Provvedimento segnalato dall’Avv. Michela Boccardo del Foro di Torino con nota di accompagnamento
Nelle azioni di indebito oggettivo, in tema di prova del credito attinente alla ripetizione di somme che si assumono essere state indebitamente ascritte al correntista e trattenute dalla banca, deve trovare applicazione il principio di carattere generale secondo cui l’onere della prova grava sul creditore istante, che è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa e, in primo luogo, ad allegare e produrre i contratti bancari contenenti le clausole asseritamente invalide, come pure i relativi estratti conto, a far tempo dalla costituzione del rapporto.
In mancanza, è inammissibile l’ordine di esibizione documentale ex art. 210 C.P.C., che rappresenta una deroga ai principi dell’onere probatorio e della disponibilità delle prove (art.115 C.P.C.) e che non può trovare ingresso quale mezzo sostitutivo dell’onere di parte. Altresì la CTU non può colmare l’eventuale lacuna probatoria, in quanto avrebbe natura meramente esplorativa.
Va affermata la legittimità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi con identica periodicità nel rispetto di quanto prescritto dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000.
In tema di modalità di rilevazione dei tassi in materia di usura, la legge (l. n. 108/1996) ha demandato alla Banca d’Italia il compito di precisare la formula del conteggio degli interessi e di indicare quali spese e commissioni debbano essere incluse o escluse dal calcolo degli interessi ai fini della rilevazione dei tassi medi da parte delle banche; in base a tali indicazioni le banche hanno trasmesso alla Banca Centrale i tassi medi applicati alla loro clientela utilizzando le modalità di calcolo previste dalla Banca d’Italia; la Banca d’Italia a sua volta ha elaborato i tassi medi comunicati dalle banche, formando i tassi medi di sistema, che trimestralmente sono stati pubblicati con decreto ministeriale.
Al fine di valutare se le condizioni dei tassi di interesse applicati abbiano superato i tassi soglia previsti dalla legge è indispensabile che i parametri del calcolo dei tassi di interesse siano coincidenti con i parametri con i quali sono stati calcolati i tassi medi pubblicati, poiché in caso contrario si applicherebbero parametri non omogenei e il confronto tra grandezze disomogenee sarebbe privo di significato nell’eseguire la comparazione tra i tassi.
La correttezza dell’applicazione delle istruzioni della Banca d’Italia sino al 31.12.2009 è avvalorata dall’art.2 bis, c.2 del D.L. n.185/2008, introdotto con la legge di conversione n.2/2009; la citata disposizione prevede che tutte le commissioni e provvigioni derivanti da clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione a favore della banca, dipendente dall’effettiva durata dell’utilizzo dei fondi da parte del cliente, sono rilevanti ai fini dell’applicazione dell’ art.1815 C.C., dell’art.644 C.P. e degli artt. 2 e 3 Legge n.108/1996.
La citata novella legislativa integra un vero e proprio mutamento innovativo nella disciplina complessivamente intesa e, come tale, non si applica retroattivamente, in ogni sede sanzionatoria (principio di diritto enunciato da Cass., sent. n.12965 del 22.6.2016); ne discende la salvezza dei precedenti criteri di calcolo che escludevano dal TEGM le commissioni di massimo scoperto in quanto oggetto di rilevazione separata ai fini della determinazione del tasso soglia.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Torino, dott.ssa Maurizia Giusta, con la sentenza del 04.11.2016 n. 5266.
Nel caso di specie una Società conveniva in giudizio la Banca con la quale intratteneva un rapporto di conto corrente al fine di ottenere l’accertamento della reale misura della propria complessiva esposizione debitoria, con rideterminazione degli effettivi e legittimi rapporti di dare ed avere ed accertamento delle somme dovute in corso di causa a mezzo C.T.U., chiedendo la condanna della convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate o riscosse in relazione all’intercorso rapporto, nonché al risarcimento del danno subito per effetto dell’imposizione di interessi usurari e dell’applicazione dell’anatocismo da parte dell’istituto di credito convenuto.
