Procedimento patrocinato dallo Studio Legale Filesi
LA MASSIMA
Fino al 31.12.2009, al fine di verificare il rispetto del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurai ai sensi dell’art. 2 comma IV della L 108/96, gli intermediari devono attenersi ai criteri indicati nelle Istruzioni della Banca d’Italia e dell’UIC pubblicate rispettivamente nella GU n. 74 del 29.03.2006 e n. 102 del 4.05.2006.
La Cms deve ritenersi esclusa dal calcolo del tasso soglia, non solamente sino al 31.12.2009, ma anche in seguito e fino alla concreata attuazione della legge n.2/2009. Detta legge confermando come l’autonomia contrattuale delle parti, ex art. 1322 cod.civ., consenta di concordare il pagamento di simile commissione, corrispettivo di un onere effettivamente gravante sulla Banca.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Roma, Giudice Tommaso Marvasi, con la sentenza n. 6388 del 27.03.2018.
IL CASO
Con atto di citazione una società s.a.s. e con essa i garanti, convenivano in giudizio una Banca, esponendo che detto Istituto di credito avesse applicato condizioni non concordate ed indebite, interessi usurai al rapporto di conto corrente da essa società intrattenuto e per il quale i restanti attori erano fideiussori, in questo modo ottenendo somme non dovute, come accertato con la consulenza tecnica contabile di parte, prodotta.
Chiedevano indi gli attori la rideterminazione del credito secondo criteri legali ed il risarcimento dei danni, nonché la liberazione dei fideiussori, essendo il loro impegno invalido ex art. 1956 cod.civ. perché riferito ad obbligazione futura.
Si è costituita in giudizio la Banca, opponendo di avere applicato le condizioni concordate tra le parti e che, peraltro, le doglianze attoree erano del tutto generiche; invocandone e quindi il rigetto.
Con la prima memoria ex art. 183 n.6 cpc gli attori precisavano la domanda, tra l’altro indicando le modalità e i trimestri per i quali ritenevano applicati interessi usurai o comunque invalidi.
Con ordinanza il Giudice ammetteva la chiesta ctu contabile, sul seguente quesito poi posto all’organo ausiliario del Giudice: “Accerti il ctu, esaminati gli atti, l’esatto ammontare del saldo contabile del c/c rilevando ed escludendo eventuali applicazioni di interessi anatocistici e commissioni di massimo scoperto non pattuite e eventuale superamento del tasso soglia”.
A seguito di espressa richiesta di chiarimenti del Ctu, il Giudice precisava il quesito, indicando che per gli interessi anatocistici andava applicata la delibera del CICR del 9.2.2000, essendo il rapporto successivo e che con riguardo ai criteri generali, occorreva operare con riferimento alle Istruzioni della Banca d’Italia ed escludere qualsiasi interesse, per i trimestri in cui fossero risultati applicati interessi usurai.
Acquisita la relazione peritale, la causa fu quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, come rassegnate in atti.
IL COMMENTO
L’esito della consulenza tecnica di ufficio, con la sentenza oggi in commento, ha escluso che al rapporto siano stati applicati interessi usurai o ultralegali ovvero comunque non convenuti, come pure ha ritenuto corretta la capitalizzazione trimestrale degli interessi, indicando il saldo contabile del rapporto, come risultante dall’estratto conto bancario.
In particolare la ctu ha accertato che il contratto di conto corrente prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi sia passivi che attivi, con applicazione del criterio di reciprocità, che, secondo la Delibera CICR del 9.2.2000, è condizione necessaria per la loro validità. Infatti le condizioni generali del contratto relativo all’apertura del conto corrente, prevedeva che “i rapporti di dare ed avere venissero chiusi contabilmente alla fine di ogni trimestre solare e con le medesime scadenze periodiche venissero liquidati e capitalizzati gli interessi creditori e debitori, al netto delle ritenute fiscali ove applicabili”.
Il ctu ha pure accertato che gli interessi praticati non erano usurai, applicando i criteri indicati dalle Istruzioni della Banca d’Italia.
Le parti, scrive il Tribunale in sentenza, non avevano contestato i calcoli e le deduzioni della consulente, limitandosi gli attori a ritenere non corretti i criteri utilizzati.
