Provvedimento segnalato dall’Avv. Giulio Sandulli del foro di Avellino
Con la clausola che fissa gli interessi moratori, le parti pattuiscono, accanto al regolamento destinato a disciplinare giuridicamente l’assetto economico del rapporto nel suo regolare svolgimento, un ulteriore distinto regolamento contrattuale che detta la disciplina degli oneri economici per il caso del mancato rispetto delle scadenze di pagamento.
L’usurarietà degli interessi moratori comporta esclusivamente che solo tali interessi non siano dovuti non avendo alcun incidenza sulla clausola degli interessi corrispettivi.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Potenza, Giudice Daniela Di Gennaro, con l’ordinanza del 13.03.2019.
Il provvedimento oggetto di commento è stato emesso nell’ambito di un sub-procedimento di opposizione promosso dalla società esecutata avverso l’esecuzione immobiliare di cui è stata chiesta la sospensione.
La parte opposta, costituitasi in giudizio, ha svolto plurime e articolate argomentazioni e ha chiesto il rigetto dell’avversa domanda, con vittoria di spese della fase.
Il Giudice, nell’affrontare il thema decidendum, ha rappresentato che la tesi dell’applicabilità della sanzione di cui all’art. 1815 c.c., in ipotesi di usurarietà della clausola sugli interessi moratori, non sia condivisibile.
Invero, il Giudicante ha evidenziato che, con la clausola che fissa gli interessi moratori, le parti pattuiscono un distinto regolamento contrattuale che detta la disciplina degli oneri economici per il caso del mancato rispetto delle scadenze di pagamento.
Il Tribunale ha, dunque, ritenuto preferibile condividere l’indirizzo interpretativo, sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la nullità della clausola sugli interessi di mora, in quanto distinta, non coinvolge la clausola degli interessi corrispettivi.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Giudice ha rigettato l’istanza di sospensione.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:USURA: ESCLUSI I MORATORI DAL CALCOLO DEL TEG IN QUANTO NON DOVUTI AL MOMENTO DELL’EROGAZIONE
IN ASSENZA DI PREVISIONE LEGISLATIVA È POSSIBILE LA MAGGIORAZIONE DI 2,1
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Tommaso Martucci | 07.11.2018 | n.21423
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-esclusi-i-moratori-dal-calcolo-del-teg-in-quanto-non-dovuti-al-momento-dellerogazione
USURA: ESCLUSI DAL CALCOLO DEL TEG GLI INTERESSI DI MORA
IL RISPETTO DEL TASSO SOGLIA ANTIUSURA SI VALUTA IN BASE ALL’EVOLUZIONE DEL RAPPORTO CONCRETAMENTE REALIZZATASI
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Maria Carolina De Falco | 22.05.2018 | n.5081
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-esclusi-dal-calcolo-del-teg-gli-interessi-di-mora
USURA: GLI INTERESSI MORATORI NON RIENTRANO NEL CALCOLO DEL TEGM
NON COSTITUISCONO UN COSTO NECESSARIO, MA UN ONERE EVENTUALE RELATIVO AL RITARDO NELL’ADEMPIMENTO
Sentenza | Tribunale di Treviso, Giudice Sonia Andreatta | 27.03.2018 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-gli-interessi-moratori-non-rientrano-nel-calcolo-del-tegm
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