Si costituiva ritualmente in giudizio la Banca, eccependo l’intervenuta prescrizione dell’azione, affermando l’inidoneità della lettera inviata dalla correntista a costituire valido atto interruttivo; in subordine, l’eccezione di prescrizione era riferita a tutte le operazioni di addebito avvenute anteriormente all’ottobre 2004 aventi natura solutoria.
Il Tribunale di Torino ha preliminarmente rilevato il mancato assolvimento dell’onere probatorio che, in tema di ripetizione di indebito, grava sulla parte che agisce in giudizio, avendo la correntista omesso di produrre i contratti bancari contenenti le clausole asseritamente invalide, come pure i relativi estratti conto, a far tempo dalla costituzione del rapporto, sottolineando altresì l’impossibilità di sopperire alla carenza di dette allegazioni a mezzo di esibizione documentale ex art. 210 C.P.C..
Nonostante il rilievo circa il mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte della società attrice avesse in sè giustificato il rigetto delle domande da detta parte presentate, il giudice ha ritenuto di dover esaminare, per completezza, il merito della controversia.
Per quanto concerne la tesi attorea di illegittima applicazione di interessi a tassi ultralegali in difetto di preventiva e valida pattuizione inter partes, il tribunale adito ha considerato sufficientemente assolto il requisito della forma scritta per effetto dell’espressa indicazione dei tassi e delle condizioni economiche applicate al rapporto negli estratti conto, nei documenti di sintesi ed in tutte le comunicazioni indirizzate alla correntista.
In merito all’applicazione di interessi, competenze e commissioni in misura superiore al dovuto, ad avviso del giudice, la genericità e l’indeterminatezza delle censure formulate dall’attrice è impeditiva dell’accertamento della loro contrarietà o meno a norme di legge e tale lacuna non può essere colmata con l’esperimento della C.T.U., che avrebbe natura meramente esplorativa.
In ordine all’asserita capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi – integrante secondo la correntista un non consentito meccanismo anatocistico – il Tribunale torinese ha evidenziato che gli effetti della nullità della clausola anatocistica devono essere limitati al periodo anteriore al l luglio 2000, in applicazione della delibera CICR 9 febbraio 2000 entrata in vigore il 22 aprile 2000; per il periodo successivo all’entrata in vigore della citata delibera, è stato rilevato che la banca convenuta aveva correttamente provveduto alla pubblicazione dei criteri e delle modalità di applicazione degli interessi e alla loro comunicazione ai correntisti, in adeguamento all’anzidetta delibera e che nel conto corrente oggetto del giudizio, la liquidazione delle competenze, sia a favore della banca che del cliente era stata regolata con la medesima periodicità trimestrale.
Per quanto riguarda l’invalidità dell’applicazione della c.m.s al rapporto di credito intercorso tra le parti, in particolare, la difesa attorea ne ha contestato il fondamento causale.
Sotto il profilo della nullità per carenza di causa, pur ricordando l’orientamento giurisprudenziale che ha accolto tale prospettazione, il Tribunale di Torino ha ritenuto di dover ammettere la liceità causale di detto onere in considerazione del fatto che la materia è stata oggetto di regolazione legislativa da parte dell’articolo 2 bis della L. n.2/2009 che ha qualificato la commissione come una remunerazione per l’erogazione del credito che si aggiunge agli interessi passivi ed è calcolata sul saldo massimo effettivamente utilizzato dal cliente in un certo arco di tempo, purché entro i limiti dell’apertura di credito concessa.
Relativamente al censurato carattere usurario dei tassi di interesse applicati dalla Banca, tale per effetto dell’inclusione della c.m.s. nel calcolo del TEG, il giudice ha osservato che la convenuta si è correttamente attenuta – per la determinazione del TEG e per la conseguente commisurazione dei tassi applicati, nel rispetto del tasso soglia – alle rilevazioni e criteri metodologici contenuti nei decreti ministeriali tempo per tempo emanati, nonché alle istruzioni riportate nelle circolari della Banca d’Italia in vigore durante lo svolgimento del rapporto, che fino al 1° gennaio 2010 escludevano dal calcolo del TEG le c.m.s. ed altri oneri posti a carico del cliente.
