ISSN 2385-1376
Testo massima
Segnalato dall’Avv. Sebastiano Angelini del Foro di Venezia
Gli interessi moratori sono previsti e disciplinati da una diversa ed autonoma clausola rispetto a quella degli interessi corrispettivi.
La declaratoria di nullità ex art. 1815, 2° comma, per pattuizione usuraria potrebbe allora investire solo tale specifica ed autonoma clausola.
Così si è espresso il Tribunale di Venezia, in persona della dott.ssa Gabriella Zanon, con sentenza n. 2163 depositata in data 15 ottobre 2014, resa nell’ambito di un classico contenzioso bancario in materia di usura.
È accaduto che un mutuatario, il quale aveva estinto il proprio debito anticipatamente senza alcuna applicazione di interessi di mora nel corso del rapporto, conveniva in giudizio la banca mutuante chiedendo la declaratoria di nullità dell’intera clausola determinativa degli interessi di mutuo sul presupposto dell’usurarietà degli stessi.
Il Tribunale, nel ribadire la differenza tra la gli interessi corrispettivi e quelli moratori ed evidenziando la portata interpretativa dell’art. 1815, 2° co., c.c. – ha ben chiarito che quando l’usurarietà investa solo gli interessi di usura tale norma non può “certamente interpretarsi nel senso di prevedere la nullità di ogni clausola relativa ad altri e diversi interessi, quali gli interessi convenzionali (
) qualora essi non siano usurari” perché tali non erano al momento della pattuizione in quanto sotto soglia.
Il commento
Il Tribunale di Venezia ha ribadito che gli interessi corrispettivi e quelli moratori sono profondamente differenti dal punto di vista funzionale in quanto assolvono a due funzioni opposte, laddove i primi remunerano il capitale preso a prestito, mentre i secondi predeterminano il risarcimento per un potenziale inadempimento.
Tali clausole hanno una propria autonomia contrattuale e possono essere valutate singolarmente, con la conseguenza che, in ipotesi di usurarietà degli interessi moratori, solo questi ultimi non saranno dovuti ex art. 1815, 2° comma, c.c.
Tale decisione appare conforme alla recente giurisprudenza di legittimità (Cass., 9.1.2013, n. 350) che si è limitata a sancire la rilevanza anche degli interessi moratori ai fini dell’usura senza chiarire la portata dell’eventuale sanzione di nullità ex art. 1815, 2° co., c.c, lasciando quindi al giudice il difficile compito di individuare nel caso concreto le conseguenze dell’usurarietà.
Ne discende che si sono sviluppati diversi orientamenti sugli effetti della usurarietà del tasso di mora.
Infatti, ove si ritenga, come fa la giurisprudenza di merito, che gli interessi moratori debbano comunque sottostare alla soglia individuata dai decreti ministeriali trimestrali, la conseguenza più logica sarà come accaduto nel caso della sentenza in commento la sanzione della nullità ex art. 1815, 2° co., c.c., da applicarsi solo alla clausola determinativa del tasso di mora, in ragione della sua autonomia rispetto a quella dei corrispettivi.
Diversamente, ove si propenda per una valutazione che tenda ad escludere i moratori dal fenomeno dell’usura ritenendo che la l. 108/96 abbia inteso disciplinare l’usurarietà dei soli oneri remunerativi il rimedio per l’eccessività del tasso di mora andrà individuato nella riduzione della penale ex art. 1384 c.c., eventualmente adottando come parametro il tasso soglia.
Questa è la tesi sostenuta, ad esempio, dall’ABF (cfr. decisione A.B.F., coll. coord., 28.3.2014, n. 1875).
Nella decisione da ultimo citata, infatti, il Collegio di coordinamento ha propeso per l’applicazione dell’art. 1384 c.c. ed ha espressamente escluso l’invalidità della clausola degli interessi moratori eccessivi, non ritenendo adeguato il rimedio della nullità totale o parziale ai sensi degli artt. 1418 e 1419 cod. civ., con susseguente riconduzione degli interessi alla misura legale, poiché valutato ingiustificatamente sanzionatorio per l’intermediario e quindi non in linea con il principio di bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti.
Per approfondimenti sulla questione si veda A.DE SIMONE W.G.CATURANO, Usura bancaria: il “dilemma” degli interessi moratori, in Gazzetta Forense, 2014, fasc. 3, pp. 33 ss. e sul web in http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-bancaria-il-dilemma-degli-interessi-moratori.html.
Testo del provvedimento
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