Ai fini del calcolo della soglia di “mora usura” il confronto deve essere operato tra dati omogenei.
È erroneo un raffronto effettuato tra il “tasso di mora medio soglia usura” con un dato diverso ovvero con il “tasso corrispettivo medio soglia usura.
La deduzione attorea per cui le spese di istruttoria, quelle di accollo, per rinnovo ipoteca, per cancellazione ipoteca, inciderebbero sul tasso applicato al mutuo è da considerarsi frutto di un errore metodologico non potendo sommare questa percentuale di spesa con i tassi originari pattuiti al solo fine di dimostrare il superamento della soglia.
Questi i principi ribaditi con fermezza dal Tribunale di Padova, in persona del Giudice dott. Giorgio Bertola, nella sentenza del 27.04.2016, n. 1320, con la quale veniva rigettata la domanda formulata da due mutuatari nei confronti dell’istituto di credito mutuante.
In particolare – come, ormai, nella maggioranza delle controversie in materia bancaria – gli attori rilevavano e denunciavano l’applicazione di tassi di interesse, corrispettivi e moratori, ben oltre il tasso soglia usura fissato per la categoria dei mutui a tasso variabile, ricorrendo, però, a metodologie di calcolo valutate come piuttosto “creative” dal giudice adito.
Ed invero, nella pronuncia in esame, il giudicante ha smentito la tesi attorea sotto molteplici profili.
Innanzitutto, ha dimostrato come già il semplice confronto del tasso corrispettivo applicato al mutuo (3%) con quello “MEDIO SOGLIA USURA” indicato nel D.M. di riferimento (5,79%), fosse di per sé sufficiente ad escludere l’usurarietà del mutuo.
Se a ciò si aggiunge che al medesimo risultato si perviene anche con il diverso raffronto tra il tasso moratorio (5,50%) ed il “TASSO MORA SOGLIA USURA” (8,94%) – ottenuto, secondo le indicazioni della Banca d’Italia, aggiungendo un coefficiente pari al 2,10% alla soglia usura rilevata – l’infondatezza della domanda attorea non può che essere manifesta.
In secondo luogo, senza soffermarsi sulla erroneità della sommatoria dei tassi corrispettivo e moratorio, il giudicante ha altresì illustrato come, pur volendo ricorrere a tale opinabile metodologia di calcolo, il superamento della soglia usura non potesse essere in alcun modo sostenuto (5,50% + 3% = 8,50% < 8,94%).
Sottolineate, così, le palesi carenze della domanda proposta, il Tribunale ha proseguito confutando le ulteriori argomentazioni di parte attrice, per la quale il presunto superamento della soglia di usurarietà si sarebbe verificato anche per l’applicazione di spese di istruttoria, accollo, rinnovo e cancellazione ipoteca.
Più precisamente, i suddetti oneri (ammontanti ad € 432,00) avrebbero inciso nella misura dello 0,1728% sul concesso finanziamento di € 250.000,00.
Calcolo, a parere del giudicante, non solo esclusivamente teso a “raccogliere un po’ di spese per trasformarle in una percentuale da sommare ai tassi pattuiti per provare a far sforare la soglia”, ma soprattutto errato.
Infatti, pur volendone ammettere la meritevolezza, non può prescindersi dalla durata venticinquennale del mutuo che, ovviamente, determina un netto abbassamento della percentuale allo 0,0032% ed una pressoché impercettibile incidenza per la verifica della soglia usura.
Infine, con altrettanta severità, il Tribunale respinge la tesi di parte attrice, secondo la quale se il rimborso del mutuo fosse avvenuto in un’unica soluzione alla scadenza dei 25 anni, anziché ratealmente, il tasso effettivo sarebbe stato pari al 12,95%.
Sul punto, il giudice ha affermato: “non si comprende come gli attori possano pensare, per dimostrare la usurarietà dei tassi concordati, che la banca attenda venticinque anni di mora prima di invocare la risoluzione del rapporto. In ogni caso, quella deduzione è una ipotesi, perché il mutuo non prevede la possibilità per gli attori di omettere il pagamento del mutuo per venticinque anni e pagare tutto in un’unica soluzione alla fine, così che anche solo perdere tempo e risorse per incaricare il dott.(omissis) della società (omissis), presentato come un esperto del settore bancario, che si spenda in calcoli di questo tipo appare un costoso fuor di luogo che serve solo a far meglio comprendere la manifesta infondatezza della impostazione della causa visto che per sostenere l’usura del rapporto si deve arrivare a dedurre che la soglia sarebbe superata se un mutuo venticinquennale fosse rimborsato in un’unica soluzione alla fine del rapporto”.
Per altri precedenti si veda:
USURA: INTERESSI MORATORI IRRILEVANTI AI FINI DELL’USURA OGGETTIVA
MANCA UN TERMINE DI RAFFRONTO CHE SIA COERENTE COL DATO DA RAFFRONTARE
Sentenza Tribunale di Milano, dott. Francesco Ferrari 28-04-2016 n. 5279
USURA: ESCLUSO IL CUMULO DI INTERESSI MORATORI E CORRISPETTIVI
IN CASO DI INADEMPIMENTO, IL TASSO MORATORIO SI SOSTITUISCE AL TASSO CORRISPETTIVO
Sentenza Tribunale di Como, Dott. Alessandro Petronzi 20-04-2016
USURA: INAMMISSIBILE LA SOMMATORIA DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI E MORATORI
L’INVALIDITÀ DELLA CLAUSOLA DEGLI INTERESSI MORATORI USURARI NON SI ESTENDE AI CORRISPETTIVI
Sentenza Tribunale di Verona, dott. Vittorio Carlo Aliprandi 31-03-2016 n. 805
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