Alla cessionaria di un credito possono essere opposte le eccezioni che derivano dal rapporto principale al fine di paralizzarne la pretesa creditoria ma non possono essere promosse domande per asseriti vizi genetici del contratto originario che comportano domande restitutorie.
Ne consegue che la Banca cessionaria del (solo) credito non è legittimata passiva rispetto alla domanda del cliente finalizzata all’accertamento del superamento del tasso soglia ex l. 108/96 ed alla restituzione degli interessi ex art. 1815, co. 2 cc. Invero: “[…] solo la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell’altro contraente, dell’intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, mentre la cessione del credito è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente dalla cessione […]”.
Questo il principio di diritto espresso dal Tribunale di Roma, Giudice Paola Giardino, con l’ordinanza del 17 maggio 2022.
La pronuncia trae origine dal “classico” giudizio in tema di usura sui contratti di finanziamento con “cessione del quinto” stipulati ante-2010, incardinato dal cliente al fine di tentare di prospettare il superamento del Tasso Soglia mediante l’inserimento del “costo” del premio assicurativo nel Tasso Effettivo Globale, nonostante il contesto normativo vigente ratione temporis ne imponesse l’esclusione.
Invero, come ricostruito in premessa dallo stesso Tribunale, le Istruzioni di Banca di Italia del febbraio 2006, utilizzate per le rilevazioni e pubblicazione dei tassi fino al IV trimestre 2009 affermavano, al tempo, la non inclusione delle polizze assicurative “derivanti dall’esclusivo adempimento di obblighi di legge”.
Il focus della decisione s’incentra, però, su una considerazione di carattere preliminare.
Nel caso di specie, il credito derivante dal finanziamento concesso al cliente era stato oggetto di svariate cessioni, per giungere poi nella titolarità della banca convenuta in giudizio.
Nel costituirsi in giudizio, la banca cessionaria eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle domande restitutorie, sul presupposto di essere cessionaria del solo credito nascente dal contratto di finanziamento e non anche dell’intero rapporto contrattuale.
Il Tribunale di Roma ha accolto l’eccezione preliminare della convenuta, richiamando l’orientamento di legittimità per il quale «[…] solo la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell’altro contraente, dell’intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, mentre la cessione del credito è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente dalla cessione».
Ne consegue, linearmente, che nei confronti della cessionaria del credito non possono essere promosse domande restitutorie derivanti da asserita nullità del contratto originario.
Secondo il Giudice, «la domanda […] è quindi mal posta, alla […] semplice cessionaria del credito, non potendosi riferire vizi genetici legati alla stipula del contratto».
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
IL CESSIONARIO SUBENTRA NELLE SOLE POSIZIONI DI CREDITO E NON IN QUELLE PASSIVE
Sentenza | Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Loredana Ferrara | 21.05.2018 | n.1742
“LEXITOR” E CESSIONE DEL CREDITO: LA CESSIONARIA NON PUÒ RESTITUIRE I COSTI UP-FRONT
DELLE COMMISSIONI “ISTANTANEE” HA BENEFICIATO L’ORIGINATOR, SICCHÉ LA CESSIONARIA NON HA TITOLARITÀ PASSIVA DEI PRESUNTI OBBLIGHI RESTITUTORI
Sentenza | Giudice di Pace di Milano, Giudice Daniela Marina Villa | 31.05.2022 | n.3899
È SUFFICIENTE CHE DELLA CESSIONE SIA DATA NOTIZIA IN GAZZETTA UFFICIALE
Sentenza | Tribunale di Milano, Giudice Guido Macripò | 13.06.2019 | n.5766
USURA E COSTI ASSICURATIVI: IL PREMIO NON RIENTRA NEL TEG PER I RAPPORTI SORTI PRIMA DEL 2010
SI APPLICANO RATIONE TEMPORIS LE ISTRUZIONI DI BANCA D’ITALIA DEL 2006, CHE ESPRESSAMENTE ESCLUDEVANO LE POLIZZE
Sentenza | Tribunale di Cagliari, Giudice Bruno Malagoli | 28.12.2021 | n.3755
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