Le allegazioni difensive generiche non possono essere colmate mediante il mero rinvio alla consulenza tecnica allegata all’atto di citazione la quale può servire a chiarire od integrare un atto introduttivo di per sé autosufficiente quanto meno nei contenuti essenziali, ma non a supplire alla carenza dell’esposizione dei fatti costitutivi della domanda.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Torino, Giudice Vittoria Nosengo, con la sentenza n.5154 dell’8 novembre 2018.
Nel caso in esame, una società conveniva in giudizio una banca, con la quale aveva stipulato un contratto di conto corrente, deducendo genericamente la illegittima applicazione, nel corso del rapporto, di interessi anatocistici, di interessi ultra legali, di commissioni e condizioni non pattuite, di interessi usurari, con conseguente condanna dell’istituto di credito alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali subiti.
Si costituiva in giudizio la banca, contestando la fondatezza delle domande, chiedendone il rigetto.
Il Tribunale adito ha riscontrato che parte attrice, gravata dell’onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla ripetizione fatto valere, non risultava avere indicato nell’atto di citazione in modo dettagliato e specifico in quali trimestri sarebbero stati applicati tassi di interesse superiori al tasso soglia dell’usura, né quando sarebbero state applicate commissioni di massimo scoperto, né quando sarebbero intervenute unilaterali modifiche delle condizioni contrattuali, né in quali trimestri sarebbero stati addebitati interessi anatocistici, limitandosi a produrre una succinta relazione tecnica contabile contenente solamente l’indicazione delle presunte somme indebitamente percepite a vario titolo dalla Banca convenuta nel corso del rapporto bancario.
Orbene, il Giudicante ha affermato che le gravi lacune dell’apparato allegativo non possono essere colmate mediante il mero rinvio alla consulenza tecnica allegata all’atto di citazione la quale può servire a chiarire od integrare un atto introduttivo di per sé autosufficiente quanto meno nei contenuti essenziali, ma non a supplire alla carenza dell’esposizione dei fatti costitutivi della domanda.
Per quanto sopra evidenziato, il Tribunale ha rigettato la domanda con conseguente condanna alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: INAMMISSIBILE LA CONTESTAZIONE GENERICA
LA CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO NON DEROGA AL RIPARTO DELL’ONERE PROBATORIO
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Vittorio Carlomagno | 21.02.2018 | n.4065
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-inammissibile-la-contestazione-generica
USURA: L’ATTORE È TENUTO AD INDICARE MODI, TEMPI E MISURA DEL SUPERAMENTO DEL C.D. “TASSO SOGLIA
IL CORRENTISTA DEVE SPECIFICARE GLI ADDEBITI CONTRA IUS ANNOTATI DALLA BANCA SUGLI ESTRATTI CONTO
Sentenza | Tribunale di Potenza, Dott. Amleto Pisapia | 10.02.2017 | n.272
USURA: È ONERE DEL CORRENTISTA PROVARE L’ILLEGITTIMITÀ DEGLI ADDEBITI CONTESTATI
L’USURA SOGGETTIVA È ESCLUSA SE L’ALLEGAZIONE ATTOREA È GENERICA
Sentenza | Tribunale di Milano, Dott.ssa Federica Profumieri | 17.01.2017 | n.500
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