ISSN 2385-1376
Testo massima
La clausola relativa alla pattuizione della capitalizzazione trimestrale degli interessi richiede solo una specifica pattuizione (Delibera CICR 09.20.2000), non rientrando nel novero delle fattispecie di cui al 2 co. dell’art. 1341 c.c..
Anatocismo e capitalizzazione non costituiscono concetti equivalenti: mentre il primo (anatocismo) designa la speciale attitudine degli interessi a produrre a loro volta interessi, la seconda (clausola di capitalizzazione trimestrale) indica il fenomeno in forza del quale una certa misura di interessi viene tramutata in sorte capitale, con conseguente trasformazione di un’obbligazione da accessoria in principale.
La liquidazione degli interessi viene fatta dalla banca trimestralmente e quindi gli interessi maturati concorrono alla determinazione del capitale di riferimento per il trimestre successivo.
L’interesse capitalizzato non può essere computato ex se nel tasso d’interesse usurario sia pure nella dizione omnicomprensiva dettata dall’art.644 cp in quanto l’anatocismo viene conseguito mediante capitalizzazione degli interessi a debito NON PAGATI.
La capitalizzazione trimestrale degli interessi legittimamente pattuita NON PUÒ ESSERE CONTEGGIATA AI FINI DEL TEG essendo ormai CAPITALE E NON INTERESSE O VOCE DI COSTO PERIODICO.
L’assorbimento dell’interesse passivo nel capitale esclude la computabilità dello stesso fra le voci di costo periodico del finanziamento, appunto perché, una volta capitalizzato, l’interesse non è più tale.
L’azione di ripetizione dell’indebito non è ammissibile ove il conto corrente sia in corso.
Questi sono gli interessanti principi espressi dal Tribunale di Torino, dott. Bruno Conca, con sentenza n. 6364 del 8.10.2014, il quale ha rigettato integralmente le domande promosse da un cliente in danno della banca tese a far condannare quest’ultima alla ripetizione di somme “asseritamente” indebitamente percepite stante la nullità non solo della capitalizzazione trimestrale degli interessi, ma anche della commissione di massimo scoperto nonché per l’applicazione di tassi usurari.
La detta decisione si contrassegna nel panorama giudiziario in quanto ben chiarisce alcuni elementi essenziali che contraddistinguono i rapporti di conto corrente bancario e le problematiche ad esso sottese.
In particolare, il Tribunale Torinese, ha chiarito che quando la capitalizzazione trimestrale degli interessi è legittimamente pattuita – come da Delibera CICR del 09.02.2000 – l’impatto di quest’ultima non può essere computato nel calcolo del TEG, proprio perché l’interesse è capitalizzato.
Il Tribunale sembra dar risalto all’effetto solutorio della annotazione in conto corrente laddove la contabilizzazione sul conto corrente fa perdere all’interesse la sua originaria natura giuridica con la conseguenza che lo stesso da obbligazione secondaria si trasforma in obbligazione primaria.
Più chiaramente parlando: l’annotazione in conto degli interessi trimestralmente (e legittimamente) pattuiti EQUIVALE A PAGAMENTO per cui gli stessi interessi vengono conglobati nel capitale mutando, per l’effetto, il loro regime giuridico.
Da tale principio deriva, quale conseguenza logico-giuridica, l’impossibilità di sostenere che nel calcolo del tasso-soglia occorra tener conto dell’effetto della capitalizzazione trimestrale degli interessi.
In particolare viene precisato che si arriverebbe all’assurdo per cui nel calcolo del TEG si andrebbero a conteggiare due volte gli stessi interessi e precisamente:
Dove:
IL NUMERATORE DEL PRIMO ADDENDO reca in se gli interessi complessivi_ e cioè interesse sul capitale e interessi sugli interessi maturati nei trimestri precedenti (effetto della capitalizzazione) risultanti dall’estratto conto
IL DENOMINATORE riporta il capitale sul quale commisurare gli interessi (comprensivo di interessi maturati nei trimestri precedenti)
D’altronde la liquidazione degli interessi viene fatta dalla banca trimestralmente e quindi gli interessi maturati concorrono alla determinazione del capitale di riferimento per il trimestre successivo (quello che come meglio precisato ut supra impedisce il verificarsi del fenomeno anatocistico).
In conclusione precisa il Tribunale nel calcolo del tasso antiusura non dovrà tenersi conto dell’effetto della capitalizzazione trimestrale.
Il Tribunale di Torino si era già pronunziato con decisione n. 3783 in data 21-05-2014 (cfr. commento su http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-bancaria-non-rileva-l-impatto-della-capitalizzazione-trimestrale.html).
Quanto poi alla Commissione di Massimo Scoperto il Tribunale senza dover fare ulteriori precisazione afferma senza dubbio alcuno la corretta determinazione della stessa posto che ne erano stati ab origine individuati criteri di calcolo, misura e periodicità di capitalizzazione il che esclude in radice ogni possibile contestazione, peraltro non avanzata dal correntista nel corso del giudizio.
La decisione è degna di nota in quanto ha trattato in modo logico ed approfondito le problematiche inerenti il classico contenzioso bancario, ben evidenziando i principi che lo regolano sia per la problematica inerente l’usura che quella della capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Testo del provvedimento
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