La clausola di salvaguardia contenuta nel contratto di mutuo, avente la funzione di impedire l’applicazione di interessi in misura superiore al tasso soglia, esclude la possibilità di ravvisare l’usurarietà a titolo originario.
La sanzione prevista dall’art. 1815, 2° comma c.c. colpisce la singola pattuizione che prevede la corresponsione di interessi usurari, non investendo le ulteriori disposizioni.
Questi i principi espressi dalla Corte d’Appello di Bologna, Presidente Rel. Roberto Aponte, con la sentenza n. 1355 del 21 maggio 2018.
Un MUTUATARIO conveniva in giudizio una BANCA davanti al Tribunale di Bologna, per sentire accertare l’usurarietà degli interessi pattuiti sul presupposto che gli interessi moratori pari al 9,107% erano da soli erano superiori al tasso soglia di usura dell’epoca pari a 9,0600%.
Deduceva, inoltre, che nel contratto era espressamente pattuita una clausola di salvaguardia in forza della quale la maggiorazione degli interessi stabilita in ipotesi di mora doveva in ogni caso essere ricondotta nel limite del tasso soglia, che doveva considerarsi nulla quale mera clausola di stile.
Il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di mezzi di prova, con sentenza resa in data 18 novembre 2016, rigettava le domande dell’attore con condanna al pagamento delle spese di lite, motivando che:
1) gli interessi di mora non sono rilevati dalla Banca d’Italia ai fini dell’individuazione del TEG e pertanto, ai fini della verifica del superamento del tasso di usura, deve aversi riguardo esclusivamente agli interessi corrispettivi;
2) la clausola di salvaguardia contenuta nel contratto, avente la funzione di impedire l’applicazione di interessi in misura superiore al tasso soglia, esclude la possibilità di ravvisare l’usurarietà del mutuo.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il DEBITORE-MUTUARIO deducendo che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, il tasso di mora pattuito nelle misura di tre punti percentuali in più dell’interesse corrispettivo, superava, al momento della conclusione del contratto, la soglia di usura: il calcolo non era stato effettuato sommando il tasso corrispettivo a quello di usura, ma considerando il solo tasso previsto per il caso di inadempimento e che che la clausola di salvaguardia, nel caso di specie, è una clausola di stile e non esclude l’illiceità della promessa di un tasso in concreto superiore a quello di usura: il tribunale, pertanto, avrebbe dovuto disporre c.t.u. per verificare il superamento della soglia di usura e determinare la somma dovuta in restituzione dalla banca.
Sul punto la Corte osservava che nel contratto di mutuo nel corso del rapporto non erano mai stati applicati interessi mora e che pur volendo seguire la tesi secondo cui la rilevazione del tasso soglia possa concernere anche gli interessi moratori, l’eventuale nullità della pattuizione riguarderebbe esclusivamente la clausola degli interessi moratori, senza far venire meno l’obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi.
Nel prosieguo puntualizzava il Giudice bolognese che alla luce della pattuita clausola di salvaguardia, per la quale, in caso di teorico superamento della soglia di usura, il tasso viene ricondotto automaticamente al livello della soglia stessa, non poteva configurarsi l’usura, diversamente dall’ipotesi considerata nel caso affrontato da Cass. n. 12965/2016 citata dall’APPELLANTE-MUTUATARIO in comparsa conclusionale.
Per le ragioni sopraesposte la Corte ha rigettato l’appello, con conseguente condanna alle spese del giudizio.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
USURA: ESCLUSA SE IL CONTRATTO PREVEDE LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
GLI INTERESSI IN CONCRETO APPLICATI NON POTRANNO MAI SUPERARE IL TASSO SOGLIA
Ordinanza | Tribunale di Tivoli, dott.ssa Piccolomini | 18-02-2015
USURA BANCARIA: LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA ESCLUDE L’USURARIETÀ DEL MUTUO
GLI INTERESSI DI MORA SONO DA RITENERSI CONTENUTI NEI LIMITI DELLA SOGLIA
Ordinanza | Tribunale di Napoli, dott. R. Rossi | 04-06-2014
USURA BANCARIA: LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA IMPEDISCE IL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA
NON SI HA USURA SE LA CD. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA PREVEDE CHE IN CASO DI TEORICO SUPERAMENTO DEL LIMITE LA MISURA SIA PARI AL LIMITE MEDESIMO
Ordinanza | Tribunale di Napoli, sezione quinta bis, dott.ssa Monica Cacace | 09-01-2014
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