In particolare essi stessi attori avevano rilevato, nella comparsa conclusionale, che le Istruzioni della Banca d’Italia fossero fonte priva di qualsiasi valore normativo e che nel caso in esame fornissero criteri errati, nella parte in cui escludevano, nel calcolo del TEGM, la Commissione di massimo scoperto (Cms), che al contrario doveva essere invece considerata, come previsto dall’art.2 bis del decreto legge n. 185/2008, convertito dalla legge 28.1.2009 n.2; di più confermato il predetto assunto, dalla giurisprudenza anche di legittimità (Cass. n.12028 del 19.2.2010 prevede che “in tema di usura, ai fini della valutazione dell ’eventuale carattere usurario del tasso effettivo globale (TEG) di interesse praticato da un istituto di credito deve tenersi conto anche della commissione di massimo scoperto praticata sulle operazioni di finanziamento per le quali l’utilizzo del credito avviene in modo variabile”).
Per queste ragioni gli attori, motiva il Giudice, avevano anche formulato nella comparsa conclusionale, espressa istanza ex art. 177 cpc, chiedendo di “rimettere la causa in istruttoria, ordinando al ctu di effettuare i ricalcoli ai sensi dell’art. 2 della L. 108/96 e art. 644 cp”.
Il Tribunale di Roma, sul punto appena descritto, ha tuttavia rilevato che all’epoca in cui era sorto il rapporto di conto corrente portato all’esame, la Cms, pur essendo pacificamente ammessa, non era compresa nel calcolo del TEGM: per cui considerarla ai fini del calcolo dell’usura, per aggiungerla al tasso praticato dalla Banca ai fini del confronto con il tasso soglia previsto per legge, voleva dire operare un confronto tra grandezze non omogenee, ovvero, appunto, tra il tasso soglia determinato senza comprenderci la Cms ed il tasso praticato dalla Banca, nel quale gli attori chiedevano di includerla.
In proposito le Istruzioni emanate dalla Banca d’Italia, dopo la legge n.2/2009 (legge che, appunto, ha definitivamente ammesso la legittimità dell’addebito della cms, seppure nei limiti in cui il corrispettivo per la messa a disposizione delle somme risulti predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto, in misura omnicomprensiva proporzionata all’importo ed alla durata dell’affidamento richiesto) stabilendo che fino al 31.12.2009, al fine di verificare il rispetto del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurai ai sensi dell’art. 2 comma IV della L 108/96, gli intermediari devono attenersi ai criteri indicati nelle Istruzioni della Banca d’Italia e dell’UIC pubblicate rispettivamente nella GU n. 74 del 29.03.2006 e n. 102 del 4.05.2006.
Da ciò derivando che la Cms deve ritenersi esclusa dal calcolo del tasso soglia, scrive il Magistrato in sentenza, non solamente sino al 31.12.2009, ma anche in seguito e fino alla concreata attuazione della suddetta legge n.2/2009; detta legge, confermando come l’autonomia contrattuale delle parti, ex art. 1322 cod.civ., consenta di concordare il pagamento di simile commissione, corrispettivo di un onere effettivamente gravante sulla Banca.
Ha aggiunto inoltre il Giudice in sentenza che la Suprema Corte ha confermato che, ai fini della verifica dell’usura, non deve tenersi conto della Cms applicata dalla Banca fino al 31 dicembre 2009, essendo tenuto il giudice a procedere ad un apprezzamento nel medesimo contesto di elementi omogenei della remunerazione bancaria, per pervenire alla ricostruzione del tasso soglia usurario (Cass.Sez.I, n. 12965 del 22.06.2016). Confermando quindi che la Cms non può essere considerata, nella determinazione del TEGM, fino a che la stessa è stata esclusa dal calcolo del tasso di interesse che vale quale soglia antiusura. Situazione durata, appunto, fino all’approvazione ed alla successiva applicazione concreta, della suddetta legge n.2 del 2009.
Dalle circostanze che precedono, affermando il magistrato di Roma del tutto corretto che, fino al 31.12.2009, il TEGM ai fini della verifica dell’usura, sia determinato senza includerci la Cms; mentre per il periodo successivo, sarà corretto comprenderla, solamente se già sia stata considerata nel calcolo del tasso soglia antiusura, dovendo tale verifica appunto avvenire tra grandezze omogenee.
