Ai fini della verifica dell’eventuale superamento del tasso soglia usura, non è consentito sommare interessi corrispettivi e moratori, atteso che questi ultimi, in caso di inadempimento, si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi.
Ad oggi, una verifica in termini oggettivi del carattere usurario degli interessi moratori risulta preclusa dalla mancanza di un termine di raffronto, ossia di un tasso soglia che sia coerente con il valore che si vuole raffrontare; pertanto, sino a quando non verrà commissionata dal Ministero delle Finanze una rilevazione di un TEGM specifico per gli interessi di mora, per questi ultimi non risulterà possibile procedere ad una quantificazione in termini “oggettivi” dell’interesse usurario, ferma restando la possibilità che tali interessi possano essere riconosciuti comunque come usurari in chiave soggettiva, ossia laddove, richiamando quanto dettato dall’art. 644 c.p., si dimostri che siano stati pattuiti in termini tali da creare una sproporzione delle prestazioni, con approfittamento delle condizioni di difficoltà economiche e finanziarie del debitore.
La pretesa di configurare un Tasso Effettivo di Mora (chiamato T.E.MO), derivante dalla sommatoria tra spese, oneri ed interessi moratori, in analogia con quanto avviene con il concetto di Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) non è condivisibile.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Milano, Dott. Francesco Ferrari, con la sentenza n. 16873 del 16.02.2017.
Nel caso oggetto di analisi, una mutuataria, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., conveniva in giudizio la Banca, al fine di ottenerne la condanna alla restituzione di somme pagate a titolo di interessi usurari ed anatocistici, con riferimento ad un contratto di mutuo sottoscritto tra le parti.
La Banca si costituiva in giudizio solo nel corso dell’udienza di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Il Giudice, premesso che l’attrice non aveva mai lamentato l’usurarietà degli interessi corrispettivi, osservava che, in realtà, la contestazione di fatto era stata formulata pretendendo di sommare al tasso convenzionale pattuito per gli interessi corrispettivi, il tasso concordato per gli interessi moratori.
Il Tribunale rilevava sul punto che sebbene entrambe le tipologie di interessi possano potenzialmente risultare usurarie, la verifica in ordine al rispetto del tasso soglia, dovrà essere valutata singolarmente per ciascuna categoria di interessi, dal momento che, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi ultimi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi.
In ordine all’accertamento dell’usurarietà, o meno, degli interessi di mora, il Tribunale osservava, tuttavia, che la L. n. 108/96 aveva inteso “oggettivizzare” la nozione di usura, introducendo l’istituto del tasso soglia, in modo che, superando le difficoltà probatorie in precedenza riscontrate in materia, gli interessi dovessero essere riconosciuti come usurari per il solo fatto di esser stati pattuiti in misura superiore al tasso soglia rilevato per la tipologia di contratto omogenea a quella in verifica.
Ebbene, la legge antiusura ha sempre previsto e disposto che le rilevazioni statistiche fossero condotte con riferimento esclusivamente ai tassi corrispettivi, verosimilmente alla luce della maggiore omogeneità delle condizioni concordate sul mercato con riferimento a tali interessi, in considerazione della loro natura e funzione di retribuzione del denaro e, quindi, di prezzo corrisposto in relazione all’erogazione del credito, dunque, non anche con riferimento agli interessi di mora, in considerazione della loro differente natura di prestazione non necessaria, ma solo eventuale, destinata a operare solo in caso di inadempimento del mutuatario, nonchè in ragione della funzione non corrispettiva, ma risarcitoria del danno derivante dall’inadempimento.
Il Giudicante, dal fatto che il TEGM, e conseguentemente il Tasso Soglia che dal primo dipende, sono determinati in forza di rilevazioni statistiche condotte esclusivamente con riferimento agli interessi corrispettivi (oltre alle spese, commissioni e oneri accessori all’erogazione del credito), ricavava l’inammissibilità del confronto degli interessi di mora con il tasso soglia previsto per gli interessi corrispettivi; diversamente operando, infatti, si giungerebbe a una rilevazione priva di qualsiasi attendibilità scientifica e logica, prima ancora che giuridica, in quanto si pretenderebbe di raffrontare fra di loro valori disomogenei (il tasso di interesse moratorio pattuito e il tasso soglia calcolato in forza di un TEGM che non considera gli interessi moratori, ma solo quelli corrispettivi).
