Se il superamento del tasso soglia in concreto riguarda solo gli interessi moratori, la nullità ex art. 1815 comma 2 c.c. colpisce unicamente la clausola concernente i medesimi interessi moratori, senza intaccare l’obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi convenzionalmente fissati al di sotto della soglia.
L’usurarietà degli interessi moratori travolge solo gli interessi moratori stessi, non anche gli interessi corrispettivi legittimamente pattuiti.
La maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali in assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Pescara, Giudice Federico Ria, con la sentenza n. 1943 del 31.12.2018.
Nel caso in esame un mutuatario conveniva in giudizio una banca, con la quale aveva sottoscritto un contratto di mutuo, eccependo l’usurarietà dei tassi pattuiti, al fine di ottenere la gratuità del mutuo de quo.
Si costituiva in giudizio la banca, la quale chiedeva il rigetto delle domande in quanto infondate sia in fatto che in diritto.
Il Tribunale adito ha rilevato che, come da perizia disposta da Ctp, il tasso corrispettivo era stato fissato nella misura del 3,65% e che quello moratorio prevedeva l’applicazione della maggiorazione di tre punti percentuali, pari dunque alla misura del 6,63%, pertanto, ampiamente sotto la soglia usura fissata a 6,36%.
Il Giudicante ha ritenuto doveroso precisare che nel caso in cui il superamento del tasso soglia in concreto riguarda solo gli interessi moratori, la nullità ex art. 1815 comma 2 c.c. colpisce unicamente la clausola concernente i medesimi interessi moratori, senza intaccare l’obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi convenzionalmente fissati al di sotto della soglia.
Tanto premesso, il Giudice ha esplicitamente disatteso l’obiter contenuto nella decisione nr. 27442/18, in quanto l’usurarietà degli interessi moratori travolge solo gli interessi moratori stessi, non anche gli interessi corrispettivi legittimamente pattuiti, non comportando, pertanto, la gratuità del mutuo.
Orbene, il Tribunale adito ha, inoltre, specificato che, in assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.
Per le suddette ragioni l’organo giudicante ha rigettato la domanda, con conseguente condanna alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA BANCARIA: È INCOSTITUZIONALE ESTENDERE LA VERIFICA AGLI INTERESSI DI MORA
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Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Giuseppe Russo | 28.11.2018 | n.22880
USURA-MORA: NON È CONDIVISIBILE LA DECISIONE DELLA S.C. N. 27442/2018
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Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Alfredo Landi | 22.11.2018 | n.22543
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