Il Tribunale ha quindi affermato la legittimità delle rilevazioni effettuate sulla base delle istruzioni della Banca d’Italia, nelle quali viene indicato quali voci siano incluse e quali escluse dal calcolo del tasso, anche tenuto conto del superamento dell’eccezione di incostituzionalità degli articoli 644 c.p. e 2 legge numero 108/ 1996, che porta a ritenere rispettato il principio della riserva di legge, essendo la legge stessa ad indicare analiticamente il procedimento per la determinazione dei tassi soglia, affidando al Ministro del Tesoro solo il limitato compito di verificare, secondo criteri tecnici, l’andamento dei tassi finanziari.
Con puntuale argomentazione il giudice ha ritenuto la prospettazione attorea inerente il superamento del tasso soglia inficiata nel metodo del calcolo applicato, in ragione del fatto che avendo la legge demandato alla Banca d’Italia il compito di rilevare i tassi in materia di usura, nonchè di precisare la formula del conteggio degli interessi ed indicare quali spese e commissioni debbano essere incluse o escluse da detto calcolo ai fini della rilevazione dei tassi medi, e che è in base a tali indicazioni che le banche hanno trasmesso alla Banca Centrale i tassi medi applicati alla loro clientela, è su tali dati che sono stati elaborati i tassi medi di sistema, che trimestralmente vengono pubblicati con decreto ministeriale; pertanto, al fine di valutare se le condizioni dei tassi di interesse applicati abbiano superato i tassi soglia previsti dalla legge, è indispensabile che i parametri del calcolo dei tassi di interesse siano coincidenti con i parametri con i quali sono stati calcolati i tassi medi pubblicati, poiché in caso contrario si applicherebbero parametri non omogenei e il confronto tra grandezze disomogenee sarebbe privo di significato nell’eseguire la comparazione tra i tassi.
A supporto della propria tesi il giudice ha aggiunto la considerazione per cui l’art.2 bis, c.2 del D.L. n.185/2008, introdotto con la legge di conversione n.2/2009 – il quale prevede che tutte le commissioni e provvigioni derivanti da clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione a favore della banca, dipendente dall’effettiva durata dell’utilizzo dei fondi da parte del cliente, sono rilevanti ai fini dell’applicazione dell’art.1815 C.C., dell’art.644 C.P. e degli artt. 2 e 3 Legge n.108/1996 – integri un vero e proprio mutamento innovativo nella disciplina complessivamente intesa e, come tale, non sia applicabile retroattivamente, in ogni sede sanzionatoria (ciò in conformità al principio enunciato da Cass., sent. n.12965 del 22.6.2016), confermando la salvezza dei precedenti criteri di calcolo che escludevano dal TEGM le commissioni di massimo scoperto in quanto oggetto di rilevazione separata ai fini della determinazione del tasso soglia.
In considerazione dei suesposti rilievi, il Tribunale ha rigettato integralmente le domande proposte da parte attrice, con condanna al pagamento delle spese processuali.
Per approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: LA CMS FUORI DAL TEG FINO AL 1 GENNAIO 2010
I DATI DA PORRE A CONFRONTO CON IL TASSO SOGLIA DEVONO ESSERE CALCOLATI CON LA MEDESIMA METODOLOGIA
Sentenza | Cassazione civile, sez. prima, Pres. Nappi – Rel- Mercolino | 03.11.2016 | n.22270
USURA: LA CMS NON CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEL TEGM FINO AL 1 GENNAIO 2010
AI FINI DEL CALCOLO TASSO SOGLIA OCCORRE FARE RIFERIMENTO AL MEDESIMO CONTESTO DI ELEMENTI OMOGENEI DELLA REMUNERAZIONE BANCARIA
Sentenza | Tribunale di Paola, Dott.ssa Sodano Marta | 21.07.2016 | n.476
USURA BANCARIA: ANCHE PER LA CASSAZIONE LA CMS È IRRILEVANTE FINO AL 31 DICEMBRE 2009
IL CONFRONTO DEVE AVVENIRE TRA “ELEMENTI OMOGENEI DELLA REMUNERAZIONE BANCARIA”
Sentenza | Cassazione Civile, Prima Sezione | 22.06.2016 | n.12965
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