In tema di accertamento del carattere usurario degli interessi di mora sul contratto di mutuo, la disciplina volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell’ambito del Tasso effettivo globale medio non preclude, però, l’applicazione dei decreti ministeriali di cui alla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali.
Nello specifico, in tale ipotesi, il tasso-soglia sarà dato dal T.E.G.M., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l’aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal citato art. 2, comma 4.
Laddove, invece, i decreti ministeriali non rechino l’indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.E.G.M. così come rilevato nei suddetti decreti.
Nel caso in cui il tasso sia considerato oltre soglia, discende l’applicazione dell’art. 1815 c.c., comma 2 e gli interessi moratori non sono dovuti nella misura usuraria pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in virtù dell’art. 1224 c.c., comma 1; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, comma 2, lett. f) e art. 36, comma 1, essendo rimessa all’interessato la scelta di far valere l’uno o l’altro rimedio.
Per la complessità della questione, in occasione di un ricorso proposto da una società mutuataria tenuta a pagare interessi ritenuti usurari, la Suprema Corte rinvia la questione in pubblica udienza con ordinanza interlocutoria n. 38555 del 06.12.2021.
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