni.
In materia di usura e superamento del c.d. “tasso soglia”, non può tenersi conto di calcoli effettuati sulla base di formule differenti rispetto a quelle indicate nelle Istruzioni della Banca d’Italia e, pertanto, l’allegazione di parte avente tale contenuto risulta infondata, sicché non vi è nemmeno motivo di disporre c.t.u. sul punto, atteso che tale indagine avrebbe natura meramente esplorativa.
Il conto corrente è un rapporto unitario (sebbene trovi esecuzione frazionata in una molteplicità di operazioni) e il termine prescrizionale per la ripetizione di indebiti decorre dalla sua chiusura. Tuttavia, diversa disciplina devono avere i versamenti di natura solutoria, perché effettuati su conto scoperto per assenza o superamento del fido. In tali casi, infatti, quel versamento non si limita a ripristinare la provvista, ma estingue un debito esigibile del correntista, assumendo quindi la natura di autonomo pagamento, con la conseguenza che, limitatamente a tali operazioni, la prescrizione decennale decorre dalla data di esecuzione e non da quella di chiusura del conto.
L’art. 7, comma 2 della delibera del CICR del 2000 richiede espressamente di effettuare la valutazione di peggioramento delle nuove condizioni contrattuali con riferimento non già alle condizioni che sarebbero state legali ma a quelle di fatto applicate dalla Banca. Pertanto, è infondata la tesi che sostiene il peggioramento delle condizioni – e quindi la necessità della loro approvazione – considerando il previgente divieto di anatocismo. Infatti, per effetto dell’adeguamento del contratto alle prescrizioni della delibera CICR del 2000, da una capitalizzazione solo annuale degli interessi a credito e trimestrale per quelli a debito, si è passati a una pari periodicità trimestrale per entrambi.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Milano, Giudice Antonio S. Stefani con la sentenza n. 1389 del 08.02.2018.
IL COMMENTO.
1.Valore delle Istruzioni della Banca d’Italia, usura e prescrizione delle rimesse solutorie.
La pronuncia in commento suscita interesse poiché, pur ponendosi in linea con indirizzi interpretativi piuttosto consolidati in materia di usura e prescrizione delle rimesse solutorie, ha affrontato anche un tema legato all’anatocismo rispetto al quale, per vero, non si registrano ancora numerosi precedenti giurisprudenziali. Tanto premesso, occorre tuttavia sottolineare che il giudice ha deciso la vertenza de qua, rigettando le domande di restituzione dell’attrice, per via dell’accoglimento dell’eccezione di prescrizione formulata dalla Banca. Ciononostante, il giudice non si è comunque sottratto dal prendere posizione su tutte le contestazioni sviluppate da parte attrice, seguendo un percorso argomentativo logico e coerente.
Il Tribunale di Milano, anzitutto, ha confermato il proprio orientamento riguardo alla natura delle Istruzioni della Banca d’Italia e la loro vincolatività ai fini della determinazione del TEG: solo così infatti si possono ottenere dati che, da un punto di vista logico prima ancora che giuridico, siano confrontabili. È quindi pienamente condivisibile l’affermazione del giudice ambrosiano secondo cui l’«eventuale calcolo del TEG […] in modo difforme rispetto alle Istruzioni in parola condurrebbe a un risultato inattendibile e, dunque, in ultima analisi ingiusto».
Parimenti condivisibile, oltre che in linea con i principi più volte affermati dal Tribunale meneghino, è anche il passaggio della sentenza in cui si conferma che la scelta operata dalla Banca d’Italia in merito all’inclusione di commissioni, remunerazioni e spese collegate all’erogazione del credito nella formula matematica per la determinazione del TEG «appare congrua e ragionevole» nell’ambito della discrezionalità tecnica di cui gode la Banca d’Italia in tale contesto, sicché «non si ravvisano gli estremi per disattendere o disapplicare le Istruzioni adottate dall’istituto».
Sulla scorta di tali premesse, il Tribunale di Milano ha quindi ribadito che, in materia di usura e superamento del c.d. “tasso soglia”, non può tenersi conto di calcoli effettuati sulla base di formule differenti rispetto a quelle indicate nelle Istruzioni della Banca d’Italia. Devono pertanto considerarsi infondate le contestazioni di parte basate su metodologie di calcolo diverse da quelle riportate nelle Istruzioni predette.
Appare quindi convincente la decisione del giudice ambrosiano di non disporre CTU contabile per verificare l’eventuale superamento del c.d. “tasso soglia” poiché, stante la palese infondatezza dell’allegazione di parte attrice per i motivi sopra ricordati, l’indagine peritale avrebbe avuto «natura meramente esplorativa».
Per tali ragioni, dunque, l’oggetto della controversia in esame è stato circoscritto alla restituzione delle somme illegittimamente corrisposte dall’attrice a titolo di anatocismo prima dell’adeguamento del contratto di conto corrente alle prescrizioni della delibera del CICR del 2000 e solo su tale aspetto è stata disposta la CTU.
Essendo stato ridefinito nei termini sopra descritti l’oggetto della vertenza, si è dimostrata assorbente ai fini della decisione l’eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie sollevata dalla Banca.
