Sul punto del calcolo della soglia di mora usura va rilevato e ribadito che nella giurisprudenza si sta affermando il principio per cui per confrontare il tasso di mora, che non viene rilevato dai decreti trimestrali ministeriali, si debba operare un aumento per la mora media rilevata dalla Banca d’Italia con un delta del 2,10%.
E’ vero che nessuna norma o nessuna fonte secondaria prevede l’obbligo di operare tale maggiorazione, tuttavia tale maggiorazione va applicata per sopperire a quello che è evidentemente un vuoto, ovvero la mancata rilevazione trimestrale dei tassi medi di mora.
Qualora risultassero usurari gli interessi moratori, la nullità della clausola illegittima non si estenderebbe alla clausola relativa ai corrispettivi.
Questo sono i principi espressi dal Tribunale di Padova, Dott. Giorgio Bertola, con la sentenza del 27.04.2016.
E’ accaduto che i mutuatari citavano in giudizio una Banca, deducendo, in riferimento ad un contratto di mutuo stipulato in regolare ammortamento, l’applicazione di un tasso usurario, conseguenza della somma tra tasso corrispettivo, tasso moratorio e spese varie.
La Banca si costituiva eccependo la nullità della citazione e chiedendo in ogni caso il rigetto delle domande.
La causa veniva introitata a sentenza senza attività istruttoria.
Il Giudice rilevava, in primo luogo, la tardiva e dunque illegittima introduzione da parte degli attori, solo nella memoria integrativa depositata, di una nuova deduzione in fatto, avente ad oggetto l’asserita applicazione di interessi anatocistici da parte dell’Istituto di credito.
In secondo luogo, escludeva che nel caso di specie fossero stati applicati tassi moratori e corrispettivi usurari, affermando il principio per cui l’eventuale usurarietà degli interessi moratori non avrebbe, comunque, inficiato la validità dei corrispettivi.
In terzo luogo, confutava la correttezza del metodo di calcolo delle spese di mutuo operato, ben osservando contrariamente a quanto sostenuto dagli attori secondo i quali i tassi sarebbero stati usurari esponendo una serie di spese che avrebbero inciso per un valore complessivo pari al 1,89664493% , il giudice rilevava che la predetta percentuale veniva calcolata dimenticando che il mutuo a cui vengono applicate quelle spese esposte non ha una durata annuale bensì trentennale perché per ottenere quella percentuale esposta bisognerebbe che il mutuo da euro 138.000 euro fosse da rimborsare in 12 mesi per cui la stessa avrebbe avuto l’incidenza ridotta del 0,063%.
Sulla base di tali argomentazioni la domanda veniva rigettata con condanna dei mutuatari al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materie, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: L’USURARIETÀ DEGLI INTERESSI MORATORI NON TRAVOLGE LA VALIDITÀ DEI CORRISPETTIVI
LA “SENTENZA 350” NON HA INDICATO GLI EFFETTI DELL’USURARIETÀ DEL TASSO DI MORA
Sentenza Tribunale di Venezia, dott.ssa Gabriella Zanon 15-10-2014 n.216
USURA: LA NULLITÀ PARZIALE DEI MORATORI EX ART. 1419 C.C. NON SI ESTENDE AI CORRISPETTIVI
IL PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DEGLI ATTI GIURIDICI UNITAMENTE ALL’ART. 1224, CC LASCIA INTATTA L’OPERATIVITÀ DEI CORRISPETTIVI
Ordinanza Tribunale di Taranto, dott. Claudio Casarano 17-10-2014
USURA: DOVUTI I CORRISPETTIVI ANCHE SE I MORATORI SONO USURARI
L’ACCERTAMENTO EX LEGE 108/96 VA CONDOTTO AUTONOMAMENTE RISPETTO ALLE DUE CATEGORIE DI INTERESSI
Sentenza Tribunale di Vasto, dott.ssa Michelina Iannetta 09-12-2015 n.468
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