In sostanza, quindi, quanto meno ad oggi, una verifica in termini oggettivi del carattere usurario degli interessi moratori risulta preclusa dalla mancanza di un termine di raffronto, ossia di un tasso soglia, che sia coerente con il valore che si vuole raffrontare.
Né, il problema potrebbe essere superato invocando la rilevazione condotta dalla Banca d’Italia nel 2001 con riferimento ai tassi di interesse moratori praticati sul mercato, richiamata dall’Istituto di vigilanza bancaria, con la propria Circolare del 03.07.2013, secondo cui in media gli interessi moratori sono pattuiti in misura maggiorata di 2,1 punti percentuali rispetto ai tassi medi concordati per gli interessi corrispettivi, in ragione del fatto che detta rilevazione, oltre a essere “ufficiosa”, in quanto condotta in assenza di una istruzione in tal senso disposta dal Ministero delle Finanze, non solo non può considerarsi scientificamente attendibile, non essendo conosciute le modalità di rilevazione statistica utilizzate ed, al contrario, risultando essere stata condotta attraverso l’acquisizione di dati a campione, ma soprattutto risale a oltre dieci anni fa, senza essere stata aggiornata e rivisitata trimestralmente, come invece preteso dal legislatore.
In sostanza, quindi, anche la soluzione di raffrontare il tasso degli interessi moratori con un tasso soglia specifico costruito con riferimento agli interessi di mora, se dal punto di vista logico matematico risulta sicuramente più condivisibile, non trova comunque giustificazione sul piano propriamente giuridico per il carattere “privato” del tasso di riferimento preso in esame per il raffronto.
Ad avviso del Giudice, infatti, la pretesa di configurare un Tasso Effettivo di Mora (chiamato T.E.MO), derivante dalla sommatoria tra spese, oneri ed interessi moratori, in analogia con quanto avviene con il concetto di Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) non è condivisibile.
Il Tribunale, all’uopo, evidenziava l’inaccettabilità della ricostruzione operata da parte attrice, che, da un lato, aveva rapportato il valore assoluto della mora alla sola quota capitale, essendo, viceversa, la mora applicata sull’intera rata non pagata, dall’altro, aveva parametrato la quota di interessi moratori alla quota capitale della rata tardivamente onorata e non già al capitale residuo al momento del pagamento, con l’effetto di individuare in tal modo un tasso di mora nettamente superiore rispetto a quello effettivamente applicato.
Il Giudice lombardo, sottolineato che sino a quando non verrà commissionata dal Ministero delle Finanze una rilevazione di un TEGM specifico per gli interessi di mora, per questi ultimi non risulterà possibile procedere a una qualificazione in termini “oggettivi” dell’interesse usurario, ferma restando la possibilità che tali interessi possano essere riconosciuti comunque come usurari in chiave soggettiva, ossia là dove, richiamando quanto dettato dall’art. 644 c.p., si dimostri che detti interessi siano stati pattuiti in termini tali da creare una sproporzione delle prestazioni, con approfittamento delle condizioni di difficoltà economiche e finanziarie del debitore, rigettava la domanda, nulla statuendo in ordine alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LA VALUTAZIONE DEL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA VA EFFETTUATA CONTEGGIANDO I SOLI ELEMENTI RETRIBUTIVI
Ordinanza | Tribunale di Modena, Giudice dott. Paolo Siracusano | 13.01.2017 |
USURA: INTERESSE MORATORIO IRRILEVANTE IN MANCANZA INADEMPIMENTO
LA VERIFICA VA EFFETTUATA CON RIFERIMENTO A DATI EFFETTIVI E NON MERAMENTE POTENZIALI
Ordinanza | Tribunale di Brindisi, Dott.ssa Silvia Nastasia | 09.12.2016 |
USURA BANCARIA: ESTENDERE LA VERIFICA AGLI INTERESSI MORATORI SAREBBE INCOSTITUZIONALE
L’APPLICAZIONE DI UN PARAMETRO AD UN DATO ESCLUSO DAL RELATIVO PANIERE DI RIFERIMENTO VIOLEREBBE L’ART. 3 COST
Sentenza | Tribunale di Milano, Dott. Claudio Antonio Tranquillo | 29.11.2016 | n.13719
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