Provvedimento segnalato dall’Avv. Antonio Sansonetti del Foro di Lecce
Nei rapporti bancari, anche gli interessi convenzionali di mora, al pari di quelli corrispettivi, sono soggetti all’applicazione della normativa antiusura, con la conseguenza che, laddove la loro misura oltrepassi il c.d. “tasso soglia” previsto dall’art. 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, si configura la cosiddetta usura c. d. “oggettiva” che determina la nullità della clausola ai sensi dell’art. 1815, secondo comma, cod. civ.
Per gli interessi convenzionali di mora la soglia va determinata con la maggiorazione del 2,1% rilevata dalla Banca d’Italia nel 2002.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Lecce, Giudice Giancarlo Maggiore, con la sentenza n. 905 del 30 marzo 2020, resa in tema di maggiorazione di 2,1% dei tassi di interesse di mora.
Il caso di specie fa riferimento ad un’opposizione all’esecuzione avente ad oggetto due mutui, uno stipulato nel 1999, l’altro nel 2005. Per entrambi, volendo procedere alla sommatoria tout court degli interessi convenzionali e di mora, emergerebbe un’usura genetica. Il CTU ha poi rilevato come nel corso del rapporto, nel momento in cui il mutuatario è andato in mora, la banca ha applicato tassi di mora oltre soglia usura.
Tuttavia il Giudice dell’opposizione ha ritenuto di voler seguire l’orientamento della più recente sentenza della Suprema Corte (la pronuncia n. 26286 del 17 ottobre 2019) e quindi, applicando la maggiorazione del 2,1%, i tassi convenuti non sono oltre soglia, ritenendo di conseguenza irrilevante l’usura sopravvenuta.
Infatti la Corte di Cassazione ha ritenuto necessario verificare la legittimità del tasso di mora convenuto tra le parti avendo riguardo al “tasso soglia” inclusivo della maggiorazione (espressa in “soglia”) del 2,1% rilevata dalla Banca d’Italia nel 2002.
Un orientamento seguito dall’odierno Giudicante, in virtù della innegabile differenza di struttura e funzione degli interessi moratori rispetto agli interessi corrispettivi. Ne deriva che, dovendosi aggiungere ai tassi convenuti rispettivamente dell’6,1612% e del 5,1333% la misura del 2,1%, si perviene al risultato dell’8,2612% e del 7,2333%, come tali inferiori ai tassi soglia di periodo rispettivamente dell’8,70% e del 5,79% già ricordati.
Mentre con l’ordinanza n.27442 del 30.10.2018 la Suprema Corte aveva statuito che nessuna maggiorazione potesse essere apportata al “tasso soglia” onde verificare la legittimità del saggio moratorio, sancendo pertanto la inconferenza delle istruzioni della Banca d’Italia che, nel 2002, avevano affermato la necessità di maggiorare del 2,1% il tasso soglia pattuito per gli interessi corrispettivi, con la recente sentenza n. 26826 del 17 ottobre 2019 la medesima Cassazione ha ritenuto necessario verificare la legittimità del tasso di mora convenuto tra le parti avendo riguardo al “tasso soglia” inclusivo della maggiorazione (espressa in “soglia”) del 2,1% rilevata dalla Banca d’Italia nel 2002, come del resto ricordato dalla stessa opponente.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA-INTERESSI MORATORI: I QUATTRO PRINCIPI ESPRESSI DALLA CORTE DI CASSAZIONE1.Cumulo interessi e corrispettivi; 2.criterio di calcolo della soglia; 3.Riduzione ad aequitatem; 4. Clausola di salvaguardia
Sentenza | Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Vivaldi – Rel. D’Arrigo | 17.10.2019 | n.26286
USURA INTERESSI DI MORA: IL TASSO SOGLIA SI CALCOLA APPLICANDO LA MAGGIORAZIONE DEL 2,1%
Gli interessi moratori vanno tenuti distinti dagli interessi corrispettivi
Sentenza | Tribunale di Siracusa, Giudice Vincenzo Cefalo | 12.12.2019 | n.2248
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