In tema di contratti bancari, la disciplina antiusura, volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell’ambito del Tasso effettivo globale medio (T.E.G.M.) non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali di cui all’articolo 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali.
In particolare, per i contratti conclusi dal 10 aprile 2003 (data di entrata in vigore del decreto ministeriale 25 marzo 2003) al 30 giugno 2011, il tasso-soglia di mora si determina sommando al Tasso effettivo globale medio (T.E.G.M.) il valore del 2,1% (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50 per cento ex articolo 2, comma 4, legge n. 108 del 1996, pro tempore vigente, secondo la seguente formula: (T.E.G.M. + 2,1) x 1,5”.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Alessandria, Giudice Michele Delli Paoli, con la sentenza n. 404 del 9 maggio 2023.
Nel caso di specie, essendo stato il contratto stipulato nel settembre 2008, l’individuazione del tasso soglia per gli interessi moratori doveva essere pari a (TEGM +2,1) x 1,5 e quindi in concreto pari a 6,30 (come si evinceva dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze settembre 2008 prodotto dalla stessa parte attrice sub doc. 5 il quale enunciava il TEGM per i mutui per il periodo di riferimento) + 2,1 x 1,5 = 12,60%; pertanto il tasso di mora contrattualizzato pari al 9,069 % è stato ritenuto inferiore a quello soglia di giurisprudenziale creazione (sulla base però di parametri normativi).
La domanda attorea, volta al rilievo della illegittimità dei tassi di interesse applicati al contratto di mutuo fondiario in quanto usurari, è stata quindi disattesa, con condanna alle spese di lite in favore della banca convenuta.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
TALE ONERE NON PUÒ ESSERE SUPERATO CON LA PRODUZIONE DI DOCUMENTI EQUIPOLLENTI, COME I COMUNICATI STAMPA BANCA D’ITALIA
Sentenza | Tribunale di Castrovillari, Giudice Matteo Prato | 11.09.2019 | n.651
IN ASSENZA DI UNA PREVISIONE LEGISLATIVA E PER EVITARE IL CONFRONTO TRA GRANDEZZE DISOMOGENEE
Sentenza | Tribunale di Pescara, Cleonice Gabriella Cordisco | 05.02.2020 | n.112
LE SINGOLE VOCI ASSOLVONO A FUNZIONI DISTINTE
Sentenza | Tribunale di Ancona, Giudice Maria Teresa Danieli | 21.03.2022 | n.416
USURA: PUÒ CONFIGURARSI ANCHE CON RIFERIMENTO AGLI INTERESSI DI MORA
IL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA NON SI DEVE PARAMETRARE A QUELLO INDIVIDUATO PER GLI INTERESSI CORRISPETTIVI
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Frasca – Rel. Sestini | 16.05.2022 | n.15505
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