ISSN 2385-1376
Testo massima
In materia di usura oggettiva, per espressa previsione di legge la commissione di massimo scoperto non entra nel computo del TEGM per il periodo ante 2010, per cui non rileva ai fini della verifica del superamento del Tasso Soglia.
Invero, la L. n. 2 del 2009, la quale è una legge dello Stato in senso formale ed ha quindi pari dignità rispetto alla legge sull’usura, nel prevedere un nuovo sistema di rilevazione “all inclusive”,
ha espressamente stabilito che il sistema di calcolo del TEGM invalso precedentemente presso la Banca d’Italia, che era caratterizzato dalla esclusione della CMS dal calcolo degli interessi, sia considerato valido fino a tutto il 31.12.2009.
Questi sono i principi espressi dalla Corte di Appello di Milano, Pres. Rel. Raimondo Mesiano, con sentenza del 12 gennaio 2016, a definizione dell’impugnazione proposta dal cliente di una banca avverso la sentenza che in primo grado aveva rigettato la domanda di ripetizione delle somme contabilizzate in conto corrente a titolo di interessi, sul presupposto dell’usurarietà degli stessi.
In particolare, la prospettazione del correntista, per il tramite del proprio perito, si fondava principalmente sull’inclusione nel calcolo del tasso effettivo (da raffrontarsi alla soglia di usura) della commissione di massimo scoperto anche per il periodo ante 2010, fermandosi all’interpretazione di quel dato letterale di cui all’art. 644 c.p., in base al quale «per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito».
Invero, posto che la tesi attorea coglieva solo una parte del complesso meccanismo antiusura, trascurando gli altri segmenti normativi, dalle disposizioni relative alla modalità di determinazione del Tasso Soglia (attraverso le rilevazioni trimestrali del TEGM sulla scorta delle istruzioni di Bankitalia), alla disciplina di cui alla legge n.2/2009 che, nell’intervenire appunto sulle “voci di costo” da includere nelle rilevazioni trimestrali, aveva sancito la necessità di computare anche la commissione di massimo scoperto, quale forma di remunerazione c.d. implicita.
Dunque è con tale intervento normativo che la CMS è divenuta onere rilevante ai fini del calcolo del Tasso Effettivo Globale (del singolo finanziamento).
Il Collegio milanese ha rilevato che proprio la legge n.2/2009 (e precisamente l’art. 2 bis comma secondo d.l. n. 185 del 2008, convertito in l. n. 2 del 2009) ha dettato una specifica disciplina transitoria, per la quale (testualmente) «Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all’applicazione dell’articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell’articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni».
In altri termini, il legislatore (e non la Banca d’Italia, che nelle istruzioni fornite agli intermediari aveva sempre escluso la CMS dal paniere di rilevazione) si è “preoccupato” di disciplinare la transizione dal vecchio meccanismo di determinazione dei Tassi Effettivi Globali Medi al nuovo sistema “all inclusive“, espressamente accordando vincolatività alle precedenti direttive di Bankitalia sino all’emanazione di nuove istruzioni che imponessero agli enti creditizi di segnalare anche l’incidenza percentuale della CMS (in vigore poi dal 1 gennaio 2010).
Ne è conseguito il rigetto dell’appello promosso dal cliente con condanna di quest’ultimo al pagamento delle spese processuali e la conferma della sentenza di primo grado, che correttamente aveva stabilito di escludere il valore di detta commissione dal Tasso Effettivo Globale per tutto il periodo ante 1 gennaio 2010.
IL COMMENTO
Il problema della verifica dell”usura con una metodologia differenza da quella stabilità della legge, sul falso problema della discussione della gerarchia delle fonti tra normativa primaria e secondaria, è frutto di una lettura non approfondita della disciplina del’usura.
In molti confondono il potenziale contrasto tra l’art. 644 cp (norma primaria) ed i decreti ministeriali (norma secondaria) nell’ambito della tecnica normativa nota come “delegificazione” o, più propriamente, “legislazione integrata”, che prevede il coinvolgimento del potere amministrativo per il completamento del contenuto di una norma primaria.
