Al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell’atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge.
La nullità della convenzione riguardante gli interessi di mora, stabiliti in misura superiore al tasso soglia di cui all’art. 2 della I. n. 108 del 1996, non si estende alla pattuizione concernente gli interessi corrispettivi in quanto, pur avendo entrambi l’analoga funzione di remunerare chi ha prestato il denaro, i due interessi non coesistono nell’attuazione del rapporto, ma si succedono, sostituendosi gli uni agli altri dopo la scadenza del termine di restituzione della somma, e vanno considerati, anche in caso di inadempimento, come autonomi e non cumulabili ai fini del calcolo del loro ammontare, ha espressamente escluso la comunicabilità della eventuale nullità degli interessi moratori a quelli corrispettivi, con la conseguente non applicazione della sanzione della gratuità del mutuo di cui all’art. 1815 II c.c..
Questi i principi affermati dal Tribunale di Ivrea, Giudice Alessandro Petronzi, con la sentenza n. 906 del 7 dicembre 2020.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
REVOCATORIA ORDINARIA: l’atto gratuito successivo al sorgere del credito è suscettibile dell’azione ex art. 2901 c.c.
Non occorre il consilium fraudis in quanto è sufficiente il solo eventus damni
Sentenza | Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua | 25.06.2020 | n.1993
REVOCATORIA: la donazione dei beni immobili del fideiussore al proprio genitore
Presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità
Sentenza | Tribunale di Lanciano, Giudice Maria Rosaria Boncompagni | 03.06.2020 | n.124
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