Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione a favore della banca, dipendente dall’effettivo utilizzo dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 29/11/2008 n. 185 sono comunque rilevanti ai fini dell’applicazione dell’art. 1815 c.c., dell’art. 644 c.p. e degli artt. 2 e 3 L. n. 108 del 1996.
La commissione di massimo scoperto (CMS) concorre alla determinazione del tasso effettivo globale medio solo a decorrere dalla prima rilevazione (trim. ott-dic.2009) effettuata con decreto ministeriale successivo all’entrata in vigore della legge 2 del 2/2009, avvenuta il 01.01.2010.
Qualora il tasso soglia, rispettato al momento della stipulazione della convenzione, risulti superato nel corso del rapporto, ai fini della ricostruzione del saldo di dare/avere tra le parti, occorrerà sostituire al tasso applicato dalla Banca il tasso soglia del periodo.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Palermo, dott.ssa Daniela Galazzi, con la sentenza del 16 febbraio 2016.
Nel caso di specie una società correntista conveniva in giudizio la Banca allegando di avere acceso con il predetto istituto di credito un contratto di conto corrente cui ineriva una apertura di credito, e chiedendo l’accertamento del saldo dare/avere previa esclusione delle poste illegittimamente applicate per anatocismo; CMS, spese e valute non previamente pattuite, nonché interessi passivi superiori al tasso soglia non pattuiti per iscritto.
La Banca si costituiva in giudizio eccependo la prescrizione delle pretese di ripetizione delle somme relative ad operazioni effettuate oltre 10 anni prima dalla data di notifica dell’atto di citazione e sostenendo la correttezza delle clausole applicate ai rapporti bancari oggetto del giudizio, chiedendo il rigetto nel merito delle avverse domande.
Il giudice adito, in primo luogo, accoglieva l’eccezione di prescrizione tempestivamente spiegata dalla banca convenuta. Ed invero, il termine di prescrizione del diritto a conseguire la ripetizione delle somme versate è, pacificamente, quello decennale ordinario ex art. 2946 c.c., che decorre dalla chiusura del conto ed allorquando si stabiliscono definitivamente i rapporti di credito e debito tra le parti.
Ad avviso del giudice, l’eccezione di prescrizione non può paralizzare l’azione di nullità delle clausole contrattuali, con la conseguenza che tutte le operazioni passive per il correntista, se illegittime, per nullità della clausola, devono essere eliminate dal conteggio del saldo finale, anche se anteriori al decennio, mentre con riguardo alle operazioni attive per il cliente, occorre distinguere quelle solutorie da quelle ripristinatorie, per le quali l’eccezione di prescrizione non opera.
In secondo luogo, rilevava la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e delle commissioni, applicate in epoca anteriore alla emanazione della delibera CICR del 2000, con conseguente diritto del cliente alla ripetizione dei pagamenti già effettuati.
In terzo luogo, chiarito che la commissione di massimo scoperto (CMS) deve intendersi come la remunerazione accordata alla Banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall’effettivo prelevamento della somma, ne dichiarava la nullità, attesa la mancata individuazione nel contratto della relativa base di calcolo.
In ordine, infine, alla dedotta usurarietà dei tassi convenuti, osservava che gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione a favore della Banca, dipendente dall’effettivo utilizzo dei fondi da parte del cliente dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sono rilevanti ai fini dell’applicazione dell’art. 1815 c.c, dell’art. 644 c.p. e degli artt. 2 e 3 L. 108/1996 ad esclusione della CMS che concorre alla determinazione del tasso effettivo globale medio solo a decorrere dalla prima rilevazione effettuata con decreto ministeriale successivo all’entrata in vigore del decreto 185/2008.
Il Tribunale di Palermo, rilevato che, nel caso di specie, il tasso soglia rispettato al momento della stipulazione della convenzione era stato superato solo nel corso del rapporto, affermava il principio secondo cui nell’ipotesi di sopravvenuto superamento del T.S.U., il saldo dare/aver tra le parti va ricostruito sostituendo con il tasso soglia, il tasso di interesse applicato nei periodi eccedenti lo stesso.
Per tali ragioni, il Giudice siciliano rigettava parzialmente la domanda.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA BANCARIA: ANCHE PER LA CASSAZIONE LA CMS È IRRILEVANTE FINO AL 31 DICEMBRE 2009
IL CONFRONTO DEVE AVVENIRE TRA “ELEMENTI OMOGENEI DELLA REMUNERAZIONE BANCARIA”
Sentenza | Cassazione Civile, Prima Sezione | 22.06.2016 | n.12965
USURA: LA C.M.S. ESCLUSA DAL CALCOLO AI FINI DEL TASSO-SOGLIA PER I CONTRATTI ANTE 2010
NESSUN COMPORTAMENTO ILLECITO DA ADDURRE ALLA BANCA
Tribunale L’Aquila, dott. Ciro Riviezzo | Sentenza 03-03-2016 n. 208
USURA: PER IL CALCOLO DEL TEG, LA CMS SI APPLICA SOLO POST 01.01.2010
NELL’AZIONE DI RIPETIZIONE INDEBITO, LA PRODUZIONE DEI CONTRATTI GRAVA SU CHI AGISCE
Tribunale Modena, Dott. Paolo Siracusano | Sentenza | 03-02-2016 | n.250
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