I decreti ministeriali di rilevazione dei tassi usurari avendo natura di atti amministrativi, rispetto ad essi non opera il principio iura novit curia, pertanto la parte che deduce l’usurarietà dei tassi ha l’onere di produrli in giudizio.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Nocera Inferiore, Giudice Raffaella Cappiello, con la sentenza n.608 dellì’11 aprile del 2018.
Nella fattispecie processuale in esame una SOCIETÀ S.R.L. conveniva in giudizio una BANCA, con la quale aveva sottoscritto, due rapporti di conto corrente e un prestito aziendale, ritenendo che, nel corso del rapporto, la BANCA avesse illegittimamente capitalizzato gli interessi debitori, applicato interessi usurari, preteso la commissione di massimo scoperto nonostante non pattuita, variato unilateralmente il tasso di interesse, chiedeva pertanto di accertare la nullità delle clausole contrattuali, di sospendere il pagamento del suddetto prestito aziendale e la condanna della BANCA convenuta alla ripetizione delle somme illegittimamente addebitate.
Si costituiva la BANCA, la quale eccepiva l’intervenuta decadenza dell’attore dal diritto di contestare le risultanze degli estratti conto, la prescrizione dello stesso e l’infondatezza delle censure, chiedendo il rigetto delle domande.
Il Tribunale rilevava preliminarmente che l’attore non aveva prodotto in giudizio copia dei contratti relativi ai rapporti di conto corrente, onere cui aveva adempiuto invece la BANCA convenuta.
Dall’analisi della documentazione prodotta dalla BANCA si evinceva la infondatezza delle deduzioni di parte attrice, in quanto vi era sia la espressa pattuizione della commissione di massimo scoperto sottoscritta dal correntista, nonché la capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Quanto poi al dedotto superamento del tasso usurario in costanza di rapporto il Giudice rilevava che non avendo parte attrice indicato in quali periodi la BANCA aveva operato il dedotto sforamento, né avendo la stessa prodotto i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi, dunque la relativa censura era infondata.
Sul punto il Tribunale specificava che “poiché i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi usurari hanno natura di atti amministrativi, per cui, rispetto ad essi non opera il principio iura novit curia, la parte che deduce l’usurarietà dei tassi ha l’onere di produrli in giudizio”.
Sulla base delle suddette motivazioni il Giudicante rigettava la domanda, con compensazione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
USURA: È ONERE DEL CORRENTISTA PROVARE L’ILLEGITTIMITÀ DEGLI ADDEBITI CONTESTATI
L’USURA SOGGETTIVA È ESCLUSA SE L’ALLEGAZIONE ATTOREA È GENERICA
Sentenza | Tribunale di Milano, Dott.ssa Federica Profumieri | 17.01.2017 | n.500
INDEBITO CONTO CORRENTE: ONERE DEL CLIENTE DI PRODURRE IL TESTO DEI CONTRATTI ASSERITAMENTE ILLEGITTIMI
IL DIFETTO DI ALLEGAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE E CONTABILE NON PUÒ ESSERE SANATO EX ART.210 C.P.C.
Sentenza | Tribunale di Modena, Giudice Martina Grandi | 13.03.2018 | n.458
INDEBITO: IL MANCATO ASSOLVIMENTO DELL’ONERE DELLA PROVA NON PUÒ ESSERE SUPERATO CON ORDINE DI ESIBIZIONE EX ART. 210 C.P.C..
L’ISTANZA È AMMISSIBILE SOLO SE LA PARTE DIMOSTRI DI ESSERSI ADOPERATA PER L’ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI IN FASE PRE-PROCESSUALE
Sentenza | Tribunale di Verona, Giudice Claudia Dal Martello | 12.03.2018 | n.650
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