La Commissione di massimo scoperto (c.d. CMS), in seguito alla entrata in vigore dell’art 2 bis della L. 28 gennaio 2009, deve essere riconosciuta come validamente pattuita ed applicata solo in presenza delle condizioni indicate nella stessa o in alternativa, se sono stati indicati i criteri di calcolo.
Questo il principio ribadito dal Tribunale di Cuneo, Giudice Michele Basta nella sentenza n. 894 del 27.10.2021.
Nel caso di specie, una società cliente che aveva stipulato con la banca un contratto di conto corrente, citava la stessa in giudizio al fine di veder dichiarare la nullità di determinate clausole illegittimamente pattuite.
Orbene, la CMS, nel periodo antecedente all’entrata in vigore dell’art. 2 bis della L. 28 gennaio 2009, era un autonomo corrispettivo dovuto alla banca per aver posto e mantenuto a disposizione del cliente la somma richiesta.
Essa non era regolata da disposizioni normative, e secondo la Suprema Corte, poteva essere riconosciuta solo se espressamente pattuita, nella misura convenuta e per i periodi contemplati dagli accordi intervenuti, con esclusione di capitalizzazione trimestrale
Per il periodo successivo, invece, all’entrata in vigore della normativa, la commissione di massimo scoperto deve essere riconosciuta come validamente pattuita ed applicata solo in presenza delle condizioni indicate.
In merito poi alla computabilità di tale commissione ai fini della determinazione del tasso soglia, essa non era computabile alla stregua delle istruzioni impartite dalla Banca d’Italia per l’attuazione dell’art. 2 della L. n. 108/1996, anche se in giurisprudenza si era sottolineato come la stessa dovesse essere computata nella base di calcolo per la determinazione del tasso di interesse di fatto applicato dalla banca, dal momento che la stessa legge imponeva di prendere in considerazione, a tal fine, di ogni costo per la concessione di credito al cliente.
Successivamente, però, la Banca d’Italia ha stabilito la computabilità della commissione di massimo scoperto, laddove applicabile secondo le disposizioni di legge vigenti, nel calcolo del TEG applicabile al contratto.
Tutto ciò premesso, essendovi una specifica pattuizione tra le parti in relazione all’applicazione della CMS, il Tribunale rigettava la domanda attorea con condanna alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
La validità della cms e la validità del tasso pattuito in un mutuo con piano di ammortamento alla francese
Sentenza | Tribunale di Cremona, Giudice Daniele Moro | 09.06.2020 | n.245
USURA: legittima la cms per la sua funzione remunerativa
Il saldo del conto rielaborato non deve essere depurato della c.m.s. entro fido e della capitalizzazione trimestrale della c.m.s. oltre fido
Sentenza | Tribunale di Trapani, Giudice Vincenzo Carnì | 05.09.2020 | n.593
Deve essere oggetto di calcolo separato
Sentenza | Tribunale di Chieti, Giudice Francesco Grassi | 28.06.2021 | n.90
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