La legge che ha modificato il metodo di criterio di calcolo dell’usura è una legge dello stato, che ha il medesimo valore formale della legge che regolamenta l’usura ed è in perfetta armonia la disciplina, il cui presupposto è il confronto tra dati omogenei.
La decisione della Corte di Milano ha fornito una interpretazione compatibile con il sistema, ove hanno correttamente coordinato le due leggi delle stato (108/96 e 2/2009) con la normativa secondaria, giungendo alla conclusione che la CMS non deve essere inclusa nel calcolo del TEG.
Tale orientamento è avversato da una parte della giurisprudenza di merito, la quale, con una lettura non tecnica ha avvalorato una tesi opposta, dando vita ad una contrasto giudiziale che da anni affolla inutilmente le aule di giustizia, in quanto non operano alcuna interpretazione sistematica, con alcuna razionalità pratica.
In tale ottica spicca la condanna aggiuntiva dell’appellante al pagamento del contributo unificato è la dimostrazione evidente che tesi avversa è del tutto destituita di qualsivoglia fondamento.
Per altri precedenti si possono consultare i seguenti precedenti:
USURA: LA C.M.S. ESCLUSA DAL CALCOLO AI FINI DEL TASSO-SOGLIA PER I CONTRATTI ANTE 2010
NESSUN COMPORTAMENTO ILLECITO DA ADDURRE ALLA BANCA
Nel contratto di conto corrente, la commissione di massimo scoperto rappresenta il corrispettivo per la messa a disposizione da parte di una banca di una certa somma di denaro che non può essere ricompresa nella nozione di interesse, e come tale non va computata ai fini del calcolo di usurarietà dei tassi applicati.
Tribunale L’Aquila, dott. Ciro Riviezzo | Sentenza 03-03-2016 n. 208
USURA: PER IL CALCOLO DEL TEG, LA CMS SI APPLICA SOLO POST 01.01.2010
Nell’azione di ripetizione indebito, la produzione dei contratti grava su chi agisce
La produzione di documenti attestanti l’esistenza di fidi rientra nell’onere probatorio della parte che agisce in ripetizione.
Le Istruzioni della banca d’Italia per il calcolo del TEG comprensive della commissione di massimo scoperto, in quanto successive al DM 01/07/2009, emanato a seguito della novella di cui alla legge n. 2 del 2009 valgono solo per i contratti stipulati successivamente al 01.01.2010, o al limite per le fasi di rapporto successive alla loro redazione.
Tribunale Modena, Dott. Paolo Siracusano | Sentenza | 03-02-2016 | n.250
USURA: LA VERIFICA SI FONDA SU DATI OMOGENEI
LEGITTIMA L’ESCLUSIONE DELLA CMS PER I RAPPORTI ANTE 2010
Ai fini della verifica dell’usura oggettiva, la perfetta identità dei termini riportati negli artt. 1 e 2 della Legge n. 108/96, comporta, quale ovvio corollario, che debbano coincidere sia il criterio con cui sono rilevati i tassi soglia sia quello con cui viene calcolato l’eventuale tasso usurario, dovendosi necessariamente presuppore (a) che la formula da utilizzare per determinare il tasso praticato per un singolo rapporto coincida con quella utilizzata per determinare il tasso medio e (b) che ai termini che compaiono in tali formule sia attribuito, sia ex ante sia ex post, lo stesso significato. Invero, valutare un eventuale superamento del tasso soglia confrontando due numeri ottenuti con metodologie di calcolo diverse da quelle esposte ai punti a) e b) comporta inevitabilmente una violazione dell’omogeneità delle indicazioni contenute negli artt. 1 e 2 della legge antiusura.
Ne deriva, quindi, la piena legittimità della precedente esclusione, e della successiva inclusione, solo per effetto del disposto dell’art. 2 bis della Legge n. 2/2009, della commissione di massimo scoperto tra le voci da conteggiare ai fini della rilevazione del tasso soglia.
Tribunale Monza, dott. Carlo Albanese | Sentenza | 02-12-2015
Testo del provvedimento
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