Gli interessi convenzionali pattuiti prima dell’entrata in vigore della L. 108/96 sono dovuti e non devono essere ricondotti nel limite massimo del tasso soglia.
La norma che prevede la nullità dei patti contrattuali, i quali fissano la misura in tassi così elevati da raggiungere la soglia dell’usura (introdotta con la L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 4), non è retroattiva, e pertanto, in relazione ai contratti conclusi prima dell’entrata in vigore, non influisce sulla validità delle clausole dei contratti stessi.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, sez. prima, Pres. Forte – Rel. Nazzicone, con la sentenza n. 6923 dell’08.04.2016.
Nella fattispecie in esame, la Corte d’Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese, condannava in solido i debitori al pagamento di un importo relativo allo sconto di dieci titoli insoluti e protestati, con gli interessi convenzionali confermando, quanto all’insoluto di altri due titoli; l’impugnata sentenza.
La Corte territoriale osservava, in particolare, che la somma risultante quale saldo passivo di conto corrente non fosse dovuta dal correntista, non costituendo gli estratti conto prodotti prova idonea dell’esistenza del credito della Banca ed avendo quest’ultima applicato interessi convenzionali nella misura “sulla piazza“, in virtù di una clausola nulla, nonché l’indebita capitalizzazione trimestrale degli stessi.
Avverso la decisione del Giudice di seconde cure, il creditore proponeva ricorso per Cassazione, deducendo la violazione o falsa applicazione degli artt. 1284, 1322, 1341, 1418 e 1421 c.c., oltre al vizio di motivazione, per avere la Corte del merito errato nel ritenere nulla la clausola sugli interessi convenzionali, posto che la lettera-contratto li indicava chiaramente come pari al 21%, e che, inoltre, il D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117, nel prevedere la nullità delle clausole di rinvio agli usi, non è dotato di efficacia retroattiva; quanto agli interessi anatocistici, il creditore lamentava il fatto che, ai sensi dell’art. 1283 c.c., dovessero essere calcolati su base annuale.
Il debitore proponeva ricorso incidentale con il quale denunciava la violazione degli artt. 1421 c.c. e 1815 c.c., comma 2, per avere la Corte territoriale ritenuto dovuti gli interessi convenzionali e non averli ricondotti al c.d. tasso soglia.
La Corte adita respingeva il ricorso principale in ragione della mancata esplicitazione del quesito di diritto e del momento di sintesi, elementi costituenti condizioni di ammissibilità dei ricorsi proposti avverso sentenze e provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 (data di entrata in vigore del menzionato decreto), e fino al 4 luglio 2009, data dalla quale opera la successiva abrogazione della norma, disposta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47.
Gli ermellini, nel valutare il ricorso incidentale, ne dichiaravano l’infondatezza, alla luce del principio pacifico nella giurisprudenza di merito e di legittimità secondo cui la norma che prevede la nullità dei patti contrattuali i quali fissano la misura in tassi così elevati da raggiungere la soglia dell’usura (introdotta con la L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 4), non è retroattiva, e pertanto, in relazione ai contratti conclusi prima dell’entrata in vigore, non influisce sulla validità delle clausole dei contratti stessi, non operando, perciò, quando il rapporto giuridico si sia esaurito.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: INAPPLICABILE LA LEGGE 108/96 ALLE PATTUIZIONI PRECEDENTI LA SUA ENTRATA IN VIGORE
L’ACCERTAMENTO VA CONDOTTO RISPETTO AL MOMENTO DELLA PATTUIZIONE E NON DELLA DAZIONE
Sentenza, Cassazione Civile, sez. prima, Pres. Forte – Rel. De Chiara 19-01-2016 n.801
USURA BANCARIA: EFFICACIA IRRETROATTIVA DELLA LEGGE ANTI-USURA
LA LEGGE 108/1996 NON SI APPLICA AI RAPPORTI CONTRATTUALI CONCLUSI O RISOLTI PRIMA DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE
Sentenza | Cassazione civile, sezione terza | 07-02-2014 | n.2821
Sentenza | Corte di Cassazione, sezione prima | 25-09-2013 | n.21885
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