ISSN 2385-1376
Testo massima
Con il procedimento di accertamento tecnico preventivo non può essere richiesto l’accertamento e la risoluzione di questioni di diritto, quale l’accertamento della nullità del contratto di mutuo e dell’avvenuto superamento del tasso soglia di cui alla legge antiusura; bensì solo l’accertamento e la verifica dello stato di luoghi e cose.
Questo il principio di diritto espresso dal Giudice del Tribunale di Nola, dott.ssa Roberta De Luca, che con ordinanza del 09.12.2015, ha rigettato la richiesta di accertamento tecnico ex art.696 cpc.
In particolare nel caso di specie, parte ricorrente aveva agito attivando la procedura di cui all’art. 696 cpc, assumendo di avere stipulato un contratto di mutuo con la Banca resistente ed assumeva di aver subito tra l’altro addebito di tassi di interesse non concordati; la nullità delle clausole contrattuali; il superamento del tasso soglia di cui alla legge 108/96; la nullità del contratto di mutuo, per cui chiedeva la nomina di un C.T.U. per la determinazione degli importi dovuti alla banca.
In merito al periculum in mora, il cliente asseriva che l’indeterminatezza che aveva caratterizzato il contratto di mutuo aveva impedito “la possibilità di fare progetti di spesa e di vita“.
Ebbene il Giudice, ha rigettato il ricorso compensando per metà le spese della procedura, condannando parte ricorrente al pagamento della restante metà delle spese del procedimento.
In merito alle motivazioni adottate, il Giudice ha ritenuto che il richiesto accertamento tecnico preventivo difetti del requisito della urgenza, atteso che lo stesso può essere richiesto prima dell’instaurazione di un giudizio di merito o nel corso dello stesso, ove vi sia urgenza di verificare lo stato dei luoghi, la qualità o la condizione delle cose che costituiscono oggetto dell’accertamento ma solo nel caso in cui sia prevedibile che, per qualsiasi ragione, possano disperdersi elementi di prova suscettibili di utilizzazione nel successivo giudizio di merito.
Diversamente, solo la consulenza preventiva come disciplinata dal novellato art.696 bis cpc è sganciata dal positivo apprezzamento del requisito dell’urgenza, avendo funzione deflattiva rispetto ad un instaurando giudizio di merito.
Il Giudice, inoltre, premesso e considerato, che la valutazione del requisito dell’urgenza è riservata al giudice di merito – il cui apprezzamento non è censurabile se congruamente motivato (cfr Cass. civ., sent. n. 5397 del 18.08.1983; conforme Cass. civ., sent. n. 8309 del 17.09.1996) – ha ritenuto che nel caso di specie il pericolo è genericamente delineato e non provato.
A ciò vi è da aggiungere, precisa l’adito Giudicante che la parte ha a sua disposizione l’art. 119, IV comma, del d. lgs, 385/1993 (cosiddetto T.U.B.) il quale consente al cliente il diritto: “(
)ad ottenere a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni“.
Sulla base delle motivazioni esposte ha rigettato il ricorso.
Sull’utilizzabilità dello strumento dell’accertamento tecnico preventivo e/o della consulenza tecnica preventiva di cui agli artt. 696 e 696 bis cpc, ai fini della richiesta di usurarietà di un contratto si possono consultare i seguenti precedenti in materia:
LA CONSULENZA NON PUÒ ASSOLVERE AD UNA FUNZIONE MERAMENTE ESPLORATIVA
Ordinanza | Tribunale di Roma, dott.ssa Cecilia Bernardo | 07-07-2015
AL CTU NON POSSONO DEMANDARSI VALUTAZIONI DI PERTINENZA ESCLUSIVA DEL GIUDICE
Ordinanza | Tribunale di Spoleto, Pres. Emilia Bellina | 18-05-2015
IN QUESTI CASI APPARE CONTROVERSO NON SOLO IL QUANTUM MA ANCHE L’AN DELL’OBBLIGAZIONE RISARCITORIA
Ordinanza | Tribunale di Torino, Pres. dott. Giovanna Dominici | 08-10-2014
E’ INAMMISSIBILE IN PRESENZA DI DOCUMENTI IN RELAZIONE ALLA CUI ESISTENZA E PRODUZIONE IN CAUSA RILEVANO PRINCIPI DI ONERE DELLA PROVA RICORRENTI IN UN GIUDIZIO ORDINARIO
Ordinanza | Tribunale di Milano, dott.ssa Laura Cosentini | 14-11-2013
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