La commissione di massimo scoperto, applicata fino all’entrata in vigore dell’art. 2 bis del D.L. n. 185 del 2008, introdotto con la legge di conversione n. 2 del 2009, è “in thesi” legittima, almeno fino al termine del periodo transitorio, fissato al 31 dicembre 2009, posto che i decreti ministeriali che hanno rilevato il tasso effettivo globale medio (TEGM), dal 1997 al dicembre del 2009, sulla base delle Istruzioni diramate dalla Banca d’Italia, non ne hanno tenuto conto al fine di determinare il tasso soglia usurario.
Ne consegue che l’art. 2 bis del D.L. n. 185, cit. non è norma di interpretazione autentica dell’art. 644, comma 3, c.p., ma disposizione con portata innovativa dell’ordinamento, intervenuta a modificare, per il futuro, la complessa disciplina, anche regolamentare (richiamata dall’art. 644, comma 4, c.p.), tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari.
Per i rapporti bancari, esauritisi prima dell’1 gennaio 2010, allo scopo di valutare il superamento del tasso soglia nel periodo rilevante, non deve tenersi conto delle CMS applicate dalla Banca, ma occorre procedere ad un apprezzamento nel medesimo contesto di elementi omogenei della rimunerazione bancaria, al fine di pervenire alla ricostruzione del tasso soglia usurario.
La CMS costituisce la remunerazione accordata alla Banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall’effettivo prelevamento della somma, quindi non è una forma di interesse corrispettivo, dovuto in cambio dell’effettivo utilizzo di una determinata somma.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli, Dott. Ettore Pastore Alinante, con la sentenza n. 99 del 04.01.2017.
Nella fattispecie in questione, una società correntista conveniva in giudizio la Banca ed, esponendo di aver acceso presso un Istituto di credito un conto corrente con apertura di credito, un’apertura di credito straordinaria utilizzabile quale anticipo fino ad un certo importo, oltre che un conto corrente di corrispondenza, chiedeva dichiararsi l’applicazione in tutti i rapporti di un tasso usurario, e la conseguente condanna della convenuta a restituire tutto quanto illegittimamente riscosso stante l’usura, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale e morale scaturente da reati subiti dalla correntista, con vittoria delle spese di lite.
La Banca si costituiva in giudizio, chiedendo di dichiarare nullo l’atto di citazione per non essere stati esposti i fatti e gli elementi di diritto sui quali si fondava la domanda, di dichiarare prescritti i diritti vantati dall’attrice relativamente ai contratti, e comunque dichiarare infondata la domanda nel merito, con vittoria delle spese di lite.
Il Tribunale, in particolare, in ordine alla dedotta applicazione di interessi usurari in ragione del computo nel TEGM della CMS, aderendo all’orientamento espresso dalla Cassazione, nella sentenza n. 12965/2016, secondo cui: “La commissione di massimo scoperto (CMS), applicata fino all’entrata in vigore dell’art. 2 bis del D.L. n. 185 del 2008, introdotto con la legge di conversione n. 2 del 2009, è “in thesi” legittima, almeno fino al termine del periodo transitorio, fissato al 31 dicembre 2009, posto che i decreti ministeriali che hanno rilevato il tasso effettivo globale medio (TEGM), dal 1997 al dicembre del 2009, sulla base delle istruzioni diramate dalla Banca d’Italia, non ne hanno tenuto conto al fine di determinare il tasso soglia usurario (essendo ciò avvenuto solo dall’1 gennaio 2010); ne consegue che l’art. 2 bis del D.L. n. 185, cit. non è norma di interpretazione autentica dell’art. 644, comma 3, c.p., ma disposizione con portata innovativa dell’ordinamento, intervenuta a modificare, per il futuro, la complessa disciplina, anche regolamentare (richiamata dall’art. 644, comma 4, c.p.), tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari”, osservava che, per i rapporti bancari esauritisi prima dell’1 gennaio 2010, allo scopo di valutare il superamento del tasso soglia nel periodo rilevante, non doveva tenersi conto delle CMS applicate dalla Banca ma occorreva procedere ad un apprezzamento nel medesimo contesto di elementi omogenei della rimunerazione bancaria, al fine di pervenire alla ricostruzione del tasso soglia usurario.
Il Giudice adito osservava che la CMS costituisce la remunerazione accordata alla Banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista, indipendentemente dall’effettivo prelevamento della somma, quindi non è una forma di interesse corrispettivo, dovuto in cambio dell’effettivo utilizzo di una determinata somma.
Pertanto, per valutare la domanda di parte attrice, ad avviso del Tribunale, doveva essere utilizzata la prima delle due ipotesi di calcolo sviluppate dal CTU, ossia quella che applica la formula della Banca d’Italia, escludendo le commissioni di massimo scoperto dalla determinazione del TEG sino al 31/12/2009.
Sulla base di quanto esposto, esclusa l’applicazione da parte dell’Istituto di credito di interessi usurari, il Giudice partenopeo rigettava la domanda condannando parte attrice alla rifusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: PER I RAPPORTI ESAURITISI PRIMA DEL 2010 NON DEVE TENERSI CONTO DELLE CMS
PER LA DETERMINAZIONE DEL TASSO SOGLIA OCCORRE COMPARARE ELEMENTI OMOGENEI
Sentenza | Tribunale di Crotone, Dott.ssa Alessandra Angiuli | 02.01.2017 | n.1
USURA: LA CMS È ESCLUSA DAL CALCOLO DEL TEG PER I RAPPORTI ANTE 2010
LA DISCIPLINA EX L. 2/09 HA NATURA INNOVATIVA E NON SI APPLICA RETROATTIVAMENTE
Sentenza | Tribunale di Torino, dott.ssa Maurizia Giusta | 04.11.2016 | n.5266
USURA: LA CMS FUORI DAL TEG FINO AL 1 GENNAIO 2010
I DATI DA PORRE A CONFRONTO CON IL TASSO SOGLIA DEVONO ESSERE CALCOLATI CON LA MEDESIMA METODOLOGIA
Sentenza | Cassazione civile, sez. prima, Pres. Nappi – Rel- Mercolino | 03.11.2016 | n.22270
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