La Cassazione, espone ancora il giudice con la sentenza in commento, ha confermato che la disposizione dettata dall’articolo 2 bis comma secondo, del DL n. 185/2008, (che attribuisce rilevanza, ai fini dell’applicazione dell’articolo 1815 c.c., dell’articolo 644 c.p. e della L. n. 108/1996 articoli 2 e 3, agli interessi, alle commissioni e alle provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente), ha carattere non già interpretativo ma innovativo e non trova applicazione ai rapporti esauritisi in data anteriore all’entrata in vigore della legge di conversione (Cass. n.27770 del 2016). In riferimento alle epoche precedenti, la determinazione del TEGM, ai fini della valutazione del carattere usurario degli interessi applicati, deve aver luogo senza tener conto della commissione di massimo scoperto.
In nessun modo gli attori, conclude il giudice, avevano indicato e provato, con precisi calcoli numerici o altrimenti, che la considerazione della Cms, nel TEGM applicato dalla Banca in alcuno dei periodi considerati, lo avrebbe portato a superare il limite del tasso soglia antiusura. Al contrario, dai calcoli effettuati dalla CTU, riportati nella propria relazione e non contestati, considerato il valore della Cms applicata risultante dagli atti, emergevano indizi utili a negare che anche questa eventuale inclusione, potesse portare il TEGM della Banca, a violare questo limite.
Gli attori avevano insistito nel negare alcuna rilevanza alle Istruzioni delle Banca d’Italia e nell’operare il riferimento alla consulenza di parte da essi prodotta, opponendola alla ctu.
Tuttavia, seppure pacifico che le Istruzioni della Banca d’Italia non costituiscano fonte normativa, in nessun modo gli attori avevano indicato precise normative che fossero in contrasto con i principi indicati nelle Istruzioni ed applicati dalla ctu. Né avevano evidenziato le ragioni in forza delle quali potessero ritenersi preferibili e conformi a diritto, i criteri utilizzati nella ctp prodotta.
Il Tribunale di Roma ha quindi concluso per il rigetto delle domande attrici e la conferma del saldo contabile come risultante dagli estratti conto bancari, conformemente a quanto ritenuto dalla ctu.
Infondata è stata da ultimo dichiarata anche l’eccezione di nullità delle fideiussioni, per pretesa violazione dell’art.1956 cod.civ., considerato che alla data di firma della fideiussione, la società correntista era già esposta per un debito di poco inferiore a quello definitivo e non risultando in atti elementi idonei affinché la Banca potesse ritenere successivamente che la situazione della cliente fosse peggiorata e tale da non consentirle il pagamento dello scoperto bancario.
Peraltro i fideiussori, si erano impegnati a coprire un debito comunque fino superiore al debito finale.
Le domande tutte delle parti attrici sono state indi rigettate e le spese legali hanno seguito il principio della soccombenza.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: LA CMS NON VA COMPUTATA NEL TEGM PRIMA DEL 2010
LA NUOVA DISCIPLINA SI APPLICA A DECORRERE DALLA RILEVAZIONE SUCCESSIVA ALL’ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. 185/2008
Sentenza | Tribunale di Palermo, Dott.ssa Daniela Galazzi | 29.03.2017 | n.1610
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-la-cms-non-va-computata-nel-tegm-del-2010
USURA: IRRILEVANTE LA CMS ANTE 2010
LA L. N. 2/09, CHE HA INTRODOTTO IL SISTEMA CD. “ALL INCLUSIVE”, È NORMA DALLA PORTATA INNOVATIVA
Sentenza | Tribunale di Novara, Dott.ssa Lorena Casiraghi | 07.03.2017 | n.164
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-irrilevante-la-cms-ante-2010
USURA: IRRILEVANTE LA CMS SINO AL 1 GENNAIO 2010
E’ NECESSARIO PROCEDERE AD UN APPREZZAMENTO DI ELEMENTI OMOGENEI DELLA REMUNERAZIONE BANCARIA
Sentenza | Tribunale Genova, Dott. Parentini Mirko | 14.03.2017 | n.720
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-irrilevante-la-cms-sino-al-1-gennaio-2010
USURA: CMS ESCLUSA DAL CALCOLO DEL TEG FINO ALLA L. 2/09
OCCORRE SEGUIRE LE PRESCRIZIONI DELLA BANCA D’ITALIA TEMPO PER TEMPO VIGENTI CIRCA RILEVAZIONE TEG
Sentenza | Tribunale di Frosinone, Dott.ssa Maria Ciccolo | 10.02.2017 | n.205
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-cms-esclusa-dal-calcolo-del-teg-alla-l-209
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