Procedimento patrocinato dall’Avv. Tommaso Proto con la consulenza professionale dell’Autore
La parte che intente contestare la violazione del tasso soglia deve portare alla conoscenza del giudicante tutti gli elementi utili alla determinazione di tale tasso, tra cui il decreto ministeriale applicabile al periodo in cui è stato stipulato il contratto. I suddetti decreti, in quanto atti amministrativi sono, infatti, sottratti al principio iura novit curia e rientrano tra gli elementi che la parte deve allegare.
Questo il principio di diritto espresso dal Tribunale di Civitavecchia, Giudice Alessandra Dominici, nella sentenza n. 1371 del 2 ottobre 2019.
Conclusasi con l’emissione dell’ordinanza di rigetto dell’istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. la fase cautelare del giudizio di opposizione alla esecuzione esperito avverso la procedura esecutiva pendente dinanzi al Tribunale Civile di Civitavecchia, la debitrice esecutata/attrice opponente introduceva il relativo giudizio di merito mediante apposito atto di citazione ex art. 616 c.p.c. ritualmente notificato alla Banca creditrice procedente/convenuta opposta al fine di contestare la legittimità dell’azione esecutiva intrapresa nei suoi confronti da detto istituto di credito in quanto:
a) la Banca, nell’incardinare la procedura esecutiva opposta, attivando, a seguito del decesso del garante, la clausola risolutiva espressa, avrebbe agito in aperta violazione del principio di buona fede oggettiva e dell’art. 11 del capitolato allegato al contratto di mutuo;
b) nel contratto di mutuo azionato sarebbero stati pattuiti interessi complessivamente, sommando quindi agli interessi corrispettivi anche quelli moratori, superiori alla misura consentita in aperta violazione della normativa antiusura di cui alla legge n. 108/1996 (cd. usura originaria);
c) già i soli interessi moratori avrebbero carattere usurario poiché individuati in una misura superiore alla soglia usuraria;
d) gli interessi originariamente pattuiti tra le parti avrebbero, in ogni caso, nel corso del rapporto contrattuale, superato i tassi soglia usura pro tempore vigenti (cd. usura sopravvenuta).
Si costituiva regolarmente in giudizio la Banca creditrice al fine di richiedere l’integrale rigetto delle domande avversarie attesa l’infondatezza delle stesse a fronte della bontà delle argomentazioni svolte relative, da un lato, alla correttezza del contegno dalla stessa tenuto sia in fase pre-contrattuale che in ambito contrattuale e, dall’altro, alla legittimità del titolo azionato in via esecutiva (a seguito dell’inadempimento dell’odierno opponente).
Rigettate le istanze istruttorie di parte opponente il Giudice rinviava la causa direttamente all’udienza di precisazione delle conclusioni all’esito della quale tratteneva il giudizio in decisione concedendo alle parti i termini di cui all’art. 190 c.p.c.
Depositate le memorie conclusionali nei termini di legge la causa veniva decisa con la sentenza oggetto di commento con la quale il Tribunale adito nell’ordine:
- accertava la legittimità del contratto di mutuo quale titolo esecutivo;
- appurava la correttezza del contegno della Banca in quanto pienamente rispettoso degli accordi contrattuali;
- rigettava l’eccezione afferente la lamentata usurarietà dei tassi pattuiti e successivamente applicati in ragione della mancata produzione del Decreto Ministeriale che individua il tasso soglia al momento della conclusione del contratto.
Le conclusioni raggiunte dall’Autorità Giudicante sono ampiamente condivisibili anche, e soprattutto, con particolare riferimento alle contestazioni afferenti l’usurarietà del contratto di mutuo dal momento che, stando a quanto emerge chiaramente dai contenuti del provvedimento decisiorio, l’opponente, nei propri scritti difensivi, pur lamentando la pattuizione di interessi usurari, lasciava priva di sostegno probatorio la sua tesi omettendo di produrre i Decreti Ministeriali e le rilevazioni aventi ad oggetto i tassi soglia vigenti per periodo.
Come opportunamente segnalato dal Giudice estensore della sentenza in esame, infatti, è onere della parte che deduce l’applicazione di tassi usurari comprovare l’avvenuto superamento della soglia usuraria non solo indicando il modo in cui sarebbe avvenuto tale superamento ma anche producendo i decreti ministeriali e le rilevazioni aventi per oggetto i tassi soglia. Ciò in considerazione del fatto che la rilevazione viene effettuata mediante decreti emessi dal Ministero del Tesoro rispetto ai quali, avendo gli stessi natura di provvedimento amministrativo, non è applicabile il principio jura novit curia stabilito dalle norme processuali.
