La commissione di estinzione anticipata, inserita nell’ambito di un contratto di finanziamento, non assume rilevanza ai fini della verifica dell’usura.
Si ribadisce l’impossibilità di cumulare la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori. La prima costituisce, infatti, una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore (mutuante) e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di sciogliersi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio. I secondi, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi.
A ben vedere, pertanto, proprio la natura di penale per recesso della commissione di estinzione anticipata comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Catanzaro, Giudice Alessandra Petrolo, con la sentenza n. 1621 del 10 ottobre 2023, con la quale sono state rigettate le domande attoree volte all’accertamento della invalidità del contratto di finanziamento chirografario intercorso con la Banca, a causa in particolare dell’applicazione di tassi d’interesse oltre la soglia.
Il Tribunale, specificato che la commissione di estinzione anticipata non era cumulabile con gli interessi moratori, ha evidenziato che il tasso soglia usurario non era stato superato, come già specificato anche dalla CTU.
Pertanto, le domande di parte attrice sono state rigettate e la medesima condannata alle spese di lite in favore della banca convenuta.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rimanda ai seguenti contenuti pubblicati in Rivista:
USURA BANCARIA: LA CASSAZIONE CONFERMA L’IRRILEVANZA DELLA PENALE DI ESTINZIONE ANTICIPATA
NON È UNA REMUNERAZIONE MA AL CONTRARIO IL CORRISPETTIVO PER SCIOGLIERSI DALL’IMPEGNO
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. Vivaldi Roberta – Rel. Porreca Paolo | 07.03.2022 | n.7352
ESTINZIONE ANTICIPATA: LA PENALE NON RIENTRA NELLA VERIFICA DELL’USURA
ESSA HA UNA FUNZIONE CORRISPETTIVA DI TALE FACOLTÀ
Sentenza | Corte d’Appello di Bologna, Pres. De Cristofaro, Rel. Velotti | 23.03.2021 | n.1116
USURA: LA COMMISSIONE DI ANTICIPATA ESTINZIONE DEL MUTUO NON VA CONSIDERATA AI FINI DEL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA
È ESBORSO CONSEGUENTE ALL’ESERCIZIO DEL DIRITTO POTESTATIVO DEL MUTUATARIO DI ESTINGUERE IL DEBITO PRIMA DELLA SUA NATURALE SCADENZA
Sentenza | Tribunale di Cosenza, Giudice Carmen Misasi | 07.01.2020 | n.35
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