Segnalata dall’avv. Alberto Ferioli del foro di Reggio Emilia
La formula della Banca d’Italia deve ritenersi l’unica applicabile per pervenire a risultati attendibili ed omogenei, ciò in quanto il tasso soglia viene determinato con decreto ministeriale trimestrale sulla base delle rilevazioni dalla stessa operate, che individuano i tassi medi applicati per operazioni omogenee basandosi sulle proprie Istruzioni, individuano quali sono gli oneri connessi all’erogazione del credito rilevanti.
Conteggiare il TEG contrattuale sulla base di criteri difformi condurrebbe a risultati distorti e non oggettivamente comparabili.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Ferrara, Dott.ssa Caterina Arcani con la sentenza n. 1123 del 13.12.2016.
Nel caso di specie una società e due correntisti convenivano in giudizio la banca lamentando la violazione della disciplina antiusura, sia in termini di usura oggettiva che soggettiva, oltre all’indebita applicazione dei giorni valuta, della CMS ed alla violazione della disciplina in tema di anatocismo, chiedendo quindi la rideterminazione delle ragioni di dare-avere con condanna della convenuta alla restituzione delle somme ingiustamente addebitate.
Si costituiva in giudizio la Banca chiedendo il rigetto delle domande attoree.
La causa veniva istruita mediante CTU il quale rilevava che i rapporti contestati erano sati accesi entrambi in data successiva alla delibera CICR del 9.2.00 ed era stato applicato il criterio della capitalizzazione trimestrale reciproca degli interessi debitori e creditori, non apparendo quindi fondata la censura relativa alla ritenuta violazione della disciplina in tema di anatocismo.
Con riguardo alla censura relativa al superamento del tasso soglia dell’usura, il Tribunale ha rilevato che applicando la formula della Banca d’Italia non venivano riscontrati superamenti del tasso soglia e che tale formula costituisce l’unica utilizzabile per acquisire risultati attendibili ed omogenei, in quanto conteggiare il TEG contrattuale sulla base di criteri difformi condurrebbe a risultati distorti e non oggettivamente comparabili.
In ragione dei suesposti rilievi e rilevata la mancanza di adeguata prova in relazione sia all’asserita usura soggettiva, sia in merito alle ulteriori doglianze attoree riguardo alle condizioni applicate, il Tribunale ha rigettato la domanda degli attori, condannandoli in solido a rifondere alla convenuta le spese di lite e di CTU.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: LA VERIFICA DEVE ESSERE CONDOTTA NEL RISPETTO DELLE ISTRUZIONI DELLA BANCA D’ITALIA
LA FORMULA DA UTILIZZARE PER DETERMINARE IL TASSO PRATICATO DEVE COINCIDERE CON QUELLA USATA PER IL TASSO MEDIO
Sentenza | Tribunale di Monza, Dott.ssa Binetti Chiara | 20.07.2016 | n.2205
USURA: LA VERIFICA SI FONDA SU DATI OMOGENEI
LEGITTIMA L’ESCLUSIONE DELLA CMS PER I RAPPORTI ANTE 2010
Sentenza | Tribunale di Monza, dott. Carlo Albanese | 02-12-2015
USURA: TASSO SOGLIA DEI D.M. INUTILIZZABILE PER I MORATORI
IL CONFRONTO VA CONDOTTO SOLO SU DATI OMOGENEI
Ordinanza | Tribunale di Trieste, dott.ssa Giulia Spadaro | 23-09-2015 | n.695
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