La bontà del ragionamento svolto emerge, senza tema di smentita, dal costante, se non addirittura univoco, orientamento del Giudice di legittimità il quale, nel pronunciarsi proprio in tema di interessi usurari, ha evidenziato la necessità della produzione in giudizio dei Decreti Ministeriali ex Legge n. 108/96, da parte di chi ne eccepisce la violazione, in ragione della loro natura di meri atti amministrativi: “In tema di tasso di riferimento degli interessi, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduca la violazione di decreti ministeriali determinativi del suddetto tasso, allorché essi non risultino acquisiti agli atti del giudizio di merito, in quanto – fermo restando che la loro produzione non può avvenire per la prima volta nel giudizio di legittimità, in forza del divieto di cui al comma 1 dell’art. 372 c.p.c. – la loro natura di atti amministrativi rende inapplicabile il principio iura novit curia, di cui all’art. 113 c.p.c., che va coordinato con l’art. 1 disp. prel. il quale non comprende detti atti nelle fonti del diritto (principio affermato con riferimento a motivo di ricorso afferente alla violazione di decreti emanati ex art. 20 d.P.R. 9 novembre 1976 n. 902, 2 e 3 l. 7 marzo 1996 n. 108 e 15 l. 2 maggio 1976 n. 183)…” (Cass. n. 8742/2001; nello stesso senso Cass. n. 12476/2002 e Cass. Lavoro n. 15065/2014).
Il principio di diritto desumibile dalla richiamata statuizione, peraltro, oltre ad essere stato espresso dalla Suprema Corte in molteplici occasioni, veniva, quel che più importa, cristallizzato anche in una pronuncia resa dalle Sezioni Unite del predetto Supremo Consesso, con tutta la forza dirimente in termini interpretativi derivata da questa particolare conformazione del Giudice Legittimità, nella quale, in maniera inequivocabile, si stabiliva che “…la natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali rende ad essi inapplicabile il principio iura novit curia di cui all’art. 113 c.p.c. da coordinarsi, sul piano ermeneutico, con il disposto dell’art. 1 delle preleggi, che non comprende, appunto, i detti decreti tra le fonti del diritto…” (Cass., SS.UU. n. 9941/2009).
Ovviamente, l’orientamento della Suprema Corte appena descritto veniva condiviso e fatto proprio, prima della pubblicazione della pronuncia in discorso, da copiosa giurisprudenza di merito la quale, costantemente, nelle sentenze relative ai giudizi in cui si contestava l’avvenuto superamento della soglia usuraria, si premurava di segnalare la necessità, o, meglio ancora, l’indispensabilità, ai fini dell’accoglimento della doglianza promossa, di produrre i decreti afferenti ai tassi soglia (“…I decreti ministeriali, indicanti il tasso soglia con riferimento ai periodi specificamente individuati, sono atti amministrativi e pertanto vanno provati con la loro produzione in giudizio non essendo applicabile agli stessi il principio iura novit curia stabilito dall’art. 113 c.p.c. posto che tale norma va applicata con riferimento all’art. 1 delle disposizioni preliminari del codice civile che contiene l’indicazione delle fonti del diritto non comprendenti gli atti amministrativi….” Tribunale Busto Arsizio Sentenza n. 780/2017; nello stesso senso ex multis il Tribunale di Roma Sentenza n. 19098/2015 “…l’attore che contesti il superamento dei tassi soglia ha l’onere di indicare in modo specifico in che termini sarebbe avvenuto tale superamento ma anche di produrre i decreti e le rilevazioni aventi ad oggetto i tassi soglia…”).
Riepilogando, l’onere di allegazione gravante sulla parte che deduca l’applicazione di interessi usurari comprende anche la produzione dei decreti citati. Nel caso di specie, il citato onere di allegazione non veniva adempiuto da parte attrice, in quanto il tasso soglia all’epoca della stipula del contratto veniva semplicemente asserito, e di conseguenza la domanda promossa non poteva, come di fatto avveniva, che essere destinata al rigetto.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: LA MANCATA PRODUZIONE DEI DECRETI MINISTERIALI DETERMINA IL RIGETTO DELL’OPPOSIZIONE
SI APPLICA IL PRINCIPIO “IURA NOVIT CURIA”
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Maria Ludovica Russo | 04.12.2019 | n.10814
USURA: LA PARTE DEVE DIMOSTRARE L’AVVENUTO SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA MEDIANTE LA PRODUZIONE DEI DECRETI
L’ATTORE CHE CHIEDA LA RESTITUZIONE DI SOMME DATE A MUTUO È TENUTO A PROVARE GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA DOMANDA: CONSEGNA E TITOLO
Sentenza | Tribunale di Terni, Giudice Alessandro Nastri | 11.11.2019 | n.860
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