ISSN 2385-1376
Testo massima
L’usurarietà del tasso degli interessi moratori rimane esclusa in conseguenza della pattuizione della “clausola di salvaguardia”, dal momento che, in caso di superamento del limite di cui alla Legge 7 marzo 1996 n.108, a seguito dell’utilizzazione dei parametri determinativi del tasso di mora, individuati nella parte precedente della stessa clausola contrattuale, che la misura di tale tasso sia pari al limite medesimo.
Questo il principio affermato dal Tribunale di Rimini, dott. Rosario Lionello Rossino, con ordinanza depositata in data 14.03.2015.
Nel caso in esame, il cliente assumeva d’aver stipulato con la Banca un contratto di mutuo fondiario relativamente al quale era stato convenuto un tasso di mora in misura pari a quello convenzionale, maggiorato del 3%. Ciò posto, deducendo il carattere usurario del predetto tasso, il cliente proponeva ricorso ex art. 702 bis c.p.c. nei confronti della Banca e della società cui l’intermediario aveva ceduto parte dei crediti derivanti dal contratto in narrativa, invocando la sanzione della gratuità del mutuo ex art. 1815, comma 2, c.c..
Si costituivano in giudizio la banca e la società cessionaria, le quali contestavano nel merito ogni avverso addebito, chiedendone il totale rigetto.
Il Tribunale adito, appurata l’infondatezza della domanda del ricorrente sulla scorta della documentazione prodotta, ha disposto l’integrale rigetto del ricorso, con condanna del cliente alla rifusione delle spese di lite nei confronti delle resistenti.
Invero, prescindendo “dall’esame della questione circa la possibilità di applicare la norma sull’usura agli interessi di mora e di raffrontare il tasso di mora contrattuale con il tasso soglia, ‘costruito’ sulla base del T.E.G. rilevato nei singoli Decreti Ministeriali via via succedutisi nel tempo“, il Tribunale adito ha ritenuto non potersi dichiarare “nella specie, la nullità della clausola di pattuizione degli interessi moratori contenuta nel contratto di mutuo fondiario“.
In particolare, il Giudicante ha fondato le proprie statuizioni sul contenuto di tale ultima clausola, avente ad oggetto la disciplina degli interessi di mora, in forza della quale “resta inteso che il tasso comprensivo della mora non dovrà comunque superare il limite previsto dalla Legge 7 marzo 1996 n.10“.
Riportandosi a consolidata giurisprudenza, il Tribunale di Rimini ha, dunque, ritenuto che in presenza della clausola di salvaguardia, le parti abbiano inteso evitare che “sia nella fase della pattuizione che in quella del successivo svolgimento del rapporto negoziale, l’utilizzazione dei parametri di determinazione della misura del tasso di mora, di cui alla stessa clausola 5 del negozio di mutuo del 6 febbraio 2007, comportasse il superamento del limite previsto dalla legge, prevedendo un meccanismo di contenimento, dotato del carattere della automaticità, che prevenisse la contrarietà a legge della clausola in questione“.
A tali rilievi, va poi ad aggiungersi il principio di carattere generale di cui all’art. 1367 c.c. che, in tema di interpretazione del contratto, stabilisce che “il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno“.
Per approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA BANCARIA: LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA ESCLUDE L’USURARIETÀ DEL MUTUO
GLI INTERESSI DI MORA SONO DA RITENERSI CONTENUTI NEI LIMITI DELLA SOGLIA
Ordinanza | Tribunale di Napoli, dott. R. Rossi | 04-06-2014
USURA BANCARIA: LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA IMPEDISCE IL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA
NON SI HA USURA SE LA CD. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA PREVEDE CHE IN CASO DI TEORICO SUPERAMENTO DEL LIMITE LA MISURA SIA PARI AL LIMITE MEDESIMO
Ordinanza | Tribunale di Napoli, dott.ssa Monica Cacace | 09-01-2014
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 327/2015