Ai fini della determinazione del superamento del tasso soglia previsto dalla legge 108/1996, occorre tener conto di quanto oggi previsto dal D.L. 29.11.2008 n. 185, il cui art. 2bis prevede che “gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione a favore della Banca, dipendente dall’effettivo utilizzo dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto sono comunque rilevanti ai fini dell’applicazione dell’art. 1815 c.c., dell’art. 644 c.p. e degli artt. 2 e 3 L. 108/1996. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Banca d’Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all’applicazione dell’art. 2 L. 1996 n. 108 per stabilire che il limite previsto dal 3 co. dell’art. 644 c.p., oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni”.
Discende da questa premessa che, alla determinazione del tasso effettivo globale medio, la CMS concorre solo a decorrere dalla prima rilevazione effettuata con decreto ministeriale successivo all’entrata in vigore del citato decreto 185/2008, in attuazione del cit. art. 2bis e sulla base delle “Istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura” emanate nell’agosto 2009.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Palermo, Dott.ssa Daniela Galazzi, con la sentenza n. 1610 del 29.03.2017.
Il titolare di una ditta individuale ed i fideiussori convenivano in giudizio la Banca, lamentando l’applicazione, nel corso di una serie di rapporti di conto corrente e conto anticipi intervenuti con l’Istituto di credito, di interessi usurari ed anatocistici e chiedendo la ripetizione delle somme riscosse, in modo asseritamente indebito, dalla convenuta.
La Banca si costituiva in giudizio, sostenendo la correttezza delle clausole applicate ai rapporti bancari oggetto di giudizio e chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree.
Il Tribunale, in particolare, con riferimento alla dedotta nullità della clausola relativa alla pattuizione di interessi ultralegali, richiamava due contrapposti orientamenti giurisprudenziali, in merito: secondo il primo, la verifica del superamento del tasso soglia va effettuata sulla scorta di quanto previsto dall’art. 644 c.p., ovvero tenendo conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito; in ossequio ad un secondo orientamento, viceversa, la verifica in ordine all’usurarietà dei tassi di interesse, va effettuata tenendo conto delle Istruzioni della Banca d’Italia che, sino al 2009, escludevano dalle tabelle di rilevazione dell’usura, la commissione di massimo scoperto.
Il Giudice, invero, in accoglimento di quest’ultimo orientamento, osservava che ai fini della determinazione del superamento del tasso soglia previsto dalla legge 108/1996, si deve senz’altro tener conto di quanto oggi previsto dal D.L. 29/11/2008 n. 185, il cui art. 2bis, al co. 2, statuisce che “gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione a favore della banca, dipendente dall’effettivo utilizzo dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono comunque rilevanti ai fini dell’applicazione dell’art. 1815 c.c., dell’art. 644 c.p. e degli artt. 2 e 3 L. 108/1996. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Banca d’Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all’applicazione dell’art. 2 L. 1996/n. 108 per stabilire che il limite previsto dal 3 co. dell’art. 644 c.p., oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni”.
Pertanto, ad avviso del Tribunale, alla determinazione del tasso effettivo globale medio, la cms concorre solo a decorrere dalla prima rilevazione effettuata con decreto ministeriale successivo all’entrata in vigore del citato decreto 185/2008, in attuazione del cit. art. 2bis e sulla base delle “Istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura” emanate nell’agosto 2009.
Inoltre, il Tribunale siciliano aggiungeva che il D.L. 394/2000, convertito in legge 24/2001, che ha dettato norme di interpretazione autentica della legge 108/1996, ha previsto all’art. 1 comma 1, che “ai fini dell’applicazione dell’articolo 644 del codice penale e dell’articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.
La Suprema Corte, del resto, come ricordato dal Giudicante, con la sentenza n. 15621 del 12/07/2007, aveva già affermato che “la legge 28 febbraio 2001 n. 24, di conversione del D.L. 29 dicembre 2000 n. 394, di interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996 n. 108, che ha fissato la valutazione della natura usuraia dei tassi d’interesse al momento della convenzione e non a quello della dazione, non si applica solo ai rapporti di mutuo ma a tutte le fattispecie negoziali che possano contenere la pattuizione d’interessi usurari, salvo che il rapporto contrattuale non si sia esaurito anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 7 marzo 1996 n. 108, senza che rilevi la pendenza successiva di una controversia riguardante le ragioni di credito di una delle parti, dovendo trovare applicazione, in tale fattispecie, l’ordinaria disciplina della successione delle leggi nel tempo”.
Tanto premesso, il Giudicante, esclusa l’applicazione, salvo in un singolo trimestre di interessi oltre soglia, rigettava l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: VINCOLANTI PER IL GIUDICE LE ISTRUZIONI DELLA BANCA D’ITALIA AI FINI DEL CALCOLO DEL TEG.
È ILLEGITTIMO L’UTILIZZO DI METODOLOGIE ALTERNATIVE PER CUI LA CMS È IRRILEVANTE FINO AL 01.01.2010
Sentenza | Tribunale di Pistoia, Dott. Carlo Carvisiglia | 07.03.2017 | n.222
USURA: PER I RAPPORTI ESAURITISI PRIMA DEL 2010 NON DEVE TENERSI CONTO DELLE CMS
PER LA DETERMINAZIONE DEL TASSO SOGLIA OCCORRE COMPARARE ELEMENTI OMOGENEI
Sentenza | Tribunale di Crotone, Dott.ssa Alessandra Angiuli | 02.01.2017 | n.1
USURA: LA CMS È ESCLUSA DAL CALCOLO DEL TEG PER I RAPPORTI ANTE 2010
LA DISCIPLINA EX L. 2/09 HA NATURA INNOVATIVA E NON SI APPLICA RETROATTIVAMENTE
Sentenza | Tribunale di Torino, dott.ssa Maurizia Giusta | 04.11.2016 | n.5266
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno