Procedimento patrocinato dall’Avv. Francesco Accardi e dalla dott.ssa Silvana Mascellaro
La penale di estinzione, nel caso di recesso anticipato, costituisce un onere meramente potenziale, poiché non dovuto per effetto della mera conclusione del contratto, ma subordinato al verificarsi di eventi futuri rimessi nella disponibilità del cliente. Essa pertanto non è direttamente collegata all’erogazione del finanziamento, venendo in rilievo solamente nell’ipotesi in cui il rapporto non segua l’andamento pattuito. La penale di anticipata estinzione è per sua natura solo eventuale/potenziale e straordinaria, e quindi non immediatamente collegata, quale interesse o costo, alla erogazione del credito, come richiesto dall’art. 644, comma 4, c.p.
In data 24 giugno 2020, il Tribunale di Trapani ha pubblicato la sentenza n. 435/20, con cui, pronunciandosi sulla natura della commissione di estinzione anticipata in un contratto di mutuo ai fini della verifica dell’usurarietà, ha rigettato in toto le richieste del mutuatario in merito alla presunta usura ab origine determinata da T.A.E.G. Contrattuale e da c.d Penale per estinzione anticipata.
Di notevole rilievo che il Magistrato siciliano abbia accolto completamente il disposto delle Istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della Legge sull’usura in quanto “escludono espressamente dal calcolo del TEG le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto poiché, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali”.
Precisa inoltre, il Giudice togato che la penale di anticipata estinzione è per sua natura solo eventuale/potenziale e straordinaria, e quindi non immediatamente «collegata», quale interesse o costo, «alla erogazione del credito», come richiesto dall’art. 644, comma 4, c.p.
Entra nel merito il Tribunale trapanese e sancisce che la sommatoria tra interesse corrispettivo e penale di anticipata estinzione è errata in nuce, giacché quest’ultima è calcolata sul capitale residuo del finanziamento ed è finalizzata ad interrompere il pagamento degli interessi corrispettivi, “per cui appare illogico prevedere la sommatoria di due voci alternative, che si escludono l’una con l’altra” e viola il principio di omogeneità/simmetria di confronto tra TEG (ove comprensivo dell’ipotetica sommatoria degli interessi corrispettivi e della penale di anticipata estinzione) e il tasso-soglia (che tale sommatoria notoriamente non contempla), (SS.UU. C.Cass., n. 16303/2018; Cass. n. 12965/2016; Cass. n. 22270/2016; Trib. Torino 10.1.2019 Trib. Sulmona 21.11.2018; Trib. Grosseto 21.6.2018; Trib. Cuneo 19.6.2018; Trib. Modena 18.4.2018; Trib. Terni 15.2.2018; Trib. Agrigento 31.10.2017; Trib. Trani 19.6.2017).
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: LA COMMISSIONE DI ANTICIPATA ESTINZIONE DEL MUTUO NON VA CONSIDERATA AI FINI DEL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA
È ESBORSO CONSEGUENTE ALL’ESERCIZIO DEL DIRITTO POTESTATIVO DEL MUTUATARIO DI ESTINGUERE IL DEBITO PRIMA DELLA SUA NATURALE SCADENZA
Sentenza | Tribunale di Cosenza, Giudice Carmen Misasi | 07.01.2020 | n.35
USURA: IRRILEVANTE LA PENALE DI ESTINZIONE ANTICIPATA AI FINI DEL SUPERAMENTO DELLA SOGLIA
È UNA PRESTAZIONE ALTERNATIVA AL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI
Sentenza | Tribunale di Modena, Giudice Martina Grandi | 27.06.2019 | n.1034
USURA: ESCLUSA LA RILEVANZA DEL C.D. T.E.MO. IN ASSENZA DELLA CONCRETA APPLICAZIONE DEI TASSI MORATORI
LA VERIFICA DELL’USURARIETÀ DEI TASSI MORATORI NON PUÒ ESSERE EFFETTUATA RAPPORTANDO GLI STESSI CON LA QUOTA CAPITALE DELLE SOLE RATE ARRETRATE
Sentenza | Tribunale di Cremona, GOP Avv. Nunzia Corini | 07.06.2019 | n.426
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