Al riguardo, è interessante notare che il Tribunale ambrosiano ha fatto piena applicazione dei principi sanciti dalla Suprema Corte in materia di prescrizione dei versamenti di natura solutoria.
Infatti, posto che il diritto alla restituzione delle rimesse solutorie decorre a partire dalla data della relativa annotazione sul conto e non già da quella di chiusura dello stesso, parte attrice – nella specie – aveva interrotto la prescrizione per la restituzione dei pagamenti eseguiti al fine di estinguere la propria esposizione c.d. “ultra-fido” solo con l’istanza di mediazione del 14 marzo 2014. La Banca ha quindi sostenuto che non potevano essere oggetto di ripetizione le somme versate con finalità solutoria prima del 14 marzo 2004, ossia, dieci anni prima dell’atto con cui, nel marzo 2014, era stata interrotta la relativa prescrizione. Era infatti indubitabile che fosse ampiamente decorso il termine prescrizionale a tal fine previsto.
Il consulente tecnico ha confermato la natura solutoria di numerose rimesse effettuate dalla società attrice, al punto che, tenendo conto di queste, nessun indebito a titolo di anatocismo è risultato dovuto.
La pronuncia in esame appare dunque convincente nella parte in cui ha concluso che, nella specie, «non vi è luogo né alla rettifica del saldo, né alla ripetizione di somme, perché gli indebiti sono stati pagati dal correntista con rimesse solutorie ultradecennali e quindi prescritte».
2.Sull’anatocismo.
Merita infine di essere segnalato il passaggio della sentenza in commento in cui il Tribunale si è soffermato su un tema legato all’anatocismo rispetto al quale si registrano ancora pochi precedenti in giurisprudenza.
Secondo parte attrice, la clausola di capitalizzazione degli interessi passivi presente in un contratto stipulato prima delle pronunce della Corte di Cassazione del 1999 avrebbe dovuto ritenersi tamquam non esset, sicché, in tali casi, nessuna capitalizzazione sarebbe stata prevista dall’accordo originario. È per tale ragione che, mediante l’adeguamento del contratto alle previsioni della delibera del CICR del 2000, si sarebbe verificato un peggioramento delle condizioni contrattuali per via dell’introduzione (per la prima volta) della capitalizzazione degli interessi passivi. Da ciò sarebbe derivata, in ultima analisi, la necessità di approvare tali modifiche per iscritto da parte del cliente.
Tuttavia, come è stato correttamente evidenziato dal giudice, la menzionata delibera non si riferiva alle condizioni astrattamente applicabili ai contratti di conto corrente, laddove si fosse tenuto conto della sopravvenuta invalidità della clausola anatocistica, ma – al contrario – alle condizioni effettivamente applicate dall’istituto di credito.
Ebbene, nella specie, la formulazione originaria del contratto oggetto di causa prevedeva la capitalizzazione degli interessi passivi su base trimestrale e l’accredito degli interessi attivi su base annuale.
Quindi, è stato solo per effetto dell’adeguamento del contratto di conto corrente alle prescrizioni della nota delibera del CICR che gli interessi creditori e debitori relativi al conto sono stati regolati con identica periodicità, con il vantaggio che, da quel momento, gli interessi attivi avrebbero ridotto, di trimestre in trimestre (e non una volta l’anno), l’ammontare di quelli passivi.
È dunque pienamente condivisibile la sentenza in commento laddove ha affermato che «l’art. 7, comma 2, della […] delibera CICR richiede espressamente di effettuare la valutazione di peggioramento delle nuove condizioni contrattuali con riferimento non alle condizioni che sarebbero state legali […] ma a quelle di fatto applicate dalla Banca. Pertanto è infondata la tesi che sostiene il peggioramento delle condizioni – e quindi la necessità della loro approvazione – considerando il previgente divieto di anatocismo».
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: LA VERIFICA VA CONDOTTA CONFORMEMENTE A QUANTO INDICATO NELLE ISTRUZIONI DELLA BANCA D’ITALIA
E’ NECESSARIO OPERARE UN CONFRONTO TRA DATI OMOGENEI
Sentenza | Tribunale di Torino, Dott. Tommaso Marvasi | 24.11.2017 | n.22082
USURA: CRITERI DI COERENZA LOGICA IMPONGONO DI SEGUIRE FORMULA DI CALCOLO DELLE ISTRUZIONI BANKITALIA
L’USO DI UN CRITERIO DI VERIFICA DIVERSO È INIQUO E SCIENTIFICAMENTE INATTENDIBILE PER DISOMOGENEITÀ DEI DATI DI RIFERIMENTO
Sentenza | Tribunale di Savona, Dott. Fabrizio Pelosi | 27.05.2017 | n.633
USURA: LE ISTRUZIONI DELLA BANCA D’ITALIA SONO VINCOLANTI IN QUANTO NORME TECNICHE AUTORIZZATE
TEGM PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE COSTITUISCE PARAMETRO DI RIFERIMENTO AI FINI VERIFICA RISPETTO TASSO SOGLIA
Sentenza | Tribunale di Busto Arsizio, Dott.ssa Stefania Novelli | 20.05.2017 | n.780
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno