Procedimento patrocinato dall’Avv. Luca Pederneschi e dal ctp dott.ssa Silvana Mascellaro dello Studio Mascellaro Fanelli, autrice del commento
In relazione all’indeterminatezza della pattuizione di cui alla commissione di massimo scoperto, quest’ultima si ritiene individuata in misura specifica se contenuta nel contratto di conto corrente. La domanda, relativa all’indeterminatezza del regime finanziario utilizzato per il calcolo della rata costante nel contratto di mutuo, deve essere formulata nell’atto di citazione, pena l’inammissibilità perché presentata tardivamente.
Dall’applicazione dei principi previsti in tema di distribuzione dell’onere della prova, spetta all’opposto, attore sostanziale, la dimostrazione dell’intervenuta stipulazione del contratto e dell’effettiva consegna della somma mutuata, mentre compete all’opponente, convenuto sostanziale, la prova del corretto adempimento delle obbligazioni assunte ovvero che l’inadempimento origini da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Cremona, Giudice Daniele Moro, che, con la sentenza n. 245 del 9 giugno 2020, ha precisato, tra l’altro, quattro profili particolarmente interessanti in materia di:
- a) validità della cms;
- b) validità del tasso di interesse effettivo derivante dal piano di ammortamento alla francese (per un mutuo);
- c) sull’onere della prova: nullità della eccezione sollevata in corso di giudizio e non nell’atto di citazione e prova della consegna della somma data a mutuo;
- d) validità del tasso Euribor.
Nel giudizio, nato dall’opposizione ad un decreto ingiuntivo, è stata ritenuta infondata la doglianza della società correntista relativa all’indeterminatezza della pattuizione di cui alla commissione di massimo scoperto. Il Magistrato ha ritenuto sufficiente per la sua validità che nel Documento di sintesi (in specie quelle del 11/4/2006), allegato al contratto di conto corrente si leggesse, testualmente: “massimo scoperto: commissione trimestrale 0,125%”. La c.m.s., pertanto, è stata ritenuta valida, perchè individuata in misura specifica, poiché è calcolata ogni tre mesi ed è pari a 0,125% dell’esposizione debitoria massima concretamente raggiunta dal cliente nell’arco temporale di riferimento.
Altro punto di rilievo della sentenza è la infondatezza della eccezione di indeterminatezza del regime finanziario utilizzato per il calcolo della rata costante nel contratto di mutuo. Tale eccezione, è stata ritenuta tardiva – in quanto non formulata nell’atto di citazione – ed infondata, giacchè il contratto di mutuo indica il procedimento algebrico attraverso il quale è stato determinato il tasso di interesse corrispettivo che la mutuataria si era obbligata a corrispondere alla mutuante. Sul punto, il Tribunale lombardo evidenzia che deve ritenersi pienamente valido un contratto che individui il tasso corrispettivo, non attraverso l’indicazione di una specifica cifra, ma mediante il rinvio ad un parametro oggettivo e determinato ovvero mediante un’operazione matematica che abbia come base tale dato.
Altro elemento di interesse della sentenza, la dichiarata validità del tasso Euribor che le parti hanno legittimamente richiamato in contratto: esso costituisce un idoneo parametro, atteso che l’individuazione del tasso avviene mediante la semplice media matematica dei dati comunicati dai principali istituti bancari europei; ergo il tasso Euribor è facilmente conoscibile dagli interessati, poiché pubblicato in numerosi giornali e siti internet e, soprattutto, è uno e uno soltanto, distinguendosi esclusivamente in relazione all’arco temporale di riferimento. A ciò si aggiunga che le parti hanno espressamente richiamato il piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo, sicché esso, assumendo la natura di clausola negoziale, esclude in radice l’esistenza di una indeterminatezza del tasso corrispettivo pattuito, indeterminatezza, che si ricorda, non è collegata alla difficoltà del calcolo posto alla base dell’individuazione del risultato finale.
Infine, sul tema di distribuzione dell’onere della prova, in merito al credito di cui al negozio di mutuo, il Tribunale ha chiarito che spetta all’opposto, attore sostanziale, la dimostrazione dell’intervenuta stipulazione del contratto e dell’effettiva consegna della somma mutuata, mentre compete all’opponente, convenuto sostanziale, la prova del corretto adempimento delle obbligazioni assunte ovvero che l’inadempimento origini da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
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