L’attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l’avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l’obbligo della vantata restituzione.
La produzione del piano di ammortamento non costituisce un elemento indefettibile della prova del residuo credito da mutuo, specie ove i requisiti costitutivi dell’obbligazione restitutoria risultino dalla chiara previsione contrattuale e dalla natura delle rate e si tratti di circostanze allegate al giudizio dal creditore, non bastando al riguardo una generica contestazione da parte del mutuatario.
È generica la doglianza della parte che, in merito ad una asserita applicazione di interessi usurari, non specifica se questa si riferisca alla pattuizione sugli interessi corrispettivi e/o a quella sugli interessi moratori e non allega né una perizia di parte né il decreto ministeriale che ha fissato, per il periodo in cui è stato stipulato il contratto, il tasso soglia, sicché ogni approfondimento istruttorio sul punto avrebbe avuto un’inammissibile natura esplorativa.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Terni, Giudice Alessandro Nastri, con la sentenza n. 860 dell’11.11.2019.
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