Non è dirimente, per sconfessare la tesi contraria al cumulo, la recente ordinanza n. 23192/17 del 4.10.2017 della sesta sezione civile della Cassazione, la cui motivazione non convince affatto, in quanto scarna e poco articolata, tale da non sufficientemente chiarire se la Corte abbia voluto censurare la motivazione del Giudice di merito per non aver considerato l’eventuale usurarietà riguardo ai soli interessi moratori o, diversamente, a quelli corrispettivi cumulati con quelli moratori.
L’ontologica diversità di funzione degli interessi corrispettivi e di mora non consente di procedere al cumulo finalizzato a stabilire il valore del cd. tasso soglia ex legge 108, perché così facendo si perverrebbe all’assurdo di ritenere automaticamente nulle tutte le clausole contrattuali che, pur potendo fissare il tasso dell’interesse corrispettivo per il periodo di ammortamento entro il limite del tasso soglia stabilito per legge, non potrebbero neppure applicare, nel caso di ritardato pagamento, gli interessi moratori al tasso legale che l’art. 1224 c.c. stabilisce di diritto, perché anche in questo caso, seguendo il criterio del cumulo, si arriverebbe sempre al superamento del fatidico limite del tasso soglia.
La stessa Banca d’Italia nelle sue rilevazioni trimestrali dei tassi medi non ha volutamente incluso nel TEGM gli interessi di mora, oggetto di separata rilevazione, a conferma che i due tassi non possono essere e non vanno sommati.
Questi i principi di diritto espressi dal Tribunale di Velletri, Pres. Dott. Marcello Buscema con la sentenza n. 3136 resa in data 08.11.2017.
Nella vicenda processuale esaminata, dei mutuatari convenivano in giudizio la Banca mutuante deducendo la pattuizione di interessi in misura tale per cui dalla loro sommatoria sarebbe derivato il superamento della soglia usura vigente alla data di stipula del contratto, agendo per ottenere la restituzione delle somme così indebitamente versate.
Si costituiva in giudizio la Banca convenuta, contestando in toto le argomentazioni di parte attrice.
Sul punto il Tribunale, pur consapevole del contrasto interpretativo esistente in merito all’ opportunità di considerare cumulativamente gli interessi corrispettivi e di mora, tema affrontato peraltro dalla recente ordinanza n. 23192 resa dalla della Cassazione il 4.10.2017 (http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-bancaria-interessi-corrispettivi-moratori-si-cumulano ), ha ritenuto di dover aderire alla tesi che sostiene il divieto del cumulo, e ciò sulla base di molteplici considerazioni.
In particolare, a parere del Giudice, ad impedire una considerazione cumulativa delle due categorie di interessi, osta in primis la loro ontologica diversità di funzione, la quale esclude in radice la possibilità di procedere al cumulo finalizzato a stabilire il valore del cd. tasso soglia, perché così facendo si giungerebbe all’ assurda conseguenza di ritenere automaticamente nulle tutte le clausole contrattuali che, pur fissando il tasso dell’interesse corrispettivo al limite del tasso soglia stabilito per legge prevedano, nel caso di ritardato pagamento, la corresponsione degli interessi moratori al tasso legale stabilito ex art 1224 c.c. perché anche in questo caso, seguendo il criterio del cumulo, si addiverrebbe sempre al superamento della soglia usura.
Ancora, altro argomento valevole ad escludere la cumulabilità delle due tipologie di interessi è quello per cui la stessa Banca d’Italia nelle sue rilevazioni trimestrali dei tassi medi ha volutamente escluso dal calcolo del TEGM gli interessi di mora, oggetto di separata rilevazione, a conferma che i due tassi non possono essere e non vanno sommati.
A voler accreditare la tesi del cumulo, inoltre, si perverrebbe, in maniera del tutto illogica, a premiare il debitore moroso, tendenzialmente proteso ad aggravare sempre di più il ritardo nel pagamento della rata di mutuo, nella presunta consapevolezza di rimanere impunito.
A nulla vale poi, ad opinione del giudicante, richiamare la sentenza n. 350/2013 delle Sezioni Unite della Cassazione la quale si limita ad affermare che anche la pattuizione riguardante gli interessi moratori deve essere rispettosa del criterio di predeterminazione del tasso soglia a presidio del rischio di usura, senza però avallare in alcun modo la tesi del cumulo; né tanto mento valenza dirimente assume la richiamata ordinanza 23192/2017 della medesima Corte, dalla cui scarna motivazione non è agevole comprendere se si sia inteso censurare il non aver considerato l’eventuale usurarietà riguardo ai soli interessi moratori o, diversamente, a quelli corrispettivi cumulati con quelli moratori.
Ciò posto, e considerata anche la presenza in contratto di una cd. clausola di salvaguardia, il Tribunale ha respinto integralmente la domanda attrice, compensando le spese di lite in ragione del contrasto giurisprudenziale esistente sul punto.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: NON PUÒ SOSTENERSI LA TESI DELLA SOMMATORIA TASSI IN VIRTÙ DELLA DECISIONE CASS. CIV. 23192/2017
I TASSI VANO CONFRONTATI CIASCUNO SINGOLARMENTE RISPETTO AL TASSO SOGLIA
Sentenza | Tribunale di Sulmona, Giudice Daniele Sodani | 30.10.2017 | n.384
USURA BANCARIA: interessi corrispettivi e moratori si cumulano?
Il (non) dictum della Cassazione e le incertezze dell’interprete
Ordinanza | Cassazione Civile, sez. VI – Presidente Scaldaferri – Relatore Ferro | 04.10.2017 | n.23192
USURA: INTERESSI CORRISPETTIVI E MORATORI NON VANNO SOMMATI
IN CASO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO LA CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI GIÀ MATURATI È PIENAMENTE LEGITTIMA
Sentenza | Corte d’Appello di Milano, Pres. Rel. Mesiano | 23.05.2017 | n.2195
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