Gli interessi moratori hanno natura e funzione diverse dagli interessi corrispettivi, costituendo una tecnica di determinazione forfettaria del danno da inadempimento volta a compensare il creditore del danno emergente subito per il ritardo nel pagamento e idonea a soddisfare finalità sanzionatorie del debitore in ragione del saggio convenuto per cui sono riconducibili al genus delle clausole penali.
Comunque, se è oltremodo dubbia l’assimilazione degli interessi moratori alle «remunerazioni collegate all’erogazione del credito», dal momento che la loro parziale valenza remunerativa presuppone sempre il ritardo nella restituzione del capitale, deve escludersi la loro equiparabilità alle «spese» cui si riferisce l’art. 644 c.p.
Il parametro di riferimento (EURIBOR) e il duplice criterio di determinazione (durata di sei mesi e divisore di 365) sono sufficientemente precisi per determinare le condizioni economiche di un contratto di finanziamenti per cui è conforme alla disciplina dell’oggetto del contratto (artt. 1346 e 1418 c.c.).
Questi i principi espressi dal Tribunale di Modena, giudice Martina Grandi, con la sentenza n. 237 del 09 febbraio 2018.
Nella fattispecie in disamina un mutuatario ed un fideiussore hanno convenuto in giudizio la banca chiedendo l’accertamento e la nullità della clausola determinativa del saggio di interessi di mora di un mutuo ipotecario, nonché l’accertamento dell’usura, oltreché la liberazione del fideiussore deducendo in particolare che il contratto di mutuo prevedeva un tasso d’interesse indeterminabile atteso che, nella componente variabile dello stesso rinviava alla media aritmetica dei dati giornalieri collegati all’Euribor e l’intermediario aveva omesso di indicare la data di rilevazione della media di riferimento.
Poiché nel caso di specie nessuna delle parti aveva allegato un ritardo dei mutuatari, l’applicazione degli interessi moratori, che sono dovuti solo in caso di inadempimento, non poteva stabilirsi così come non poteva stabilirsi se vi fossero le condizioni per applicare la clausola di salvaguardia. Ciò, inoltre, precludeva di valutare la manifesta eccessività del saggio ultra-legale ai fini della sua riduzione equitativa (cfr. Trib. Modena 22.6.2017 e Trib. Modena 8.2.2017) e rendeva, dunque, infondata la domanda di restituzione della parte attrice.
Il Tribunale, di conseguenza, respingeva le domande di accertamento della liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. e di condanna della banca ad effettuare la corretta segnalazione del presente procedimento in Centrale dei Rischi.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista.
USURA: VALIDA LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA CHE PREVEDE LA RICONDUZIONE INTRA – SOGLIA DEI TASSI DI MORA CONVENUTI
COSÌ STRUTTURATA LA PATTUIZIONE NON VIOLA LA RATIO DELLA L. 108/1996
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Ettore Pastore Alinante | 09.02.2018 | n.1476
USURA: VA VALUTATA CON ESCLUSIVO RIFERIMENTO AL MOMENTO DELLA PATTUIZIONE
VALIDI I TASSI PATTUITI INTRA – SOGLIA, PUR SE DIVENUTI SUCCESSIVAMENTE USURARI
Sentenza | Corte d’ Appello di Bologna, Pres. De Cristofaro – Est. Santilli | 18.01.2018 | n.173
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-va-valutata-con-esclusivo-riferimento-al-momento-della-pattuizione
USURA: ESCLUSA SOMMATORIA INTERESSI CORRISPETTIVI CON INTERESSI DI MORA E PENALE DI ESTINZIONE ANTICIPATA
SI CUMULEREBBERO ERRONEAMENTE VOCI ETEROGENEE PER NATURA E FUNZIONE
Sentenza | Tribunale di Lanciano, Giudice Cleonice Gabriella Cordisco | 11.01.2018 | n.4
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