Segnalato dall’Avv. Ernesto Capobianco del Foro di Bari
In tema di usura, la cd. commissione di anticipata estinzione, secondo il principio dell’effettività degli oneri eventuali, può essere computata ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia solo ove, oltre ad essere stata promessa, sia stata anche effettivamente applicata, trattandosi di onere eventuale.
Sostenere, infatti, che il tasso soglia ex L. 108/1996 sarebbe superato per effetto dell’inclusione nel TAEG dell’incidenza percentuale della penale per l’estinzione anticipata del mutuo, finisce per postulare una sorta di “tasso sommatoria” fra voci affatto eterogenee per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi e la penale. Gli interessi attengono alla fase “fisiologica” del finanziamento: essi remunerano la Banca per il prestito richiesto dal mutuatario ed hanno un’applicazione certa e predefinita, legata all’erogazione del credito, costituendo, in ultima analisi, il “costo del denaro” per il mutuatario; la penale per estinzione anticipata del mutuo, di contro, costituisce un elemento accidentale del negozio, avendo natura eventuale ed essendo funzionale ad indennizzare il mutuante dei costi collegati al rimborso anticipato del credito.
L’esecuzione sui beni e sui frutti del fondo patrimoniale è consentita, a norma dell’art. 170 cod. civ., soltanto per debiti contratti per fare fronte ad esigenze familiari, sicché in sede di opposizione al pignoramento spetta al debitore provare che il creditore conosceva l’estraneità del credito ai bisogni della famiglia, sia perché i fatti negativi non possono formare oggetto di prova, sia perché esiste una presunzione di inerenza dei debiti ai detti bisogni.
La costituzione del fondo patrimoniale prevista dall’art. 167 cod. civ., così come stabilito dall’art. 162 cod., civ. per tutte le convenzioni matrimoniali, è opponibile ai terzi esclusivamente a partire dalla data dell’annotazione a margine dell’atto di matrimonio nei registri dello strato civile, non potendosi retrodatare la produzione degli effetti alla data di proposizione della domanda di annotazione od anticiparli alla data della trascrizione effettuala ex art. 2647 cod., civ., ed avente l’esclusiva funzione di pubblicità notizia.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Trani, Dott. Ivan Barlafante, con l’ordinanza dell’11.01.2017.
Nel caso considerato, un debitore proponeva opposizione all’esecuzione promossa nei suoi confronti dalla Banca, chiedendone la sospensione ed assumendo, sotto il profilo del fumus boni iuris, l’usurarietà originaria del contratto di mutuo fondiario sottoscritto tra le parti, garantito da ipoteca, nulla rilevando in ordine al profilo del periculum in mora.
La Banca, nel costituirsi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda cautelare di sospensione dell’esecuzione.
Il Tribunale di Trani, in ordine alle contestazioni sollevate da parte ricorrente in punto di usura, preliminarmente, richiamava il principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di usura, la cd. commissione di anticipata estinzione, può essere computata ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia solo ove, oltre ad essere stata promessa, sia stata anche effettivamente applicata, trattandosi di onere eventuale.
Ad avviso del Giudice adito, infatti, sostenere che il tasso soglia ex L. 108/1996 possa risultare superato per effetto dell’inclusione nel TAEG dell’incidenza percentuale della penale per l’estinzione anticipata del mutuo, finirebbe per postulare una sorta di “tasso sommatoria” fra voci affatto eterogenee per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi e la penale: infatti, gli interessi attengono alla fase “fisiologica” del finanziamento, remunerando la Banca per il prestito richiesto dal mutuatario ed hanno un’applicazione certa e predefinita, la penale per estinzione anticipata del mutuo, di contro, costituisce un elemento accidentale del negozio, avente natura meramente eventuale.
Tanto premesso, il Tribunale pugliese rilevava che il tasso moratorio concretamente applicato, non superava il tasso soglia e che, inoltre, la Banca si era legittimamente avvalsa della clausola risolutiva espressa, essendosi verificati i presupposti previsti dal contratto.
In ordine alla eccezione relativa alla presunta illegittimità della procedura espropriativa per sussistenza di fondo patrimoniale, il Giudice, ribadito che l’esecuzione sui beni e sui frutti del fondo patrimoniale è consentita, a norma dell’art. 170 cod. civ., soltanto per debiti contratti per fare fronte ad esigenze familiari, sicché in sede di opposizione al pignoramento spetta al debitore provare che il creditore conosceva l’estraneità del credito ai bisogni della famiglia, sia perché i fatti negativi non possono formare oggetto di prova, sia perché esiste una presunzione di inerenza dei debiti ai detti bisogni, specificava, tuttavia, che la costituzione del fondo patrimoniale prevista dall’art. 167 cod. civ., così come stabilito dall’art. 162 cod. civ. per tutte le convenzioni matrimoniali, è opponibile ai terzi esclusivamente a partire dalla data dell’annotazione a margine dell’atto di matrimonio nei registri dello strato civile, non potendosi retrodatare la produzione degli effetti alla data di proposizione della domanda di annotazione od anticiparli alla data della trascrizione effettuala ex art. 2647 cod., civ., ed avente l’esclusiva funzione di pubblicità notizia.
All’uopo, premesso, dunque, che, nel caso di specie, il fondo patrimoniale era stato costituito in data successiva rispetto al maturare della debitoria dell’esecutato, avente origine dall’attività imprenditoriale posta a fondamento e sostentamento della famiglia, ancorché non esclusiva e che, mai, il debitore esecutato aveva contestato la sua posizione debitoria nei confronti della Banca, il Giudicante dichiarava, in relazione alla verosimile infondatezza dei motivi di opposizione, l’insussistenza dei gravi motivi, richiesti dalla legge, ai fini della sospensione dell’esecuzione.
Sulla base di quanto esposto, il Tribunale di Trani rigettava la domanda di sospensione, assegnando un termine alle parti per l’eventuale introduzione del giudizio di merito e condannando parte ricorrente alla rifusione, in favore della Banca, delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia si seguenti contributi pubblicati i Rivista:
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Sentenza | Tribunale di Roma, dott. Vittorio Carlomagno | 16.06.2016 | n.12284
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