In un giudizio di ripetizione di indebito, il correntista istante è gravato dell’onere probatorio e deve dimostrare l’applicazione di interessi e altre voci di spesa sul conto corrente, producendo in giudizio il contratto di apertura di c/c azionato.
In riferimento all’assunta invalidità delle cms per difetto di causa, è da riconoscere a tale voce di spesa la funzione di remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall’effettivo prelevamento della somma. La commissione di massimo scoperto entra nel calcolo del tasso effettivo globale medio rilevato dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell’art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell’usura presunta solo a partire dal 1 gennaio 2010.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Cosenza, Giudice Carmen Misasi, con la sentenza n. 79 del 14 gennaio 2020.
In un giudizio in tema di usura fra una banca ed un correntista, il Giudicante si è soffermato in particolare sull’errore – spesso frequente in controversie simili – di ricomprendere la cms (commissione di massimo scoperto) tra le voci di costo ai fini del calcolo del TEGM.
Questo vale senza dubbio per le pattuizioni risalenti (come quella nel caso di specie) ad epoca antecedente all’entrata in vigore della legge di conversione n. 2 del 2009: in forza di tale disciplina la commissione di massimo scoperto entra nel calcolo del tasso effettivo globale medio rilevato dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell’art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell’usura presunta solo a partire dal 1 gennaio 2010.
Si tratta, infatti, di una disposizione non costituente norma di interpretazione autentica dell’art. 644, comma 4, c.p., ma avente invece portata innovativa dell’ordinamento, intervenuta cioè a modificare – per il futuro – la complessa normativa, anche regolamentare, tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari, come si evince sia dall’espressa previsione, al comma 2 del detto art. 2 bis, di una disciplina transitoria da emanarsi in sede amministrativa (in attesa della quale i criteri di determinazione del tasso soglia restano regolati dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della ridetta disposizione), sia dalla norma contenuta nel comma 3 del ridetto art. 2 bis (poi abrogato dall’art. 27 del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2012), a tenore della quale “i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data” (cfr. Cass.n. 16303/2018).
Nè possono valorizzarsi nella fattispecie gli arresti di legittimità successivi, relativi alla separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) dell’interesse praticato in concreto con il “tasso soglia” e della commissione di massimo scoperto applicata con la cms soglia (calcolata aumentando della metà la percentuale della cms media indicata nei decreti ministeriali, emanati ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 2008 e compensandosi, quindi, il valore della eventuale eccedenza della cms praticata in concreto, rispetto a quello della cms rientrante nella soglia, con il “margine” eventualmente residuo degli interessi, pari alla differenza tra l’importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati), non essendovi alcuna deduzione relativa alla usurarietà di tale voce di costo, in sé considerata.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: NEI RAPPORTI ANTE 2010 IL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA SI CALCOLA COMPARANDO IL TEG E LA CMS
NEL CONTRATTO DI APERTURA DI CREDITO, IL CLIENTE PUÒ UTILIZZARE PIÙ VOLTE IL CREDITO, RIPRISTINANDONE LA DISPONIBILITÀ EX ART. 1843 CC
Sentenza | Tribunale di Savona, Giudice Fabrizio Pelosi | 01.10.2019 | n.852
USURA BANCARIA: LE SEZIONI UNITE METTONO FINE AL DIBATTITO SULLA RILEVANZA DELLA CMS ANTE 2010
AI FINI DEL RAFFRONTO AL TASSO SOGLIA ANDRÀ CONSIDERATA SOLO L’EVENTUALE ECCEDENZA TRA LA CMS PRATICATA E LA CMS SOGLIA
Sentenza | Cassazione Civile – Sezioni unite, Pres. Mammone – Rel. De Chiara | 20.06.2018 | n.16303
USURA: LA CMS È IRRILEVANTE FINO AL 01.01.2010
VINCOLANTI LE ISTRUZIONI DELLA BANCA D’ITALIA AI FINI DEL CALCOLO DEL TEG
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Tommaso Marvasi | 27.03.2018 | n.6388
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